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martedì 12 dicembre 2017

La responsabilità giuridica degli enti in ordine alla commissione dei reati ambientali

L’Unione europea nel biennio 2008 - 2009 ha riconosciuto la responsabilità giuridica degli enti in caso di violazione della normativa di tutela dell’ambiente in applicazione del consolidato principio “chi inquina paga.”e le relative direttive sono state recepite nel nostro ordinamento giuridico.




La legislazione italiana dovrà necessariamente ed ineluttabilmente adeguarsi a quella dell’Unione europea che, in breve tempo, introdurrà sanzioni penali assai severe, non solo per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche, laddove commettano reati ambientali che compromettano l’integrità dell’uomo, della fauna, della flora, dell’aria, del suolo, dell’acqua.
- Premessa generale sulla responsabilità italiana degli enti in campo ambientale.

Il principio tradizionale del nostro ordinamento giuridico è che la società non può delinquere: infatti l’articolo 27, comma primo, della nostra Costituzione afferma: “la responsabilità penale è personale”. Tale affermazione trova il suo fondamento nel diritto romano che, in estrema sintesi, considerava il diritto criminale come l’insieme delle norme relative ai precetti la cui violazione legittimava l’esercizio della pretesa punitiva esercitata direttamente dallo Stato contro il singolo cittadino il quale doveva difendersi e rispondere soltanto in prima e isolata persona.

Invero si deve osservare che la carta costituzionale limita la responsabilità giuridica alla persona soltanto per quanto riguarda il diritto penale, a causa della sua maggiore afflittività la quale riguarda principalmente la inviolabilità, l’integrità e la libertà personali del cittadino garantite parimenti dagli articoli 13 e 32 della Costituzione, mentre, invece, non esclude una responsabilità oltre che della persona fisica, anche della persona giuridica nell’ambito del diritto civile e del diritto amministrativo.
Per quanto riguarda l’Unione europea diverse tradizioni giuridiche di “common law” e di origine germanica ammettono, sulla base di diverse elaborazioni dottrinali che trovano il loro fondamento addirittura nell’alto Medioevo, la responsabilità giuridica delle persone giuridiche. A lungo i rapporti tra il nostro ordinamento, il quale si confronta ad esempio con le “Anstalten” straniere operanti in Italia le quali non sono neppure una società, per quanto riguarda le società costituite nell’ambito dell’Unione Europea sono stati regolati con la legge 28/1/1971 n. 220 che ha ratificato in Italia la Convenzione firmata a Bruxelles il 29/2/1968. La convenzione predetta introduce una disciplina modificativa delle regole generali stabilita dal codice civile per le società straniere.

L’Unione europea ha emesso, in materia societaria, i seguenti atti normativi:
  • la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26/7/1995 e il suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27/9/1996;
  • il Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29/9/996;
  • la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea fatta a Bruxelles il 26/5/1997;
  • la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17/12/1997.
Tutti tali atti internazionali sono stati ratificati con la legge 29/9/2000 n. 300 la quale delegava (articoli 11 e 14) il Governo ad emanare, entro otto mesi dall’entrata in vigore della predetta legge, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. In attuazione di tale direttiva il Governo ha pertanto emanato il d.lgs 8/6/2001 n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/2001) contenente la predetta normativa. Tuttavia occorre precisare che il governo ha emanato il d.lgs 231/2001 senza esercitare tutte le facoltà attribuitegli dalla delega parlamentare: infatti, a seguito delle pressanti e reiterate richieste del mondo imprenditoriale, non ha esercitato la delega, prevista dall’articolo 11, comma primo, lettere c, d della legge 300/2000, per contemplare la responsabilità giuridica delle persone giuridiche a seguito della commissione:
  • dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  • dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31/12/1962 n. 1860, dalla legge 14/7/1965 n. 963, dalla legge 31/12/1982 n. 979, dalla legge 28/2/1985 n. 47, dalla legge 8/8/1985 n. 431, dal DPR 24/5/1988 n. 203, dalla legge 6/6/1991 n. 394, dal d.lgs 27/1/1992 n. 95, dal d.lgs 27/1/1992 n. 99, dal d.lgs 17/3/1995 n. 230, dal d.lgs 5/2/1997 n. 22, dal d.lgs 11/5/1999 n. 152, dal d.lgs 17/8/1999 n. 334, dal d.lgs 4/8/1999 n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con d.lgs 29/10/1999 n. 490.
Invero il mancato esercizio completo della delega parlamentare per tali materie rappresenta una forte battuta d’arresto nella crescita civile della nostra nazione non soltanto perché si è persa un’occasione storica per introdurre una tutela efficace dei lavoratori e del territorio, ma anche perché allontana la nostra legislazione da principi ormai riconosciuti nell’Unione europea e che ci verranno inevitabilmente imposti, onerosamente e bruscamente, nel prossimo futuro a seguito della sempre maggiore integrazione dei sistemi giuridici degli Stati componenti della medesima. Infatti deve osservarsi che nel prossimo futuro la legislazione italiana dovrà necessariamente ed ineluttabilmente adeguarsi a quella dell’Unione europea che, in breve tempo, introdurrà sanzioni penali assai severe, non solo per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche, laddove commettano reati ambientali che compromettano l’integrità dell’uomo, della fauna, della flora, dell’aria, del suolo, dell’acqua.
L’applicazione del d.lvo n. 231/2001 agli enti è stata espressamente esclusa dalla giurisprudenza (C.Cass. Pen., Sez. 3, Sent. n. 41329 del 7.10.2008, dep. il 6.11.2008, Rv. N. 241528) per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti in quanto “pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell’art. 192, comma quarto, del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l’indicazione delle sanzioni.” In particolare la sentenza afferma quanto segue:
“Sembra, infatti, da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato in esame. Ed invero nonostante la l. 29.9.2000 n. 300, art. 11, comma primo lettera d), abbia delegato al governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridiche anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad una anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dal D.lg. 5.2.1997 n. 22, e successive modificazioni ( oggi sostituito dal d.lgs. n. 152 del 2006), il d.lgs. 8.6.2001 n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia, né risulta che con riferimento a quest’ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori. Allo stato l’unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell’ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 4, che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del citato art. 192, comma 3 che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti.”


- La direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi. 
La direttiva 2009/123/CE, il cui termine di adozione è il 16.11.2010, modifica la precedente 2005/35/ CE il cui scopo era di armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l’ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi dalle persone fisiche. La direttiva 2009/123/CE ha lo scopo (art.2) di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi. Inoltre viene definita (art. 3) persona giuridica qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni pubbliche.
E’ citata espressamente (art. 8 ter) la responsabilità delle persone giuridiche in ordine ai reati ambientali contemplati dalla direttiva 2005/35/CE e commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata sul potere di rappresentanza o di prendere decisioni o di esercitare il controllo nei suoi confronti. Il fondamento della responsabilità dell’ente è individuato allorquando la commissione del reato è causata dalla carenza di sorveglianza o di controllo delle persone fisiche che lo immedesimano ed esternano per suo conto. L’altra condizione prevista è quella per cui il reato sia commesso a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità. La direttiva specifica che la responsabilità giuridica della persona giuridica non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso il reato ambientale o abbiano concorso a commetterlo o abbiano istigato alla sua commissione. Le sanzioni da irrogarsi nei confronti degli enti sono rimesse alla discrezionalità degli stati membri purchè siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

- La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.
La direttiva 2008/99/CE, il cui termine di adozione scade il 26.12.2010, è originata dalla preoccupazione dell’Unione europea per l’aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze che sempre più frequentemente si estendono oltre le frontiere degli Stati in cui vengono commessi; ne consegue la valutazione allarmata delle conseguenze dei reati, costituenti una grave minaccia all’ambiente, e che richiedono una risposta adeguata. L’obbligo stabilito per gli Stati membri di prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente è riferito alle sanzioni, previste dall’articolo 3, in materia di tutela della fauna e della flora protette, della normativa sui rifiuti, sulla qualità dell’acqua e dell’aria, della normativa nucleare. La definizione di persona giuridica è la medesima prevista dalla direttiva 2009/123/ CE sopra esaminata ed il sistema sanzionatorio proposto prevede la punizione della commissione, del favoreggiamento e dell’istigazione dei predetti reati con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La responsabilità delle persone giuridiche è radicata dalla commissione dei reati a loro vantaggio e da parte di qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte dei un organo della persona giuridica in virtù:
  • del potere di rappresentanza della persona giuridica;
  • del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
  • del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
La direttiva prevede (art. 6) che gli Stati membri provvedano affinchè le persona giuridiche possano essere dichiarati responsabili quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte dei soggetti apicali abbiano reso possibile la commissione dei reati ambientali a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona giuridica soggetta alla sua autorità. La responsabilità giuridica degli enti non esclude quella concorrente delle persone fisiche, le quali abbiano commesso i predetti reati, e deve essere attuata con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

- La responsabilità degli enti in materia ambientale. 
Il Consiglio dei ministri il 7.4.2011 ha adottato uno schema di decreto legislativo, al fine di riconoscere nel nostro ordinamento le direttive 2009/123/CE e 2008/22/CE, che riconosce due nuovi reati ambientali rispettivamente:

- l’art. 727 - bis c.p. che sanziona:
  • con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro l’uccisione di un esemplare appartenente ad una specie selvatica protetta;
  • con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 3.000 euro chi cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale protetta;
  • con l’ammenda fino a 4.000 euro chi distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta;
  • con l’ammenda fino a 2.000 euro chi, fuori dei casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica;
- l’art. 733 - bis c.p. che sanziona con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro la distruzione o il deterioramento significativo di un habitat all’interno di un sito protetto il quale è qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale dall’articolo 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat per cui un sito sia designato come zona speciale dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 94/43/CE.

Tale ultimo articolo appare particolarmente significativo per la tutela dell’ambiente in quanto fino ad oggi era applicabile a detta fattispecie l’art. 734 c.p. che sanzionava con l’ammenda da euro 1.032 a 6.197 chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro luogo distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità.

I predetti reati sono contravvenzioni per le quali se da un lato il termine prescrizionale è assai breve, poiché consiste nel massimo di anni quattro e sei mesi in caso di interruzione del procedimento ai sensi degli articoli 157 e 160 c.p.p., e quindi ostacola gravemente il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, d’altro canto l’elemento soggettivo richiesto è indifferentemente doloso e/o colposo e pertanto la prova della sua sussistenza è assai agevolata.
Il d.lgs. n. 231/2001 riconosce (art. 9) le seguenti sanzioni, assai severe, per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato:
  • la sanzione pecuniaria;
  • le sanzioni interdittive;
  • la confisca;
  • la pubblicazione della sentenza.
Tra le sanzioni interdittive si menzionano:
  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il sistema individuato dall’articolo 9 è di tipo binario che si fonda sulla distinzione tra sanzioni pecuniarie e inoltre all’esterno di tale perimetro si pone la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.
La sanzione amministrativa pecuniaria (art. 10 del d.lgs. n. 231/2001) è sempre applicata per l’illecito amministrativo dipendente da un reato e viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Ogni quota ha l’importo minimo da euro 258 ed uno massimo di 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La scelta del sistema per quote trova il suo fondamento nella considerazione del legislatore di stabilire la pena pecuniaria in relazione alle condizioni economiche e pecuniarie dell’ente. Ne consegue che a parità di gravità soggettiva ed oggettiva l’importo della sanzione subirà un’oscillazione verso l’alto o il basso a secondo dell’effettiva incidenza che la sanzione è in grado di provocare sul patrimonio dell’ente.
Notasi che l’art. 60 del d.lgs. n. 231/2001 lega strettamente l’illecito amministrativo alla commissione del reato poiché afferma che il primo non può essere constato se il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione. Inoltre l’art. 22 del d.lgs. n. 231/2001 afferma il principio generale per cui le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del reato, anche se al richiesta di misure cautelari e la contestazione dell’illecito, ai sensi del successivo art. 59, interrompono la prescrizione e, in tali casi, inizia un nuovo periodo di prescrizione. Infine osservasi che se la predetta interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Dalla lettura di tale articolo si osserva che anche se il reato principale si prescrive ( ipotesi particolarmente ricorrente nel caso di reati contravvenzionali), se la commissione dell’illecito amministrativo è stata tempestivamente contestata, il relativo procedimento procede indipendentemente dalle sorti processuali del primo.

Il decreto riconosce le seguenti sanzioni per i seguenti reati del d.lgs. n. 231/2001:
  • il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dell’art. 727 – bis c.p.;
  • il pagamento di una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dell’art. 733 – bis c.p.;
  • il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dell’art. 29 – quattordicies del d.lgs. n. 152/2006 (ovvero l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato VIII senza il possesso dell’autorità integrata ambientale);
  • per la violazione dell’art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 (sanzioni penali in tema di inquinamento idrico):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dei commi primo, settimo prima ipotesi, nono, dodicesimo e quattordicesimo; 
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dei commi terzo, quarto, quinto primo periodo, settimo seconda ipotesi, ottavo e tredicesimo;
  3. il pagamento di una sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per la violazione dei commi secondo, quinto secondo periodo, e undicesimo;
  • per la violazione dell’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dei commi primo lettera a), sesto primo periodo;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da 150 fino a 250 quote per la violazione dei commi primo lettera b), terzo primo periodo, e quinto;
  3. il pagamento di una sanzione pecuniaria da duecento fino a trecento quote per la violazione del comma terzo;
  4. le predette sanzioni sono ridotte della metà in caso di commissione del reato di cui all’articolo 256, comma quarto, del d.lgs. n. 152/2006;
  • per la violazione dell’art. 257 del d.lgs. n. 152/2006 (bonifica dei siti):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta per la violazione del comma primo;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta per la violazione del comma secondo;
  • per la violazione dell’art. 258 del d.lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari):
  1.  il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote per la violazione del comma quarto;
  • per la violazione dell’art. 259 del d.lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote per la violazione del comma primo;
  • per la violazione dell’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria da trecento fino a cinquecento quote per la violazione del comma primo;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da quattrocento fino a ottocento quote per la violazione del comma secondo;
  • per la violazione dell’art. 260 - bis del d.lgs. n. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi sesto, settimo secondo e terzo periodo, ottavo, primo periodo;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da duecento fino a trecento quote per la violazione del comma ottavo secondo periodo;
  • per la violazione dell’art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 (sanzioni in materia di immissioni nell’atmosfera):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per la violazione di tutti i commi ad eccezione dell’ultima ipotesi del comma primo;
  • per i reati previsti dalla legge 7.2.1992 n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in stato di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973, di cui alla legge 19.12.1975 n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica ):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per la violazione dell’articolo 1, comma primo, dell’articolo 2, comma primo e secondo, dell’articolo 6, comma quarto;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote per la violazione dell’articolo 1, comma secondo;
  • per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3 – bis della legge 7.2.1992 n. 150:
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  3. il pagamento di una sanzione pecuniaria da duecento fino a trecento quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  4. il pagamento di una sanzione pecuniaria da trecento fino a cinquecento quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  • per i reati previsti dalla legge 28.12.1993 n. 543 (misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote in caso di commissione del reato di cui all’articolo 3, comma sesto;
  • per i reati previsti dal d.lgs. 6 .11.2007 n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativo all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):
  1. il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote in caso di commissione del reato di cui all’articolo 9, comma primo;
  2. il pagamento di una sanzione pecuniaria da centocinquanta fino a duecentocinquanta quote in caso di commissione dei reati di cui all’articolo 8, comma primo, e 9 comma secondo;
  3. il pagamento di una sanzione pecuniaria da duecento fino a trecento quote in caso di commissione del reato di cui all’articolo 8, comma secondo.
Sono applicate le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 del d.lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi per la condanna per i reati di cui agli articoli 137,commi secondo, comma quinto secondo periodo, e comma 11 del d.lgs. n. 152/2006, 256, comma terzo secondo periodo, del d.lgs. n. 152/2006, 8, comma primo, 9, comma secondo, 8, comma secondo, del d.lgs. 6.11.2007 n. 202.
Si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 16, comma terzo, del d.lgs. n. 231/2001 se l’ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006 e dall’articolo 8 del d.lgs. 6.11.2007 n. 202. 

- I modelli organizzativi idonei ad evitare la responsabilità degli enti nel diritto ambientale. 
Le persone giuridiche non sono del tutto indifese dalla commissione di reati ad opera dei loro dipendenti purché adottino dei modelli organizzativi interni ed idonei a prevenire i reati. Infatti sono previste (art. 6 e 7 ) le seguenti formule e cautele che si distinguono a secondo dei soggetti coinvolti. Per i soggetti posti all’apice degli enti gli stessi non rispondono dei reati commessi dai dipendenti se provano che:
  • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
  • sono stati affidati ad un organo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli di aggiornamento ed il loro aggiornamento;
  • i modelli di organizzazione e di gestione sono stati elusi fraudolentemente dagli autori del reato;
  • l’organo interno di controllo, sopra citato, non ha omesso o non ha esercitato insufficientemente la vigilanza.
I modelli organizzativi devono contenere:
  • l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
  • la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  • l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • la previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di controllo sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  • l’ introduzione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure indicate dai modelli.
L’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione può essere effettuata, con i contenuti sopra descritti, mediante codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti i quali sono comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto coni Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni le osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. In dottrina in dottrina si afferma che, a causa del silenzio del decreto, se le osservazioni predette non vengono accolte il modello non dovrebbe essere efficace, con la conseguenza, paradossale, che l’elaborazione complessiva del decreto presta il destro a non difficili elusioni attuabili mediante la predisposizione di meccanismi meramente formali della responsabilità amministrativa. Invero tale pericolo non è del tutto infondato poiché il sistema attraverso il quale l’ente può sfuggire le proprie responsabilità consiste nella realizzazione di speciali protocolli preventivi (definiti negli Stati Uniti “compliance programs” i quali permettono alla società “di combattere in se stessa, dal suo interno, la criminalità “) finalizzati ad impedire, in via preventiva, la commissione dei reati ed invero il decreto tace sulla composizione e la nomina dei componenti dell’organismo di controllo che è incaricato (art. 7, comma primo, lettera b) di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. Per di più, proprio a causa delle loro ridotte dimensioni, negli enti di minore entità l’organo di vigilanza e di controllo dei modelli può essere ( articolo 6, comma quarto) rappresentato direttamente dall’organo dirigente; tuttavia in tale caso si verifica una problematica immedesimazione in un solo soggetto dei compiti di controllore e di controllato. Dalla lettura di tali articoli si può affermare che ordinariamente nelle grandi aziende i vertici non possono fare parte dell’organo di controllo che, pertanto, deve essere del tutto autonomo, oppure essere influenzato dalla gerarchia solo indirettamente, in modo da consentire una verifica esterna secondo i principi della “corporate governance”.
A tal proposito occorre notare che importanti organizzazioni di categoria hanno già redatto delle linee guida idonee ad evitare le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001 qualora le imprese, seguendole, adotti idonei sistemi di controllo interno. I modelli sono adottati in relazione all’attività svolta, alla natura ed organizzazione dell’ente e la loro efficace attuazione richiede:
  • una verifica periodica e l’eventuale modifica qualora vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni oppure quando mutino l’organizzazione o l’attività sociali;
  • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l’inottemperanza alle prescrizioni del modello.
L’adozione dei modelli organizzativi nel diritto ambientale non è facile proprio per la assoluta specialità di tale materia che è assai complessa ed è formata da normativa appartenente a fonti diverse, europee, statali ( sia legislative che regolamentari), regionali.
A tal riguardo è sufficiente meditare sulla specificità dei modelli organizzativi previsti dall’art. 30 del d.lgs. 9/4/288 n. 81.
L’art. 300 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni colpose gravi o gravissime ( artt. 590, primo, secondo e terzo comma, e 583 c.p.) commesse con violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A tal riguardo giova notare che il modello organizzativo affinché possa essere esimente della responsabilità prevista dal d.lvo n. 231/2001 deve avere un contenuto piuttosto ampio e deve essere adottato ed efficacemente attuato (secondo quanto previsto dall’articolo 30 del d.lvo n. 81/2008), assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  • al rispetto degli standards tecnico – strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • alle attività di sorveglianza sanitaria;
  • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  • all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Inoltre il modello organizzativo deve prevedere:
  • idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte;
  • un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  • un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Notasi che tali modelli organizzativi per molti aspetti appaiono una ripetizione della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 dello stesso d.lvo n. 81/2008 e l’interprete si domanda in cosa consista la differenza concettuale tra tali due categorie giuridiche. Invero entrambe si muovono su un terreno decisamente preventivo e non si comprende la duplicazione degli adempimenti previsti: a tal riguardo basta riflettere sul disposto dell’art. 30, comma primo, lettera b), del d.lvo n. 81/2008 per i quale il modello organizzativo deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi “alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti”.In ogni caso la scelta del tipo di modello organizzativo è rimessa alla libera valutazione dell’ente poiché: “in tema di responsabilità degli enti dipendente da reato non è consentito la giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all’ente l’adozione coattiva di modelli organizzativi ( C.Cass. Pen., sez. 6, Sent. 32627 del 23/6/20069).”In ogni caso la scelta del tipo di modello organizzativo è rimessa alla libera valutazione dell’ente poiché: “in tema di responsabilità degli enti dipendente da reato non è consentito la giudice, nel revocare la misura cautelare interdittiva, imporre all’ente l’adozione coattiva di modelli organizzativi ( C.Cass. Pen., sez. 6, Sent. 32627 del 23/6/20069).”
  1. “In tema di tutela penale dell’ambiente, non è imputabile all’ente ai sensi del d.lvo n. 231/2001 la responsabilità amministrative per il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, in quanto pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell’art. 192, comma quarto, del d.lvo 3/4/2006 n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l‘indicazione delle sanzioni. (C.Cass. Pen. ,Sez. 3, Sent. 41329 del 7/10/2008)”.
  2. "In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile il sequestro preventivo a fini di confisca di beni in misura equivalente al profitto derivante dal reato anche quando la società cui gli stessi appartengono sia fallita, ma spetta al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. ( C.Cass. Pen. ,Sez. 5, Sent. 33425 del 8/7/2008).”
  3. “In tema di responsabilità degli enti collettivi per il reato di corruzione propria antecedente, strumentale all’aggiudicazione di un appalto pluriennale, il profitto oggetto della sanzione principale della confisca non si identifica con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito dall’ente per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni comunque svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illiceità della causa remota. (C.Cass. pen. ,Sez. 6, Sent. 42300 del 26/672008)”.
  4. "In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto da reato prevista dagli artt. 9 e 19 del d.lvo n. 231/2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata dall’art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l ‘equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente. (C.Cass. Pen., Sez. U, sent. 26654 del 27/3/2008)".
  5. "La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato può essere disposta anche nei confronti dei beni appartenenti ad una persona giuridica, quando quest’ultima non sia estranea al reato, per esserle stato contestato il connesso illecito amministrativo. (C.Cass. Pen. ,Sez. 6, Sent. 35802 del 5/5/2008)”.
  6. "La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari che costituiscono, insieme al “fumus commissi delicti “il presupposto per l‘applicazione delle misure cautelari interdittive a carico dell’ente, implica l’esame di due tipologie di elementi: la prima, di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze del fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell’illecito e dall’entità del profitto; l’altra ha natura oggettiva ed attiene alla personalità dell’ente e per il suo accertamento devono considerarsi la politica dell’impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell’ente. (C.Cass. Pen., Sez. 6, Sent. 32626 del 23/6/2006).”
  7. "In tema di responsabilità da reato della persona giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, poiché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte “per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato “ex ante”, sicché l’interesse ed il vantaggio sono in concorso reale.( C.Cass. Pen., Sez. 2, Sent. 3615 del 20/12/2005)”.
  8. “La disciplina prevista dal d.lvo n. 231/2001, in materia di responsabilità da reati delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi. ( C.Cas.s Pen. Sez. 6, sent. 18941 del 3/3/2004)."
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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martedì 5 settembre 2017

Misure a tutela degli abitanti e degli edifici in condominio

Con la recente legge n. 8/2017 il legislatore ha coinvolto gli amministratori di condominio per conseguire il risanamento ambientale e la sicurezza delle città al fine di garantire una migliore qualità della vita dei cittadini.

con il d. l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche in legge il 12 aprile 2017, n. 48, il legislatore ha rinforzato le misure di sicurezza urbana, latu sensu intese, al fine di agevolare la pacifica e serena vita di relazione dei cittadini, nonché quelle inerenti al loro godimento ambientale delle città.
Come sovente è accaduto, di recente, lo Stato delega ai privati o agli Enti locali gli incombenti che possano garantire i diritti costituzionali del cittadino, in particolare sicurezza, libertà e salute, non potendoli svolgere in proprio.
Nella fattispecie in esame, per quanto attiene agli strumenti attuativi di questi oneri è lasciata libera facoltà agli interessati di “inventarsi” i mezzi più efficaci.
Ai sensi dell’art. 9, sono affidati al Sindaco il controllo e il potere sanzionatorio nei confronti di coloro che, occupando o stazionando in spazi pubblici, compromettono e rendono difficoltoso il libero loro utilizzo con profili di rischio per i cittadini, soprattutto per la loro incolumità.

Sono vietati tra gli altri comportamenti:
  1. la prostituzione con modalità ostentate;
  2.  l’accattonaggio con modalità in genere vessatorie;
  3. gli atti contrari alla pubblica decenza.
Compito degli Enti locali è quello di individuare alcuni luoghi che devono essere maggiormente protetti, quali i siti archeologici, il verde pubblico, i complessi scolastici, i luoghi all’aperto adibiti ai giochi dei bambini.
In questo modo si intende prevenire, anteriormente al suo compimento, un reato che possa compromettere la libera fruibilità dei quartieri e dei rioni cittadini.
Per i contravventori sono previste sanzioni pecuniarie con il vincolo di scopo di essere destinate al recupero del degrado urbano.
A questo fine, l’art. 16 della stessa normativa ha introdotto un nuovo comma all’art. 639 cod. pen., che prevede la contravvenzione concernente il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, intese queste come i beni che possono formare oggetto di diritti e, quindi, gli immobili pubblici e privati. In questi casi il legislatore ha subordinato la sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e di ripulitura di quanto deturpato ovvero al rimborso delle relative spese necessarie o ancora all’esecuzione di attività non retribuita a favore della collettività, quest’ultima solo con il consenso dell’interessato.
Si rammenta che il reato è procedibile a querela di parte, che, visto il coinvolgimento diretto degli amministratori di condominio, art. 7, comma primo bis, possono ben essere costoro, al fine, per esempio, di vedere ripristinata la facciata dell’edificio da essi amministrato.
È opportuno, a mio parere, collegare le norme, sopra esposte, con l’art. 1135 cod. civ., come novellato dalla legge n. 220/2012 che prevede la possibilità, per l’assemblea, di autorizzare l’amministratore a collaborare, tra l’altro, a iniziative promosse dalla istituzioni locali finalizzate a favorire la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona nella quale il condominio è ubicato.
L’integrazione dell’interessamento e dell’attività tra amministrazione pubblica e amministrazione privata, alla luce della normativa del 2017, certamente di valenza imperativa, può prescindere da una delibera condominiale e l’amministratore di condominio, quale professionista, ex lege n. 4/2013, può collaborare con il Sindaco per segnalare, per quanto di sua competenza, ogni violazione di tutti i numerosi divieti sopra indicati, anche se gli sono, o possono essergli, ignoti gli autori. Infatti, l’amministratore si reca sovente nel condominio e, quindi, può accertare, personalmente o su segnalazione dei condomini, il verificarsi dei comportamenti illeciti sopra descritti, nonché qualunque azione prevista come reato.
In questo modo, inoltre, i condomini potrebbero o essere esentati dal ripulire il portone d’ingresso del condominio, imbrattato dagli occasionali “pittori”, o, comunque, conseguire un parziale rimborso della spesa necessaria per tale incombente.
Possibili protocolli d’intesa tra il Comune, l’ANACI e/o le Associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori di condominio, possono individuare le modalità e le forme della precitata collaborazione.
In questo modo si realizzerebbe, in concreto, la sicurezza degli abitanti e dei frequentatori, a qualunque titolo, dei quartieri cittadini, nonché il loro recupero ambientale e architettonico, per un loro migliore godimento da parte di tutti.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci 
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giovedì 10 agosto 2017

Emergenza Siccità, il parere dei Geologi


 LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEVE PREPARARE LE RISERVE PER I PERIODI SICCITOSI UTILIZZANDO ANCHE IL SOTTOSUOLO E LE FALDE IN ESSO CONTENUTE



“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale, in una fase di grave siccità come quella che stiamo attraversando, rischia di portare al nulla”. Lo afferma Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il binomio caldo-siccità, in questa torrida estate 2017, ha creato una situazione drammatica: 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco e secondo un’analisi di Coldiretti, i danni superano già i due miliardi di euro nel settore agricolo.

Quali misure intraprendere per dare delle risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche? Innanzitutto – spiega Violo – molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze; è possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee). Ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Un terzo esempio riguarda l’abnorme numero di norme, mal coordinate tra loro, e di Enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica. Un riordino del settore con norme, procedure e competenze semplici e chiare sarebbe a costo zero. Infine, strettamente connesso al tema della perdita di quantità di risorsa idrica è il tema del mantenimento della qualità, messa a rischio da microinquinanti ed inquinamenti diffusi. Promuovere il riuso delle aree dismesse non solo porta ad un minor consumo di suolo ma anche a una minor pressione sulle acque sotterranee. Oggi migliaia di siti contaminati attendono di essere riqualificati, con benefici non solo sul suolo ma anche sulla qualità delle acque sotterranee.
“Come il ‘buon padre di famiglia’ si premura di avere una riserva per far fronte ad una emergenza, – chiarisce Violo – così la gestione delle risorse idriche deve, in tempi di abbondanza, preparare le riserve per i sempre più frequenti periodi siccitosi. Se per alcune aree può essere ancora possibile pensare a bacini superficiali, per altre è il sottosuolo che deve fungere da riserva, sia suddividendo i vari usi su diversi acquiferi in funzione della qualità, sia utilizzando il sottosuolo stesso come la più naturale delle riserve d’acqua. Oggi disponiamo di metodi per trattenere le acque il più possibile all’interno del territorio, rallentandone il deflusso, mantenendo il deflusso vitale dei fiumi e dei torrenti e favorendo la ricarica delle falde con un positivo effetto di rallentamento dell’abbassamento dei livelli delle falde nei periodi siccitosi”.

“In questi momenti in cui ci rendiamo coscienti dell’esistenza di un oro blu, non inesauribile, di cui è necessario preservare anche la qualità, – conclude il geologo – bisogna ricordare che è possibile utilizzare il sottosuolo e le falde in esso contenute come una ‘banca dell’acqua’ che può essere gestita e ricaricata, per poter sostenere quantitativamente e qualitativamente nel tempo una risorsa per noi così preziosa”.







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giovedì 21 luglio 2016

Cumulabilità dell’agevolazione c.d. -Tremonti Ambientale- con le agevolazioni previste dai c.d. -conti energia-


RISOLUZIONE N. 58/E

Roma, 20/07/2016


OGGETTO: Cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energia”.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” (articolo 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388), presentando dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 o istanza di rimborso ex articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

In particolare, il quesito è stato posto da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, per il quale sono stati goduti particolari incentivi stabiliti dalla disciplina di settore, e segnatamente dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”).

I dubbi relativi alla cumulabilità della c.d. detassazione per investimenti ambientali con gli incentivi del conto energia hanno spinto gli operatori, prudenzialmente, ad astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde non esporsi al rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.

In proposito si fa presente quanto segue.

L’articolo 6 della legge n. 388 del 2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito Direzione Centrale Normativa imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, possono beneficiare dell'agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012.

In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in argomento con altre misure agevolative, l'articolo 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posta una questione di cumulabilità dell'agevolazione fiscale citata con gli incentivi relativi al c.d. “conto energia”, disciplinati da diversi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Poiché la disciplina dei suddetti incentivi rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi (al riguardo vedasi la Nota informativa del 18 giugno 2015, pubblicata sul relativo sito istituzionale).

Con specifico riferimento all’applicazione del limite di cumulo della detassazione con gli incentivi di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (c.d. “secondo conto energia”), la norma di interpretazione recata dall'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (c.d. “quinto conto energia”) ed i relativi contributi all’interpretazione forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento.

A fronte del mancato utilizzo della detassazione ambientale nell’esercizio di realizzazione degli investimenti ambientali, derivante non da scelta del contribuente, ma dal protrarsi nel tempo di incertezza interpretativa su un elemento essenziale della misura, la scrivente Agenzia, alla quale sono state presentate numerose istanze di interpello sulla problematica, ha ulteriormente chiarito quanto segue.

Per quanto concerne la rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, prevista dal comma 16 dell'articolo 6 della legge n. 388 del 2000, si è rilevato che rientra nella facoltà del contribuente procedere - se ne ravvisa i presupposti - alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione degli investimenti ambientali.

In merito alla comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico relativa agli investimenti agevolati, di cui al comma 17 del citato articolo 6, secondo cui "le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13", si è evidenziato che la stessa non è prevista a pena di decadenza dall'agevolazione e il mancato assolvimento del suddetto adempimento nel termine previsto non comporta, di per sé, decadenza dall'agevolazione e, quindi, può anche realizzarsi successivamente.

Inoltre, come già esplicitato con riferimento all’agevolazione relativa agli investimenti in macchinari (c.d. "Tremonti-ter"), si è osservato che la detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal T.U.I.R. (cfr. circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009).

Con riguardo, infine, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione "Tremonti-ter", si è ritenuto che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi 4 dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione a favore di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, è altresì possibile recuperare l'agevolazione presentando un'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Dalla complessiva ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti forniti in via interpretativa, discende che l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. “conto energia”.

In conclusione, il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative (per gli incentivi di cui al c.d. “secondo conto energia” vedasi la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2015).

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Fonte:AgenziaEntrate.gov
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mercoledì 18 maggio 2016

INCREDIBILE IN CILE!!!: il video del disastro ambientale

Nel solito silenzio dei media, l'isola di Chiloé, in Cile, sta morendo.
Quella in corso è la più grave tragedia ambientale della storia del Paese. Basta dare un'occhiata a queste immagini: uccelli, granchi, foche, pesci morti a riva, è un disastro!
Secondo quanto riporta GreenpeaceItalia ci troviamo di fronte ad un gravissimo episodio di marea rossa, una fioritura incontrollata di alghe tossiche. Questa tragedia sarebbe accaduta dopo lo scarico di oltre 9mila tonnellate di salmoni d'allevamento, in stato di decomposizione, al largo dell'isola, senza che gli abitanti ne fossero informati.


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martedì 17 maggio 2016

Approvato il credito d’imposta per la Bonifica Amianto

La commissione Ambiente del Senato, il 27 aprile 2016, ha approvato l’emendamento presentato dal Collegato Ambientale che introduce il credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di bonifica dall’amianto nelle proprie sedi e capannoni. La pubblicazione definitiva del Decreto è prevista a maggio. A giugno, sarà possibile inoltrare domanda con il “click day”

L’agevolazione fiscale non è reddito né base imponibile dell’Irpef. Sarà ripartita in tre quote annuali di pari importo, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Perché il bonus venga effettivamente attuato, nonché per modalità e termini di concessione bisogna attendere il decreto attuativo. Il credito è destinato a rimborsare la metà dell’investimento effettuato per la rimozione dell’amianto con interventi eseguiti nel 2016. Sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima sarà utilizzabile dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica (2017, 2018, 2019).

L’emendamento introduce due tipi di incentivi per lo smaltimento amianto: un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nel 2016 interventi di bonifica d’amianto sulle su beni e strutture produttive; un fondo per finanziare gli interventi sugli edifici pubblici. Il credito d’imposta spetta agli investimenti di importo minimo pari a 20.000 euro. Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 400.000,00 euro per ogni impresa, che equivalgono a 200.000,00 Euro di sgravio.
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giovedì 7 aprile 2016

La procedura sanzionatoria amministrativa della prescrizione: sanzione pecuniaria - Sentenza C.Cass. n. 49168/2015

La procedura sopra citata della prescrizione - sanzione è particolarmente efficace per la tutela dell’ambiente poiché, se da una lato consente al violatore di ristabilire l’ordine violato a sue spese, d’altra parte se la prescrizione non viene adempiuta, e quindi permane l’inadempimento, il reato non si prescrive.

La procedura sanzionatoria amministrativa
della prescrizione - sanzione pecuniaria e la
sentenza c. Cass. n. 49168/2015.
L’articolo 1, comma 9, della legge 22 -5- 2015 n. 68 introduce nel d.lvo n. 152/2006 una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo - con una parte Sesta-Bis (articoli da 318-bis a 318-octies) - un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, con la procedura, già contemplata dal d.lvo n. 758/1994 in materia di diritto penale del lavoro, contemplante l’emissione, da parte dell’organo di vigilanza, di prescrizioni e di sanzioni pecuniarie al responsabile della violazione. Tale procedura è ammessa solo per le contravvenzioni che non abbiano cagionato un danno od un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Invero l’articolo 318-bis precisa l’ambito applicativo della disciplina alle contravvenzioni previste dal d.lvo n. 152/266 e l’articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento,
comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessità dell’asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell’ente competente in materia nonché la necessità che e un’eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell’ente stesso.
L’articolo 318-quater concerne la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali. L’articolo 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del pubblico ministero che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull’adempimento.
In tali ipotesi, l’organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, comunicare la propria attività al pubblico ministero. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il pubblico ministero non riceva notizia dell’adempimento o meno della prescrizione. L’articolo 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell’autorità requirente della comunicazione dell’avvenuto adempimento della prescrizione.
Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l’eventuale archiviazione, non preclude l’adozione di atti d’indagine e il sequestro preventivo. L’articolo 318-septies prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l’archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero. La predetta norma prevede l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse dalla prescrizione, facendone derivare la pos-sibile applicazione di un’oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale. L’articolo 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Notasi che la procedura sopra citata della prescrizione - sanzione è particolarmente efficace per la tutela dell’ambiente poiché, se da una lato consente al violatore di ristabilire l’ordine violato a sue spese, d’altra parte se la prescrizione non viene adempiuta, e quindi permane l’inadempimento, il reato non si prescrive. Di tal guisa, rispetto al sistema previgente del d.lvo n. 152/2006 che prevedeva per i reati ambientali un termine prescrizionale assai breve, ora risulta assai efficace la risposta che l’ordinamento giuridico può dare di fronte a detti reati nei quali il violatore non po’ più lucrare sul decorso del tempo.

- La rilevanza della procedura sanzionatoria nel processo penale e la sentenza c. Cass. n. 49168/2015.
Gli interpeti si chiedono quale sia la rilevanza nel processo penale del processo verbale sanzionatorio ed a tal proposito la Corte di Cassazione Penale (Sez. 3, sent. n. 49168 del 13.120.2015) afferma quanto segue. ”La sentenza impugnata per motivare la condanna dell’imputato si è limitata ad affermare che l’effettività dei fatti ascritti emerge dal verbale d’ispezione, confermato in sede testimoniale…senz’altro aggiungere. Senonchè, il mero richiamo al fatto storico del verbale d’ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto la contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità.
Va infatti ribadito che sussiste il vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorchè il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, senza che risultimo invece indicati né valutati i concreti elementi probatori raccolti dall’organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volta acquisti al processo, doveva esercitarsi la valutazione del giudice (Sez.3, n. 7134 del 30.4.1998, Campione, Rv. 211210). Va del resto ricordato che questa Corte ha anche, sia pure con riferimento alla motivazione dei provvedimenti di natura cautelare, ripetutamente affermato che l’obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie assunte e complessivamente considerate (tra le tante, Sez. 6, n. 18190 del 4.4.2012, Marino, Rv. 253006); e se tale onere vale per le motivazioni dei provvedimenti cautelari, lo stesso non può non valere a fortiori per la motivazione di una sentenza di condanna, tanto più laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova sia stato neppure reso manifesto. Di qui, dunque, la apparenza di motivazione del provvedimento puntualmente eccepita dal ricorrente”.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
Fonte: Amministrare Immobili
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domenica 17 gennaio 2016

DAL 1° GENNAIO 2016 LA FORMALDEIDE VIENE CLASSIFICATA COME SOSTANZA CANCEROGENA

La formaldeide è uno dei più diffusi inquinanti di interni e è largamente impiegata per la produzione di resine nelle produzioni di manufatti, rivestimenti e schiume isolanti che, con il tempo, tendono a rilasciarne molecole nell'ambiente.

L'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) sin dal 2004 ha inserito la formaldeide nell'elenco delle sostanze considerate con certezza cancerogene per la specie umana va peraltro considerato che le concentrazioni di formaldeide presenti normalmente all'interno degli edifici sono generalmente basse; cosa differente invece riguarda la valutazione dei rischi per gli addetti alle lavorazioni industriali che impiegano formaldeide.
La nuova normativa Europea n. 605/2014, in vigore dal 1° gennaio 2016, classifica la formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B/2

La formaldeide è una sostanza abitualmente impiegata in svariati settori che, in assenza di una corretta modalità di utilizzo, può contaminare gli ambienti di lavoro con gravi rischi per la salute dei lavoratori.

Tutti i responsabili in materia di Sicurezza sul Lavoro sono pertanto tenuti da adesso ad aggiornare le procedure aziendali e ad adottare una serie di misure di prevenzione e di controllo per raggiungere i nuovi standard di sicurezza richiesti dalla legge.

La nuova normativa infatti modifica significativamente gli obblighi in materia di sicurezza e, conseguentemente, gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei responsabili aziendali.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre un controllo periodico di eventuali tracce di formaldeide disperse nell’ambiente di lavoro.

Dal 1° gennaio 2016 le aziende devono aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e devono adottare specifiche misure procedurali e organizzative per permettere in completa sicurezza gli ambienti di lavoro in cui opera il personale.

Le procedure comprendono: il monitoraggio della qualità dell’aria, la sanificazione degli ambienti, nuovi protocolli di sicurezza, nuovi sistemi di stoccaggio della formaldeide.

Dal 1° gennaio 2016 il DVR dovrà pertanto indicare:

  1. le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali, indicando i motivi per i quali sono impiegati;
  2. i quantitativi di sostanze, preparati cancerogeni o mutageni prodotti od utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  3. il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  4. il grado di esposizione dei suddetti lavoratori;
  5. le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  6. le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
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