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martedì 23 gennaio 2018

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture: l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. La circolare n. 1/E di oggi, infatti, analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto. Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.



Come applicare la disciplina - Per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment – Con il documento di prassi firmato oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd Split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura). 

Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore – La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.
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martedì 16 maggio 2017

Energia - Cessione del credito per i condomini

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Dal 31 gennaio 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.
L’Amministratore di condominio deve trasmettere entro il 7 marzo (come da proroga ottenuta da ANACI e UPPI): l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

La possibilità di cessione del credito
di bilancio 2017 ha, invece, previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.
Non pochi i dubbi e le perplessità, legate soprattutto al credito restituito in troppi anni (10 per un condomino sono tanti, per un’impresa sono una follia) e al fatto che è vietata la cessione a istituti di credito e agli intermediari finanziari, che potrebbe incrementarne la complessità applicativa nei condomini e alimentare fenomeni speculativi e distorsivi della concorrenza. Il meccanismo della cessione potrebbe finire per porre ai margini del mercato gli operatori specializzati e pregiudicare la qualità degli interventi.
Di sicuro - come anche sottolineato da Renovate Italy che in Italia promuove campagne di informazione per l’efficienza energetica - la facoltà di cessione delle detrazioni fiscali è la caratteristica potenzialmente più rivoluzionaria dei nuovi benefici riservati alla riqualificazione energetica dei condomini, che trasforma un incentivo congenitamente incerto, legato alla mutevole condizione fiscale dei beneficiari, in una risorsa sicuramente disponibile per tutto il periodo di applicazione. Su questa novità, che riguarda anche gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali, si gioca l’efficacia del provvedimento ma, senza l’introduzione di alcuni accorgimenti, la potenzialità dell’innovazione rischia di trasformarsi in un boomerang.

Riduzione 50% dell’IVA 
È all’esame dell’Aula del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in scadenza il 28 febbraio prossimo), licenziato con modifiche dalla commissione competente di Palazzo Madama.
Tra gli emendamenti approvati dalla commissione Affari costituzionali del Senato, c’è quello che proroga a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. L’incentivo era scaduto il 31 dicembre 2016, di sicuro uno strumento efficace per stimolare il mercato residenziale e coniugare efficienza energetica e rilancio economico. La riduzione consentirebbe sia di superare il diverso trattamento tra chi compra case a bassa efficienza energetica da privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato ad alta efficienza. Una chiara posizione per indirizzare la domanda verso un mercato immobiliare di qualità, che favorisca il risparmio sulla bolletta.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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mercoledì 29 marzo 2017

Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro - L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice

COMUNICATO STAMPA

L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice
Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro

I contribuenti Iva possono chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza essere sottoposti a particolari adempimenti. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, aggiorna le istruzioni di compilazione del modello Iva Tr e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per tenere conto delle semplificazioni introdotte dal Dl n. 193/2016. La nuova soglia, entro cui i contribuenti possono chiedere il rimborso senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità, permetterà all’Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio.

Nessun adempimento fino a 30mila euro – In base alle norme contenute nel Dl n. 193/2016, per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.

Come chiedere i rimborsi over 30mila euro – Scompare l’obbligo di garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Quando la garanzia è obbligatoria – Nel caso di rimborsi superiori ai 30mila euro, la garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Roma, 28 marzo 2017
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martedì 14 febbraio 2017

Opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo


COMUNICATO STAMPA

Opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo
Per il 2017 ok anche la comunicazione col modello Iva 26

Per il 2017 è ancora possibile comunicare l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo inviando l’apposito modello già utilizzato in passato (modello Iva 26), in alternativa all’indicazione nella dichiarazione annuale Iva 2017. Dal 2018, invece, gli enti o le società commerciali potranno esercitare l’opzione esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva, come previsto dall’articolo 73 del Dpr n. 633/1972, modificato dalla legge di Bilancio 2017. Il modello Iva 26 resterà utilizzabile per comunicare (ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 13 dicembre 1979) le variazioni intervenute nel corso dell’anno relative ai dati indicati in sede di adesione al regime.

Le novità della legge di Bilancio per l’opzione Iva di gruppo – In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che l’ente o società commerciale controllante comunichi all’Agenzia delle Entrate la scelta per la liquidazione dell’Iva di gruppo non più con un modello a parte (il modello Iva 26), ma direttamente nella dichiarazione annuale Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. A seguito di questa novità, nel modello Iva 2017, approvato lo scorso 16 gennaio, è stato inserito l’apposito quadro VG. 

Doppio binario per il 2017 – Già dal 1° gennaio di quest’anno, quindi, la scelta va comunicata mediante la dichiarazione Iva, da presentare entro il 28 febbraio. Esclusivamente per questo primo anno di applicazione delle nuove regole, però, tenuto conto che alcuni gruppi potrebbero aver già effettuato la scelta con le precedenti modalità, saranno considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018 la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per effettuare l’opzione.

Roma, 10 febbraio 2017
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giovedì 2 febbraio 2017

STUDI DI SETTORE SEMPLIFICATI - Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati


COMUNICATO STAMPA

Studi di settore all’insegna della semplificazione
Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati
Adempimenti ridotti per i contribuenti, 5.300 le variabili eliminate

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli - Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità - Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività - dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher - Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Dove trovare i modelli - Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.

Roma, 31 gennaio 2017
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lunedì 9 gennaio 2017

Redditi delle Società di persone 2017: nuovo modello in bozza

Direttamente dall'Agenzia delle Entrate la pubblicazione del modello di Redditi SP, da usare per il periodo d'imposta del 2016 con tutte le relative istruzioni per la compilazione. Cambia il nome del modello, che prende il nome di Redditi SP 2017: questo perché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata assieme alla dichiarazione dei redditi.

L'agenzia delle Entrate ha messo online il modello (bozza) e le  le istruzioni per la compilazione (bozza).

Nel modello diverse novità, come il bonus domotica, la branch exemption, l'imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione di beni ai soci. C'è l'abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con aziende residenti, cioè localizzate in Nazioni o Territori a fiscalità privilegiata.
Inoltre è prevista la detrazione del 65% per le spese sostenute imputabili ai soci per l'installazione di dispositivi per il controllo degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria (questo per incentivare la consapevolezza riguardo ai consumi energetici!).

Anche quest anno le società di persone hanno il diritto di rivalutare i beni d'impresa oltre che le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. E' possibile anche affiancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Nel riquadro Tipo di dichiarazione in frontespizio, è stata eliminata la casella Dichiarazione integrativa a favore perché se si presenta una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore.


La bozza del modello:




Le istruzioni per la compilazione:

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martedì 27 dicembre 2016

31 Marzo 2017 E' IL TERMINE ULTIMO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Caro Lettore, 
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterti a conoscenza che con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
PREMESSA 
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale di:
  1. somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse, il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  2. somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'ICI o all'IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi compresa la maggiorazione prevista per il ritardo nei pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA


Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
  • all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COME ACCEDERE ALLA SANATORIA


Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 31 Marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

  • la scadenza dell'ultima rata non può superare Settembre 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.



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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche - già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: 
  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE


Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
  • ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - TABELLA RIASSUNTIVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

  • Soggetti interessati =>> Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015.
  • Agevolazione =>> Definizione agevolata delle somme da versare.
  • Per quali tributi =>> Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
  • Cosa va versato =>> Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  • Importi non agevolabili =>> L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n.659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a segulto di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
  • Come richiedere la definizione agevolata =>> Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
  • Entro quando =>>  Il termine ultimo è il 31 Marzo 2017.
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DICHIARAZIONI IVA 2017. On line le bozze dei modelli per il periodo d’imposta 2016


COMUNICATO STAMPA

Dichiarazioni Iva 2017
On line le bozze dei modelli per il periodo d’imposta 2016

Da oggi sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it le bozze dei modelli dichiarativi Iva/2017, Iva Base/2017 e del Modello Iva 74-bis con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novità normative relative alla disciplina dell’Iva. Di seguito le principali novità.

Termini e modalità di presentazione – Da quest’anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.

Versamenti e integrative a favore – Sebbene la dichiarazione Iva non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. E’ stato istituito, inoltre, il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del Dpr n. 322 del 1998.

Nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli – Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle percentuali di compensazioni di nuova istituzione (decreto interministeriale del 26 gennaio 2016).

Regimi opzionali – Nella sezione 3 del quadro VO, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014. Nella stessa sezione, rigo VO34, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98 del 2011; la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di questo regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della legge n. 190 del 2014.

Dove trovare le bozze – Le bozze dei modelli sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, seguendo questo percorso: Home - Strumenti - Modelli - Modelli in bozza.

Roma, 23 dicembre 2016
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martedì 13 dicembre 2016

CONSULENZA GIURIDICA: rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso

Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso).

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Ufficio Territoriale di X si è rivolto all'Ufficio Consulenza della Direzione Regionale competente per chiedere delucidazioni in merito alla corretta procedura da seguire nel caso di istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare, la società Alfa ha presentato, in riferimento all'anno 2014, istanza di rimborso per un ammontare complessivo di Euro 5.583.469,00, recante visto di conformità di un professionista garantito da polizza assicurativa con massimale pari ad Euro 3.000.000.
Posto che l'erogazione del rimborso è, a volte, subordinata alla presentazione di un'apposita polizza fideiussoria che garantisca l'intero importo e che, nel caso in esame l’importo chiesto a rimborso è superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, ci si chiede se, al fine di ottenerne il rimborso, il contribuente sia tenuto a presentare un’ulteriore polizza a garanzia delle differenza non coperta dal valore della polizza del professionista (ritenendo, comunque, efficace, seppur parzialmente, il visto), ovvero una polizza che copra l'intero importo chiesto a rimborso (ritenendo il visto invalido).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’attuale articolo 38-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, per quello che qui interessa, che i rimborsi dell’eccedenza di credito IVA siano eseguiti previa presentazione della garanzia, ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
Con riguardo al visto di conformità, l'art. 22 del DM. 1999 prevede che la polizza assicurativa di cui deve dotarsi il professionista deve essere adeguata al numero dei contribuenti, dei visti da rilasciare e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000 euro (cfr. circolare n. 28/E del 2014). 
Inoltre, come chiarito dalla circolare 7/E del 2015, la polizza deve essere già adeguata prima di apporre il visto e deve "garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente." 
Nel caso in cui, come nella fattispecie prospettata dall'Ufficio, l’importo chiesto a rimborso sia di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che appone il visto di conformità, la Direzione istante è dell’avviso che il visto dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente a detto importo chiesto a rimborso.
Conseguentemente, per poter ottenere le somme chieste a rimborso, il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge.
La Direzione istante si pone il dubbio se, invece, non sia corretto pretendere dal contribuente una garanzia solo per la differenza non coperta dalla polizza del professionista, e, in tale caso, se le due garanzie debbano essere vincolate reciprocamente, quindi solidali, oppure non solidali, anche se cumulative. In tal caso potrebbero tornare utili i chiarimenti già resi con la circolare 32/ del 2014, al punto 4.3, ove è stato detto che, "l'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso" e che, l'ammontare del rimborso può essere assistito da due distinte garanzie non solidali, eventualmente rese da soggetti diversi, che garantiscano cumulativamente l'intero importo anche se richiesto con unica procedura (semplificata o ordinaria).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
L'articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) dispone che, “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.”
E’ stato, quindi, eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate al comma 4 del medesimo articolo 38-bis.
Detto comma (anch’esso modificato dal citato articolo 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193 del 2016) dispone che, “Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.”
Il successivo comma 5 individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.
La presenza della garanzia assicura all’Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui all’articolo 38-bis comma 4 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i crediti superiori a 30.000,00 euro possono essere rimborsati - al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio - previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
La disciplina inerente l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato è contenuta nell’articolo 22, del decreto ministeriale n. 164, del 31 maggio 1999.
In particolare, il citato articolo 22 prevede che, “I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 
Come ulteriormente chiarito con Circolare n. 7/E, del 26 febbraio 2015, “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
La polizza mira, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione infedele.
Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’articolo 38-bis in commento è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Il medesimo articolo 22, disponendo che il massimale deve essere “adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati,” non contiene alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati.
Ciò posto, nel caso specifico, la società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per Euro 5.583.469,00. Il professionista abilitato a svolgere attività di assistenza fiscale ha una polizza assicurativa con massimale pari a Euro 3.000.000,00.
Al riguardo, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il suddetto visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza che, non si po’ obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
Concludere diversamente, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
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martedì 22 novembre 2016

AGENZIA delle ENTRATE: chi non ha presentato la dichiarazione Iva può ancora mettersi in regola


COMUNICATO STAMPA

Chi non ha presentato la dichiarazione Iva può ancora mettersi in regola
Nuova tranche di alert dell’Agenzia anche per chi ha compilato solo in parte la dichiarazione

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola - I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:
  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.
I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni - Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

Roma, 17 novembre 2016
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mercoledì 6 luglio 2016

RECUPERO EDILIZIO: agevolazione iva

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie, godono dell'agevolazione relativa all'applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%. 
L'esecuzione di questi interventi comporta inoltre importanti effetti sul trattamento Iva relativo alla successiva cessione dell’immobile in merito sia al regime che all'aliquota applicabile all'operazione.
Per individuare correttamente il trattamento fiscale da applicare è la corretta qualificazione delle opere edilizie in relazione alle definizioni fornite dall'articolo 31, L.457/1978, ora articolo 3, D.P.R. 380/2001. 
L’aliquota ridotta è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla realizzazione degli interventi effettuati su tutte le tipologie di edifici esistenti, qualunque sia la loro destinazione d’uso, mentre sono esclusi gli immobili che non rientrano nella nozione di «edificio»; in via interpretativa, tuttavia, l'agevolazione è stata riconosciuta anche agli interventi di recupero che abbiano come oggetto opere di urbanizzazione primaria e secondaria (circolare n. 1/1994) ed alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.
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venerdì 1 luglio 2016

FATTURA ELETTRONICA: La fattura elettronica è per tutti!


COMUNICATO STAMPA

Pronta l’applicazione gratuita dell’Agenzia delle entrate per generare, trasmettere e conservare online le fatture tra privati e con la pubblica amministrazione.
Ancora un tassello nella digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.
E’ disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la prima versione dell’applicazione web gratuita con la quale da oggi i contribuenti con partita iva possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (Dlgs n. 127/2015). Il servizio, realizzato dalle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione. Alla web application, raggiungibile dal sito delle Entrate cliccando sul banner riportato qui sotto, si può accedere utilizzando le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell’Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Sbarca sul web anche il sito di assistenza con cui le Entrate illustrano ai cittadini, in maniera semplice e chiara, le modalità di utilizzo del nuovo servizio. Per saperne di più, basta cliccare sul pulsante in alto a destra del sito dedicato alla nuova applicazione web.
I vantaggi – L’applicazione web per la generazione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche rappresenta un ulteriore tassello del percorso di semplificazione dei rapporti tra il Fisco e il contribuente. Da un punto di vista strategico, i principali vantaggi attesi, derivanti dall’uso della fatturazione elettronica B2B e Pa, sono la digitalizzazione dei processi amministrativi, con un conseguente risparmio di carta, stampa, spedizione, archiviazione, e la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione degli errori e dei relativi oneri.
Dalla generazione alla conservazione, ready to use - La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti. In particolare, per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione. Infatti, a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa. Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.
Prossimo passo, l’app per dispositivi mobili - La web application per la fatturazione elettronica fa parte di un’offerta più ampia di strumenti. A breve verranno messi a disposizione i servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017. Nei prossimi mesi, inoltre, l’Agenzia rilascerà l’applicazione anche in formato di app per smartphone e tablet, in modo da ampliarne l’utilizzo in mobilità a tutti gli utenti, a prescindere dal dispositivo elettronico posseduto.

Roma, 01 luglio 2016

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lunedì 6 giugno 2016

LEGGE 104 DEL 92: ecco tutte le agevolazioni fiscali nel 2016

Si avvicinano le prime scadenze fiscali: ecco tutti i benefici accordati al portatore di disabilità e ai suoi familiari quest'anno

Come già descritto in un precedente articolo si avvicinano le prime scadenze fiscali: infatti una data importante per l’Irpef, l’IVA, l’IMU ecc. è proprio il 16 giugno per il versamento dell’acconto. Vediamo quindi tutti i benefici fiscali fruibili con modello Unico e con il precompilato 730 dai contribuenti portatori di disabilità e dai loro familiari. Innanzitutto le detrazioni Irpef accordate al portatore di disabilità con familiari a carico si azzerano quando il reddito complessivo tocca i 95.000 euro per le detrazioni dei figli. Per i famigliari il cui reddito è inesistente o ridotto entro i 2.840,51 euro è possibile fruire della detrazione legata al carico familiare al lordo della deduzione per l’abitazione principale e oneri deducibili. I genitori con figli disabili hanno diritto ad un aumento di importo pari a 400 euro della detrazione Irpef. Tale importo sale poi a 1220 euro per i figli sotto i 3 anni, 950 euro per i figli sopra i 3 anni. Per chi ha più di 3 figli a carico la detrazione sale di 200 euro per ogni figlio a partire dal primo. La detrazione per i figli verrà ripartita al 50% tra i genitori che si stanno separando.
in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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mercoledì 11 maggio 2016

Nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli


COMUNICATO STAMPA

Nuova tornata di “alert” via posta elettronica certificata per alcune categorie di contribuenti titolari di reddito d’impresa. Si tratta, in particolare, dei soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). A seguito del confronto dei dati dichiarativi con quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli stessi apparecchi, sono infatti emerse delle possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono quindi indicate le modalità con le quali sono rese disponibili ai contribuenti le informazioni da verificare. I soggetti interessati dalle comunicazioni potranno così fare una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e fornire eventuali elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggeranno per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.
Quali sono i dati condivisi - Per introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione anche di questa specifica categoria di contribuenti gli elementi e le informazioni di cui è in possesso. I dati di dettaglio relativi alla comunicazione saranno consultabili all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, in cui sono resi disponibili, in particolare:
  • l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2011 per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;
  • il modello di dichiarazione Iva presentata relativa all’anno 2011;
  • il protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva 2011;
  • l’ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione Iva;
  • l’importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l’ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;
  • il dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.
Strada prioritaria, la Pec - Le comunicazioni vengono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti o per posta ordinaria, nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. I contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno a loro volta richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate contattando il numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure lo 06/96668907 da telefono cellulare. Qualora decidano di inviare documentazione a supporto della giustificazione dell’anomalia segnalata, potranno utilizzare il canale telematico CIVIS. In alternativa, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) effettuando due adempimenti:
  1. presentazione di una dichiarazione integrativa (Art.2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
  2. versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate all’infedele dichiarazione in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione.
Roma, 10 maggio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov.it
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