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giovedì 7 aprile 2016

La procedura sanzionatoria amministrativa della prescrizione: sanzione pecuniaria - Sentenza C.Cass. n. 49168/2015

La procedura sopra citata della prescrizione - sanzione è particolarmente efficace per la tutela dell’ambiente poiché, se da una lato consente al violatore di ristabilire l’ordine violato a sue spese, d’altra parte se la prescrizione non viene adempiuta, e quindi permane l’inadempimento, il reato non si prescrive.

La procedura sanzionatoria amministrativa
della prescrizione - sanzione pecuniaria e la
sentenza c. Cass. n. 49168/2015.
L’articolo 1, comma 9, della legge 22 -5- 2015 n. 68 introduce nel d.lvo n. 152/2006 una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo - con una parte Sesta-Bis (articoli da 318-bis a 318-octies) - un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, con la procedura, già contemplata dal d.lvo n. 758/1994 in materia di diritto penale del lavoro, contemplante l’emissione, da parte dell’organo di vigilanza, di prescrizioni e di sanzioni pecuniarie al responsabile della violazione. Tale procedura è ammessa solo per le contravvenzioni che non abbiano cagionato un danno od un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Invero l’articolo 318-bis precisa l’ambito applicativo della disciplina alle contravvenzioni previste dal d.lvo n. 152/266 e l’articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento,
comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessità dell’asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell’ente competente in materia nonché la necessità che e un’eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell’ente stesso.
L’articolo 318-quater concerne la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali. L’articolo 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del pubblico ministero che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull’adempimento.
In tali ipotesi, l’organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, comunicare la propria attività al pubblico ministero. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il pubblico ministero non riceva notizia dell’adempimento o meno della prescrizione. L’articolo 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell’autorità requirente della comunicazione dell’avvenuto adempimento della prescrizione.
Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l’eventuale archiviazione, non preclude l’adozione di atti d’indagine e il sequestro preventivo. L’articolo 318-septies prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l’archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero. La predetta norma prevede l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse dalla prescrizione, facendone derivare la pos-sibile applicazione di un’oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale. L’articolo 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Notasi che la procedura sopra citata della prescrizione - sanzione è particolarmente efficace per la tutela dell’ambiente poiché, se da una lato consente al violatore di ristabilire l’ordine violato a sue spese, d’altra parte se la prescrizione non viene adempiuta, e quindi permane l’inadempimento, il reato non si prescrive. Di tal guisa, rispetto al sistema previgente del d.lvo n. 152/2006 che prevedeva per i reati ambientali un termine prescrizionale assai breve, ora risulta assai efficace la risposta che l’ordinamento giuridico può dare di fronte a detti reati nei quali il violatore non po’ più lucrare sul decorso del tempo.

- La rilevanza della procedura sanzionatoria nel processo penale e la sentenza c. Cass. n. 49168/2015.
Gli interpeti si chiedono quale sia la rilevanza nel processo penale del processo verbale sanzionatorio ed a tal proposito la Corte di Cassazione Penale (Sez. 3, sent. n. 49168 del 13.120.2015) afferma quanto segue. ”La sentenza impugnata per motivare la condanna dell’imputato si è limitata ad affermare che l’effettività dei fatti ascritti emerge dal verbale d’ispezione, confermato in sede testimoniale…senz’altro aggiungere. Senonchè, il mero richiamo al fatto storico del verbale d’ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto la contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità.
Va infatti ribadito che sussiste il vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorchè il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, senza che risultimo invece indicati né valutati i concreti elementi probatori raccolti dall’organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volta acquisti al processo, doveva esercitarsi la valutazione del giudice (Sez.3, n. 7134 del 30.4.1998, Campione, Rv. 211210). Va del resto ricordato che questa Corte ha anche, sia pure con riferimento alla motivazione dei provvedimenti di natura cautelare, ripetutamente affermato che l’obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie assunte e complessivamente considerate (tra le tante, Sez. 6, n. 18190 del 4.4.2012, Marino, Rv. 253006); e se tale onere vale per le motivazioni dei provvedimenti cautelari, lo stesso non può non valere a fortiori per la motivazione di una sentenza di condanna, tanto più laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova sia stato neppure reso manifesto. Di qui, dunque, la apparenza di motivazione del provvedimento puntualmente eccepita dal ricorrente”.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
Fonte: Amministrare Immobili
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martedì 2 febbraio 2016

La responsabilità aquiliana (extracontrattuale) del condominio: fatti illeciti e cose in custodia

I fatti illeciti

I danni provocati a terzi, dalle parti comuni del condominio, devono essere rimborsati, da questo, se determinati da incuria e da negligenza nel mantenerle in efficienza, con una costante e accurata manutenzione. L’art. 1173 cod. civ. pone, tra le fonti delle obbligazioni, non soltanto i contratti, ma anche i fatti illeciti, previsti dagli artt. 2043 e segg. cod. civ..
A questo concetto fanno capo tutte le norme finalizzate a evitare fatti che possano provocare danni ingiusti a terzi, secondo il noto principio del neminem laedere. Il citato art. 2043 cod. civ. non ha natura punitiva, ma prevede esclusivamente il risarcimento compensativo dei danni provocati dall’evento che si è determinato o che si sarebbe potuto evitare. In questa specie il soggetto che agisce ovvero omette di effettuare un’attività, anche senza che sia posto a suo carico un obbligo giuridico, non ha alcun rapporto con il danneggiato per il fatto del suo comportamento.
Tre sono gli elementi rilevanti: il fatto, il nesso causale e la colpa o il dolo.
Il fatto è costituito da un’azione o da una omissione contrarie al diritto, alle leggi e agli usi, che abbiano provocato un danno ingiusto. L’azione e l’omissione devono essere rapportate al danno verificatosi da un nesso di causalità, mancando il quale, non può essere addebitato il danno stesso al soggetto che ha agito o che non ha agito, pur avendone l’obbligo giuridico. La causalità giuridica costituisce la condicio sine qua non che determina la responsabilità di colui che ha provocato il danno. La sussistenza del nesso causale, tra l’evento e il danno verificatosi, deve essere rigorosamente provato dal danneggiato, dimostrando, altresì, l’inadeguatezza dei mezzi posti in essere dal danneggiante, affinché la cosa in custodia non potesse provocare danni. La responsabilità del danneggiante ha natura oggettiva, essendo del tutto irrilevante il suo atteggiamento psicologico, che può essere opposta soltanto dimostrando un intervenuto caso fortuito o il fatto di un terzo, ricompreso lo stesso danneggiato. Il caso fortuito si concretizza allorché il fattore causale, estraneo alla sfera del danneggiante, abbia una tale e rilevante intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno provocato e, quindi, possa considerarsi quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, quale può essere una caduta di neve dal tetto di un edificio, determinata esclusivamente da una precipitazione di inusitata ed eccezionale intensità. Il fatto del terzo e/o dello stesso danneggiato inerisce a un uso improprio della cosa, che ha provocato il danno, o a una sua imprudenza ovvero a un suo comportamento abnorme, o ancora il non aver previsto, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo che sussisteva, evitandola con l’adozione di normali cautele.
La colpa del danneggiante consiste in un comportamento negligente, imprudente, privo di perizia o in una inosservanza di norme o di regole di condotta che, anche se non voluto, ha prodotto un danno a terzi. La domanda del danneggiato si prescrive ex art. 2935 cod. civ., in cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata attuata la condotta illecita.

Le cose in custodia

Dal principio generale, previsto dall’art. 2043 cod. civ., discendono alcune fattispecie normativamente stabilite, tra le quali quella inerente al danno cagionato da cose in custodia. L’art. 2051 cod. civ. prevede che debba risarcire il danno ingiusto provocato colui, che abbia in custodia una cosa, che lo abbia provocato. Il custode, è colui che usa, anche indirettamente, la cosa custodita, e che ha un’effettiva disponibilità della stessa, nonché il dovere giuridico di controllare le eventuali conseguenze dannose che da questa possano derivare. Tutto quanto sopra dedotto, si applica, ovviamente, a qualunque soggetto, tra i quali i singoli condomini e lo stesso condominio, che con il suo comportamento attivo o con la sua omissione abbia consentito che la cosa in sua custodia potesse provocare un danno. La responsabilità del condominio sussiste per i danni provocati dalle parti comuni alle proprietà esclusive, siano esse godute dal proprietario o da un conduttore o siano di terzi. Conformemente a quanto sopra esposto, la giurisprudenza ha precisato che il condominio ha l’obbligo di controllare e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte, eventualmente escludendo i terzi dal contatto con la cosa che ha in custodia, affinché questa non arrechi pregiudizio ad alcuno. Numerose sono le fattispecie che ineriscono al condominio, quali, per esempio, le infiltrazioni d’acqua o il furto perpetrato in una unità immobiliare a seguito dell’installazione di un ponteggio per esperire la manutenzione dell’edificio o la caduta dalle scale a causa di un gradino sbrecciato.

Conclusioni

Considerata la responsabilità del condominio per i danni provocati ai terzi, è opportuno valutare chi e come debba risarcirli. È nota la sentenza della Sprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 8 aprile 2008, n. 9148, che ha stabilito la parziarietà dei debiti del condominio verso i creditori, poiché l’obbligazione dei condomini, ancorché sia comune, è divisibile trattandosi soltanto di una somma di denaro. È esclusa dalla parziarietà l’obbligazione che non deriva da un contratto, ma da altri fatti o atti suscettibili di produrre effetti giuridici.
Tra questi, per esempio, una sanzione della Pubblica Amministrazione o una condanna dell’Autorità Giudiziaria.
Per queste motivazioni il risarcimento dei danni, dovuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., può essere richiesto dal terzo, in via solidale, anche ad un singolo condomino ex art. 1292 cod. civ., in quanto la responsabilità non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione dei beni comuni, né al suo amministratore, che è soltanto mandatario dei condomini. Ovviamente, considerato che l’amministratore ha il compito di vigilare che le cose comuni non arrechino danni a terzi, neppure che l’evento dannoso si verifichi per colpa dell’appaltatore, il condominio stesso ha diritto di rivalsa nei suoi confronti per il recupero delle somme versate, se non prova che la propria responsabilità è esclusa per fatto del terzo, per esempio, per aver affidato al direttore dei lavori l’incombente de quo.




Fonte: Amministratore Immobili
di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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mercoledì 18 novembre 2015

Rumori in condominio: quali sono i limiti delle immissioni sonore?


Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio 2015


La sentenza definisce i limiti da rispettare in tema di immissioni sonore, di disturbo alla quiete condominiale e di rispetto del decoro architettonico.
“In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 Codice Civile”. 
Secondo il ragionamento della Corte Suprema le immissioni che, di fatto, non superino il limite consentito dalla norma in automatico non possono essere ritenute idonee a provocare un danno. 
Il giudice procederà comunque a una valutazione caso per caso al fine di verificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. “Se le immissioni superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accessibilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono perciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 Codice Civile e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico”.
Non si può prescindere dalla rumorosità di fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 del Codice Civile è riferita alla “sensibilità dell’uomo medio” e della situazione del caso.
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venerdì 16 novembre 2012

Quando si può fare rumore in condominio?


Non esiste una specifica norma di legge che stabilisca quali siano gli orari entro cui debba essere rispettato il riposo delle persone, pertanto l’unico vincolo da rispettare, in qualsiasi fascia della giornata, è la cosiddetta normale tollerabilità dei rumori; salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente stabilendo delle precise pause orarie entro cui si considerano interdette determinate attività che comportino immissioni rumorose.
La legge pertanto lascia ampio spazio al giudice di definire cosa si possa considerare normalmente tollerabile e cosa, invece, non lo sia.
Per definire quindi la tollerabilità del rumore riveste una notevole importanza il momento del giorno in cui il rumore viene propagato.
In genere, il giudice nomina un consulente tecnico che, con una perizia fonometrica, provvede a valutare se un determinato rumore sia tale da arrecare disturbo ai condomini.
Non sempre peraltro è possibile seguire questa prassie la stessa Cassazione, con sentenza nr. 3000/1997 ha stabilito che la perizia non è sempre necessaria e che il giudice è libero di basarsi su altri elementi acquisiti come prove agli atti del processo, se questi siano sufficienti a convincerlo che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità viene, di norma, effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente in cui vengono percepiti i rumori fastidiosi ed è del tutto irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi; in ogni caso si ritiene che i rumori o i suoni provenienti da altre unità immobiliari si possano considerare di disturbo delle normali attività materiali e intellettuali quando superano il rumore di fondo riscontrabile in una data abitazione di oltre tre decibel come stabilito dalla Cassazione con sentenza nr. 10735 del 03-08-2001 anche se, peraltro, va tenuta nella giusta considerazione anche la consistenza delle pareti dello stabile che potrebbero agevolare, se non correttamente insonorizzate, la propagazione dei rumori.
La soglia dei tre decibel costituisce pertanto l’unico riferimento certo a cui riferirsi in aula di tribunale.
Altro elemento essenziale per comprendere se scatti o meno il reato di disturbo del riposo delle persone è il numero dei soggetti disturbati, infatti se i rumori intollerabili disturbano una cerchia indeterminata di persone allora scatta il penale , diversamente, quando le vittime siano una o più persone individuabili come ad esempio i proprietari degli appartamenti confinanti, resta in piedi solo la tutela civilistica del risarcimento del danno.
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