IMPUGNAZIONE DI DELIBERE, CHI VA IN GIUDIZIO? Nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare relativa all’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa inscindibile.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 dicembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 2859 Presidente Piccialli – Relatore Lombardo
La sentenza non contiene principi particolarmente
innovativi, ma l motivazione ripercorre con relativa
semplicità aspetti processuali che possono interessare
anche l’amministratore e che vale la pena conoscere: “In tema di condominio, poi, la legittimazione
ad impugnare una deliberazione assembleare
compete individualmente e separatamente
agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti
e consenzienti, senza limiti di tempo, quando
si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare
l’azione verso il condominio rappresentato
dall’amministratore, senza necessità di chiamare
in causa gli altri. Se però la decisione viene resa
nei confronti di più condomini, che abbiano agito
in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie
nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per
tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia
finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di
giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità
della deliberazione per alcuni e della sua
invalidità per altri (Sez. 2, Sentenza n. 13331 del
06/10/2000). Perciò, nella controversia instaurata
da una pluralità di condomini dissenzienti per
sentire invalidare una deliberazione assembleare
relativa all’esecuzione di opere su parti comuni
dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado
venga appellata da uno soltanto di detti condomini,
il giudice di secondo grado, ai sensi dell’art.
331 cod. proc. civ., deve disporre l’integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che
costoro sono parti di una causa inscindibile (Sez.
2, Sentenza n. 2471 del 13/04/1985). Alla stregua
dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello
ordinato, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.,
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
F.P., che era stato parte nel giudizio di primo grado,
la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Cagliari, affinché provveda all’integrazione del
contraddittorio”.
In sostanza, nella impugnazione di delibera sta in
giudizio il Condominio in persona dell’amministrtatore,
ma ove l’impugnativa sia promossa da più
condomini, “l’equipaggio processuale” con cui il
giudizio si instaura deve arrivare sino alla fine della
pista poiché la sentenza deve essere resa in maniera
unitaria nei conforti di tutti costoro.
di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI
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