L’assemblea condominiale approva la realizzazione, a spese degli interessati, di un ascensore da situarsi in un area cortilizia comune interna all'edificio, al fine di accogliere la originaria esigenza di un comproprietario disabile che ne aveva fatto richiesta.
Alcuni condomini impugnano la deliberazione motivando doglianza riguardo la violazione delle distanze minime normativamente previste dall'art. 907 c.c. e per l'effetto il pregiudizio derivante dalla diminuzione di luce e diritto di veduta che i medesimi si vedevano sminuito dalla collocazione dell'elevatore e della conseguente necessaria struttura.
Nonostante sia il Tribunale che la Corte d'Appello avessero respinto l'impugnativa di delibera, i condomini non si perdevano d'animo e ricorrevano in Cassazione affinchè questa, una volta preso atto dell'effettiva violazione così come incontestabilmente accertato nella fase di merito, stravolgessero l'originaria pronuncia, tanto più una volta constatato che il condomino disabile, per altri motivi personali, aveva alienato la sua proprietà e quindi non risiedeva più nel condominio.
Contrariamente alle loro aspettative, la Cassazione rigettava il ricorso confermando quanto affermato dai giudici di merito e ribadendo il principio di legittimità secondo il quale "l'applicabilità nell'ambito del condominio delle norme sulle distanze, anche in tema di vedute, non costituisce un principio assoluto, considerato che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica il contemperamento di vari interessi, che va regolato anzitutto con i prioritari criteri dettati dall'art. 1102 c.c., cui nella specie risulta improntata la decisione di merito".
Quanto poi all'avvenuto allontanamento del condomino disabile, e quindi al venir meno delle personali sue esigenze, la Corte di legittimità ha ribadito il principio secondo il quale l'interesse della comunità condominiale a dotarsi di ascensore prescinde da ciò, tenuto conto che le sue finalità "sono comunque individuabili nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti".
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