giovedì 5 maggio 2016

OPERE SU PARTI COMUNI: CHI VA IN GIUDIZIO?


IMPUGNAZIONE DI DELIBERE, CHI VA IN GIUDIZIO? Nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare relativa all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa inscindibile.


Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 dicembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 2859 Presidente Piccialli – Relatore Lombardo

La sentenza non contiene principi particolarmente innovativi, ma l motivazione ripercorre con relativa semplicità aspetti processuali che possono interessare anche l’amministratore e che vale la pena conoscere: “In tema di condominio, poi, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000). Perciò, nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare relativa all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa inscindibile (Sez. 2, Sentenza n. 2471 del 13/04/1985). Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello ordinato, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.P., che era stato parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio”.
In sostanza, nella impugnazione di delibera sta in giudizio il Condominio in persona dell’amministrtatore, ma ove l’impugnativa sia promossa da più condomini, “l’equipaggio processuale” con cui il giudizio si instaura deve arrivare sino alla fine della pista poiché la sentenza deve essere resa in maniera unitaria nei conforti di tutti costoro.


di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI

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