martedì 16 agosto 2016

Le griglie di aereazione dei garage sono soggette a TOSAP


Con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo da parte del Condominio

In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e
39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. In particolare, l’art. 38 cit., rubricato “Oggetto della Tassa”, testualmente prevede: “Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La TOSAP si applica alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall’articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti.” Il successivo art. 39, invece, nel disciplinare i soggetti attivi e passivi della TOSAP, stabilisce che: “La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”.
Tanto premesso, con una recentissima sentenza n. 11449 del 01 giugno 2016, la Corte di Cassazione Sesta Sezione Tributaria è intervenuta stabilendo l’applicabilità della TOSAP al condominio, nell’ipotesi di installazione di griglie di aerazione per i garage.
Nello specifico, a seguito di ricorso promosso dal condominio avverso l’avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2010, le doglianze del contribuente sia in primo che in secondo grado venivano rigettate, salvo i giudici di seconde cure accogliere parzialmente l’appello e annullare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Impugnata la sentenza di appello in cassazione, con l’unico motivo di ricorso il condominio denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, affermando che l’occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un’apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale cioè incida sull’uso del bene, senza però modificarne la natura né comprometterne la destinazione, lasciando ripristinabile l’uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio.
Nella fattispecie in esame, il condominio sottolineava che l’occupazione, viceversa, era da ritenersi “irreversibile”, in considerazione del fatto che le griglie costituivano componente naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo regolato dalla convenzione sottoscritta tra Comune e condominio.
Tanto eccepito, i giudici di legittimità hanno, tuttavia, rigettato il ricorso del condominio precisando come, nella fattispecie in esame, il presupposto per l’applicazione della TOSAP si fosse realizzato <<atteso che con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio>>.
Precedentemente, con sentenza n. 1611 del 25/07/2007, la Corte di Cassazione in subiecta materia aveva avuto modo di rilevare come in tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’acquisto da parte del Comune dell’area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell’aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell’edificio, non fa sorgere a carico del condominio l’obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell’esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell’obbligazione, costituito dall’occupazione del suolo pubblico.



di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Fonte: Amministrare Immobili

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