giovedì 7 aprile 2016

La procedura sanzionatoria amministrativa della prescrizione: sanzione pecuniaria - Sentenza C.Cass. n. 49168/2015

La procedura sopra citata della prescrizione - sanzione è particolarmente efficace per la tutela dell’ambiente poiché, se da una lato consente al violatore di ristabilire l’ordine violato a sue spese, d’altra parte se la prescrizione non viene adempiuta, e quindi permane l’inadempimento, il reato non si prescrive.

La procedura sanzionatoria amministrativa
della prescrizione - sanzione pecuniaria e la
sentenza c. Cass. n. 49168/2015.
L’articolo 1, comma 9, della legge 22 -5- 2015 n. 68 introduce nel d.lvo n. 152/2006 una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo - con una parte Sesta-Bis (articoli da 318-bis a 318-octies) - un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, con la procedura, già contemplata dal d.lvo n. 758/1994 in materia di diritto penale del lavoro, contemplante l’emissione, da parte dell’organo di vigilanza, di prescrizioni e di sanzioni pecuniarie al responsabile della violazione. Tale procedura è ammessa solo per le contravvenzioni che non abbiano cagionato un danno od un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Invero l’articolo 318-bis precisa l’ambito applicativo della disciplina alle contravvenzioni previste dal d.lvo n. 152/266 e l’articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento,
comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessità dell’asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell’ente competente in materia nonché la necessità che e un’eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell’ente stesso.
L’articolo 318-quater concerne la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali. L’articolo 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del pubblico ministero che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull’adempimento.
In tali ipotesi, l’organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, comunicare la propria attività al pubblico ministero. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il pubblico ministero non riceva notizia dell’adempimento o meno della prescrizione. L’articolo 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell’autorità requirente della comunicazione dell’avvenuto adempimento della prescrizione.
Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l’eventuale archiviazione, non preclude l’adozione di atti d’indagine e il sequestro preventivo. L’articolo 318-septies prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l’archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero. La predetta norma prevede l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse dalla prescrizione, facendone derivare la pos-sibile applicazione di un’oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale. L’articolo 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Notasi che la procedura sopra citata della prescrizione - sanzione è particolarmente efficace per la tutela dell’ambiente poiché, se da una lato consente al violatore di ristabilire l’ordine violato a sue spese, d’altra parte se la prescrizione non viene adempiuta, e quindi permane l’inadempimento, il reato non si prescrive. Di tal guisa, rispetto al sistema previgente del d.lvo n. 152/2006 che prevedeva per i reati ambientali un termine prescrizionale assai breve, ora risulta assai efficace la risposta che l’ordinamento giuridico può dare di fronte a detti reati nei quali il violatore non po’ più lucrare sul decorso del tempo.

- La rilevanza della procedura sanzionatoria nel processo penale e la sentenza c. Cass. n. 49168/2015.
Gli interpeti si chiedono quale sia la rilevanza nel processo penale del processo verbale sanzionatorio ed a tal proposito la Corte di Cassazione Penale (Sez. 3, sent. n. 49168 del 13.120.2015) afferma quanto segue. ”La sentenza impugnata per motivare la condanna dell’imputato si è limitata ad affermare che l’effettività dei fatti ascritti emerge dal verbale d’ispezione, confermato in sede testimoniale…senz’altro aggiungere. Senonchè, il mero richiamo al fatto storico del verbale d’ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto la contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità.
Va infatti ribadito che sussiste il vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorchè il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, senza che risultimo invece indicati né valutati i concreti elementi probatori raccolti dall’organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volta acquisti al processo, doveva esercitarsi la valutazione del giudice (Sez.3, n. 7134 del 30.4.1998, Campione, Rv. 211210). Va del resto ricordato che questa Corte ha anche, sia pure con riferimento alla motivazione dei provvedimenti di natura cautelare, ripetutamente affermato che l’obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie assunte e complessivamente considerate (tra le tante, Sez. 6, n. 18190 del 4.4.2012, Marino, Rv. 253006); e se tale onere vale per le motivazioni dei provvedimenti cautelari, lo stesso non può non valere a fortiori per la motivazione di una sentenza di condanna, tanto più laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova sia stato neppure reso manifesto. Di qui, dunque, la apparenza di motivazione del provvedimento puntualmente eccepita dal ricorrente”.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
Fonte: Amministrare Immobili

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