mercoledì 10 agosto 2016

Riscaldamento: contatore di fornitura - L’installazione non è un obbligo dell’assemblea.

Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l’incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, si sono rese necessarie modifiche al D. Lgs. 102/2014 che, come è noto, riguarda anche l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016. In questa sede l’attenzione verrà concentrata sull’articolo 9, comma 5, lettera a), avente ad oggetto l’installazione del “contatore di fornitura”. Qui di seguito vengono evidenziate le modifiche apportate:

  • PRECEDENTE TESTO
Articolo 9 - D. Lgs. 102/2014 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

(omissis) comma 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. (omissis)
  • NUOVO TESTO
Articolo 9 - D. Lgs. 102/2014 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
(omissis) comma 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio. (omissis)

La precedente formulazione della norma presentava molteplici dubbi interpretativi che, con la modifica del testo, il legislatore ha finalmente risolto.
L’attività non rientra tra gli obblighi posti a carico del Condominio.
Il soggetto tenuto all’installazione del contatore di fornitura è il distributore nella sua qualità di “esercente dell’attività di misura”. Il contatore, difatti, è il confine tra la competenza del distributore e quella del condominio.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera t), l’”esercente l’attività di misura del gas naturale è il soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 17 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007”. La richiamata disposizione prevede che “L’attività di misura del gas naturale: comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all’archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici”.
La coincidenza di tale soggetto con il distributore è confermata dall’articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 102/2014.
Pertanto, i distributori del gas o del teleriscaldamento, a loro cura, entro il 31 dicembre 2016, dovranno provvedere ad installare un “contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio”. In caso di supercondominio, pertanto, non dovranno essere installati, a cura del distributore, ulteriori contatori in riferimento a ciascun edificio.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 2, lettera i), il “contatore di fornitura” è l’”apparecchiatura di misura dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, oppure, fatta salva l’energia elettrica, può essere condominiale, nel caso in cui misuri l’energia consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale”.
I contatori di fornitura dovranno riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali.
E’ compito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provvedere affinché i distributori di gas o teleriscaldamento, assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
L’ulteriore conferma che l’obbligo sia posto a carico del distributore e non del condominio, è rinvenibile all’articolo 16 comma 5, il quale prevede che il soggetto destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro è il distributore quale esercente l’attività di misura.


di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN

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