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venerdì 15 settembre 2017

Ape difforme dalla realizzazione? È truffa contrattuale





La Cassazione penale con la Sentenza n. 16644/2017 stabilisce che incorre nel reato di truffa contrattuale chi vende un immobile con prestazioni energetiche difformi a quelle contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica.

Sostengo, fin dalla nascita della certificazione energetica in Italia (che possiamo datare ufficialmente dal 2007 in avanti), che l’Attestato di Prestazione Eanergetica (APE - prima Attestato di Certificazione Energetica ACE) si può configurare a tutti gli effetti come un atto pubblico, essendo esso stesso vidimato - attraverso un protocollo ufficiale - da un Ente Pubblico quale la Regione (all’inizio dal Comune).
Il falso in atto pubblico, o meglio la Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, è punibile dall’Art. 483 del Codice Penale come segue “[I]. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. [II]. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449 c.c.], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Questo sicuramente riguarda il Certificatore, ma il venditore non è esente dalla colpa, infatti se l’APE attesta il consumo di un edificio, tale informazione deve essere garantita dal venditore al compratore e deve essere un’informazione veritiera. Nel caso in cui i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (Art. 1490 del Codice Civile).



Lo conferma una recente Sentenza n. 16644/2017 pubblicata il 4 aprile emessa della Corte di Cassazione Penale che ha stabilito che incorre nel reato di truffa contrattuale chi vende un immobile con prestazioni energetiche non corrispondenti a quelle dichiarate nell’APE.
Nel caso in esame la Corte di appello di Milano assolveva l’imputato dal reato di truffa contrattuale (Art. 640 del Codice Penale). Si contestava la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica. La responsabilità veniva esclusa ritenendo che l’imputata fosse in buona fede in quanto aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.
  • Il ricorso coraggioso
Il difensore della parte civile in causa, però, non si è dato per vinto e ha proposto un ricorso deducendo, come si legge nella Sentenza:

1. Vizio di motivazione: l’imputato non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all’imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti e impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto.

2. Vizio di legge: avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell’alloggio”
Giudicando fondato il ricorso, la Cassazione ha osservato che “la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.
Poiché il risparmio di spesa conseguente alla esecuzione di opere non conformi a quelle progettate e che avrebbe garantito il rispetto della classe energetica era noto al costruttore, la parte della sentenza che esclude l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell’affidamento che l’imputato avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo è manifestamente illogica”


Pertanto, la suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
  • Certificatori scrupolosi e imprese qualificate
Sebbene in questo caso il certificatore non sia stato preso direttamente in considerazione nella colpa (ma solo perché il costruttore ha fatto errori macroscopici quali il mancato rifacimento del tetto o l’installazione di impianti non conformi), questa Sentenza fa riflettere su due punti importanti che riguardano sia il tecnico che l’impresa.
Il tecnico certificatore dovrebbe certificare lo stato dell’edificio al momento del collaudo e non in fase di progetto, proprio per non incorrere in errori come quelli fatti dal costruttore nel caso in esame, poiché è tenuto ad attestare lo stato “veritiero” dell’edificio. In questo caso trattato dalla Cassazione l’acquirente non avrebbe ricorso alla giurisprudenza poiché avrebbe pagato il giusto prezzo per un immobile con dei difetti evidenziati dalla certificazione energetica;
L’impresa deve essere qualificata e garante del portfolio di lavori già effettuati almeno negli ultimi 5 anni: un’impresa che costa troppo poco, vale altrettanto e lo dice la Cassazione “Dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto” non ci può essere buona fede ma si configura il reato di truffa (art. 640 del Codice penale) per aver venduto un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate nell’APE.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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lunedì 17 luglio 2017

Del Rio:' Obbligatorio il certificato di stabilità'

Da diversi anni si parla di regolarizzare i documenti che devono essere presenti in un contratto d'affitto o di compravendita relativi ad un immobile, è stato fatto 10 anni fa con le certificazioni energetiche, e da diversi anni si studia come poter introdurre un documento che certifichi la staticità dell'edificio.

Dopo i spaventosi terremoti che abbiamo vissuto, si è visto come tanti edifici presentino vulnerabilità tali da portarli al crollo troppo facilmente, purtroppo anche senza l'accadimento l'evento sismico. Tuttavia non è mai stato fatto nulla a riguardo per un problema semplicissimo: i costi! Oggi però secondo il ministro Del Rio questo problema verrebbe meno, e potrebbe già nelle prossime settimane, essere abbozzata una legge a riguardo che poi verrà approvata nella legge di bilancio. I dubbi sono ancora tanti, se si parlerà di classi come quelle energetiche, se è relativo al sisma atteso o alla resistenza massima della struttura. Il Ministro ha dichiarato che tale certificato potrebbe rientrare nel  rientri nel sismabonus, e che quindi sarebbe detraibile fino all'85% dall'IRPEF rende più facile le cose.


E' tuttavia da analizzare la situazione in cui i tecnici (speriamo solo ingegneri strutturisti ) andranno ad operare. Infatti, se suoi nuovi edifici la situazione è relativamente semplice, poiché esistono i progetti depositati in comune e le strutture al genio civile, oltre che perizie, foto, ecc... della fase di cantiere, per cui un tecnico sarebbe facilitato ad analizzare la staticità dell'edificio e quindi produrre un documento che si basi su dati certi. Differente è per un edificio esistente: basti pensare che solo fino a pochi anni fa la perizia geologica non veniva sempre fatta e si andava 'a naso', e quindi le fondazioni sono spesso insufficienti a dare la giusta stabilità all'edificio. Per non parlare del complesso lavoro che nascerebbe dall'analizzare la struttura portante: se è facile capire se una struttura è in cemento armato o in muratura, diverso è capire quanti ferri ci possono essere dentro a un elemento strutturale o la durezza della calcestruzzo. Se è un edificio storico, realizzato in muratura la cosa si complica ulteriormente, perché è probabile che abbia subito nella sua vita più interventi in diverse epoche, con diverse tecnologie e con diversi materiali. Se non vengono considerati tutti questi, si rischia di non fare una buona analisi (sopratutto sismica). Infatti si dovranno predisporre delle analisi anche semidistruttive per avere della campionature certe sulle quali basarsi. Questo per fare un buon lavoro, e non una porcata tipo le certificazioni energetiche, che nate per essere un'attenta analisi dei costi energetici dell'edificio, sono ora svendute a 40 € su internet, senza che nessuno venga nemmeno a vedere la casa.  Poiché inserire dentro a un software dei numeri a casaccio per arrivare ad emettere un certificato non corrispondente alla realtà, ma con cui è possibile levarsi il peso dell'atto, è diverso dal verificare con attenzione se gli chi abita una struttura è sicura di non restarci sotto o meno.


Da aggiungere che tale certificato è impossibile che riguardi la singola unità immobiliare, dovrà comprendere tutto l'immobile. I tempi di lavorazione saranno probabilmente anche lunghi che potranno arrivare anche a superare il mese se non oltre! Quindi una volta che tale certificato verrà normato, sarà meglio che i condomini si apprestino celermente a produrlo, poiché la pena sarebbe l'impossibilità da parte del Notaio o dell'AdE di convalidare l'atto di comprevendita, affitto, ecc.... Hanno anche un vantaggio a produrlo, poiché il ministro Del Rio ha dichiarato che tale documento rientrerebbe nel sismabonus, cosa che oggi è esclusa. Oggi solo se nel caso vengano eseguite lavorazioni si ha diritto ad rientrare nel sismabonus e alle detrazioni fiscali irpef.




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martedì 16 maggio 2017

Energia - Cessione del credito per i condomini

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Dal 31 gennaio 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.
L’Amministratore di condominio deve trasmettere entro il 7 marzo (come da proroga ottenuta da ANACI e UPPI): l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

La possibilità di cessione del credito
di bilancio 2017 ha, invece, previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.
Non pochi i dubbi e le perplessità, legate soprattutto al credito restituito in troppi anni (10 per un condomino sono tanti, per un’impresa sono una follia) e al fatto che è vietata la cessione a istituti di credito e agli intermediari finanziari, che potrebbe incrementarne la complessità applicativa nei condomini e alimentare fenomeni speculativi e distorsivi della concorrenza. Il meccanismo della cessione potrebbe finire per porre ai margini del mercato gli operatori specializzati e pregiudicare la qualità degli interventi.
Di sicuro - come anche sottolineato da Renovate Italy che in Italia promuove campagne di informazione per l’efficienza energetica - la facoltà di cessione delle detrazioni fiscali è la caratteristica potenzialmente più rivoluzionaria dei nuovi benefici riservati alla riqualificazione energetica dei condomini, che trasforma un incentivo congenitamente incerto, legato alla mutevole condizione fiscale dei beneficiari, in una risorsa sicuramente disponibile per tutto il periodo di applicazione. Su questa novità, che riguarda anche gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali, si gioca l’efficacia del provvedimento ma, senza l’introduzione di alcuni accorgimenti, la potenzialità dell’innovazione rischia di trasformarsi in un boomerang.

Riduzione 50% dell’IVA 
È all’esame dell’Aula del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in scadenza il 28 febbraio prossimo), licenziato con modifiche dalla commissione competente di Palazzo Madama.
Tra gli emendamenti approvati dalla commissione Affari costituzionali del Senato, c’è quello che proroga a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. L’incentivo era scaduto il 31 dicembre 2016, di sicuro uno strumento efficace per stimolare il mercato residenziale e coniugare efficienza energetica e rilancio economico. La riduzione consentirebbe sia di superare il diverso trattamento tra chi compra case a bassa efficienza energetica da privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato ad alta efficienza. Una chiara posizione per indirizzare la domanda verso un mercato immobiliare di qualità, che favorisca il risparmio sulla bolletta.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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sabato 31 dicembre 2016

MODULO PER DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE e RISPARMIO ENERGETICO

Gentile condomino,

lo scorso 20/12/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 1/12/2016 che istituisce nuovi obblighi in capo all’Amministratore di Condominio relativamente alla modalità di trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

L’Amministratore di Condominio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28/2/2017, il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati, l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione e la relativa quota di spesa attribuita. Inoltre andrà evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte.

Per poter compilare correttamente quanto richiesto dalle norme, è però indispensabile che ci venga da Lei comunicato chi tra gli aventi diritto detrae le spese eventualmente sostenute. In questo modo la “precompilata” sarà già completa e le correzioni che Lei potrà comunque sempre apportare davvero minime.

Richiediamo pertanto che per ogni beneficiario venga compilato il modulo allegato e ritornato al ns. studio esclusivamente per posta ordinaria, fax o email entro e non oltre il 20 febbraio 2017; oltre tale data provvederemo alla compilazione sulla base dei dati presenti in archivio.

Vi invitiamo a considerare la presente con la dovuta attenzione ed urgenza, visti i tempi ristretti, per la mole di lavoro necessaria ad adempiere a questo ulteriore onere. Peraltro anticipiamo che cercheremo di contenere al massimo i costi per la redazione di tale dichiarazione ma che sicuramente il relativo compenso non è incluso nelle prestazioni già concordate con nostra offerta. Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse occorrere e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

L'AMMINISTRATORE
    

Beneficiario della detrazione

Condominio:_____________________________________________________

Indirizzo unità immobiliare:________________________________________

Cognome e nome beneficiario:______________________________________

Codice fiscale e quota beneficiario:__________________________________

Cognome e Nome di altro beneficiario se presente:_____________________

Codice fiscale e quota altro beneficiario:______________________________

Telefonino per contatti urgenti:_____________________________________

Email:__________________________________________________________

Data:_______________________ Firma: _____________________________


Le novità della precompilata 2017

Con un apposito Decreto il Ministero Economia e Finanze ha disposto che entro il prossimo 28.2.2017 gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 per interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che hanno interessato parti comuni condominiali. Detto invio dovrà essere effettuato tramite Entratel o Fisconline, direttamente dall’amministratore ovvero da un intermediario abilitato. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate risultano ad oggi pubblicati, in bozza, il Provvedimento e le specifiche tecniche nonché alcune FAQ, che definiscono meglio il nuovo adempimento.

In particolare si evidenzia che l’amministratore di condominio è tenuto ad inviare per ciascun condominio un file contenente i dati relativi a tutti gli interventi che hanno interessato l’immobile, specificando per ciascun intervento l’importo complessivamente sostenuto nonché l’ammontare imputato a ciascun condòmino. Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 / UNICO PF precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15.4 di ciascun anno.

La precompilazione della dichiarazione dei redditi è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti “coinvolti”. L’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 demanda al MEF l’individuazione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni / detrazioni diverse da quelle già individuate nei commi 1, 2 e 3 del citato art. 1 (interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, premi di assicurazione sulla vita, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie, ecc.). Con il recente DM 1.12.2016, pubblicato sulla G.U. 20.12.2016, n. 296, il MEF ha disposto che: “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28.2 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini”. A “completamento” di tale nuova disposizione, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze del Provvedimento e delle specifiche tecniche nonché alcune FAQ, per l’individuazione dettagliata dei dati da inviare.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il citato Provvedimento dispone che sono interessati all’adempimento in esame “gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento”. Per l’invio dei dati relativi al 2016, da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, sono tenuti all’invio dei dati gli amministratori che risultano in carica al 31.12.2016. In merito ai soggetti obbligati, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con una delle FAQ disponibili sul sito Internet, ha chiarito che l’invio dei dati in esame riguarda anche l’amministratore di un c.d. “condominio minimo” (nominato per scelta dei condòmini e non per obbligo di legge). Restano invece esclusi da tale adempimento i condòmini del c.d. “condominio minimo” che non hanno nominato un amministratore, ancorché siano stati effettuati interventi “agevolabili” sulle parti comuni condominiali.

DATI DA COMUNICARE

Come sopra evidenziato in base all’art. 2 del citato Decreto, la comunicazione deve contenere a) l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di un edificio “ristrutturato” che hanno interessato parti comuni condominiali; b)l’ammontare della spesa imputata a ciascun condòmino. Gli importi vanno esposti all’unità di euro applicando le consuete modalità di arrotondamento. In particolare, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e dalle specifiche tecniche disponibili sul sito Internet dell’Agenzia (ad oggi ancora in bozza) risulta che l’amministratore deve inviare: a) un file per ogni condominio e in detto file devono essere indicati i dati relativi a tutti gli interventi effettuati sul medesimo condominio per i quali l’amministratore ha provveduto al pagamento nell’anno di riferimento; b) per ciascun intervento l’amministratore deve indicare, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, la spesa attribuita a ciascun condòmino, indicando altresì se la stessa è stata pagata o meno entro il 31.12 dell’anno di riferimento. Nell’invio da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, l’amministratore dovrà comunicare le spese relative agli interventi sulle parti comuni che lo stesso ha provveduto a pagare entro il 31.12.2016 e le relative quote di riparto tra i condòmini, indicando se questi ultimi hanno o meno versato detta quota entro il 31.12.2016.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 2016

La comunicazione relativa alle spese 2016 va presentata entro il 28.2.2017 o direttamente, mediante il servizio Entratel / Fisconline o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.). Nel caso in cui la comunicazione (inviata entro il termine) sia scartata è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.2 oppure entro i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole). In caso di trasmissione di una comunicazione (entro il termine ordinario) contenente “codici fiscali non validi” è necessario effettuare un ulteriore invio ordinario esclusivamente dei codici fiscali segnalati, entro il 28.2 oppure i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole). Il citato Provvedimento prevede che la correzione dei dati diversi da quelli di cui sopra, trasmessi nei termini ordinari, va eseguita entro i 5 giorni successivi al 28.2. I dati ricevuti saranno conservati fino al 31.12 del sesto anno successivo ad ogni periodo d’imposta e, oltre ad essere utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno essere utilizzati anche per le attività di controllo delle dichiarazioni ex art. 7, DPR n. 605/73. L’Amministratore di Condominio deve comunicare entro il 28/2 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento – e quindi per le spese sostenute nell’anno 2016 entro il 28/2/2017 – il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati, l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione e la relativa quota di spesa attribuita. Inoltre andrà evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte. Per poter compilare correttamente quanto richiesto dalle norme, è indispensabile che venga comunicato all’amministratore chi tra gli aventi diritto detrae le spese eventualmente sostenute.

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martedì 27 dicembre 2016

Termoregolazione e Contabilizzazione del calore il ruolo dell’amministratore

Si avvicina il termine per adempiere agli obblighi previsti dall’Art. 9 del D.Lgs. 102/2014 che, recependo la direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce una serie di misure volte a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici condominiali attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese per riscaldamento in base ai consumi effettivi.
Il decreto prevede infatti che nei condomini riforniti da una fonte di riscaldamento centralizzata sia obbligatoria l’installazione entro il 31/12/2016 di contatori individuali (la così detta contabilizzazione diretta) per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Il decreto prevede anche che nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si possa ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (la così detta contabilizzazione indiretta) per regolare e misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini. Il decreto stabilisce inoltre che, in tutti i casi di condomini alimentati da sistemi di riscaldamento centralizzati, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, l’importo complessivo venga suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione e conduzione dell’impianto secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
Come previsto dall’Art. 16 dello stesso decreto D.Lgs. 102/2014, l’assemblea condominiale è tenuta a deliberare l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, pena l’applicazione di cospicue sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare da 500 a 2.500 Euro per unità immobiliare nei casi di inadempimento, entro il termine previsto, tanto dell’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, quanto dell’obbligo di ripartizione delle spese conformemente alla norma.
Una volta deliberata l’installazione dei suddetti sistemi, nessun condòmino potrà rifiutarsi di procedere all’installazione.
Viceversa, nel caso in cui l’assemblea non deliberi, il condòmino favorevole all’intervento, ma costretto a subire la volontà dell’assemblea, non potrà essere esentato dal pagamento della sanzione amministrativa.
Dato l’articolato panorama normativo, il ruolo dell’amministratore è fondamentale e diventa certamente determinante al fine di garantire il coordinamento fra i vari attori coinvolti. Infatti all’amministratore non compete soltanto informare l’assemblea in merito agli obblighi previsti dalla legge, ma anche: far redigere il progetto conforme alla norma UNI 10200 e il capitolato dei lavori da un tecnico abilitato, sottoporre il capitolato a diverse aziende installatrici e verificare le proposte tecnico-commerciali ricevute prima di sottoporle all’assemblea condominiale.
Dal punto di vista tecnico, l’Amministratore dovrà in particolare verificare la bontà delle soluzioni proposte e valutare i seguenti aspetti: affidabilità e conformità dei dispositivi, solidità e garanzie offerte dalle aziende produttrici dei dispositivi stessi, specializzazione e competenza delle ditte incaricate di effettuare le attività di installazione, manutenzione e di lettura dei consumi, completezza, tipologia e qualità del servizio offerto.
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, è bene valutare la tecnologia proposta e la tipologia di servizio correlato: sistemi in grado di effettuare una lettura dei dati da remoto comportano certamente un costo di investimento iniziale più alto, ma presentano al contempo costi di gestione delle letture meno onerosi per tutta la vita dell’impianto, comportando al contempo l’indubbio vantaggio di disporre di letture frequenti e consentire così un monitoraggio dei consumi continuo.
Un aspetto di non trascurabile importanza è inoltre la qualità del progetto (obbligatorio ai sensi della legge n.10 del gennaio 1991) che deve essere redatto da un tecnico abilitato iscritto ad un Albo professionale e che deve includere non soltanto la progettazione dell’intervento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e dei lavori di adeguamento della centrale termica (tipologia di valvole termostatiche e contatori da adottare, dimensionamento delle pompe, bilanciamento, regolazione e trattamento dei circuiti idraulici), ma anche la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese e il rilievo dei corpi scaldanti e della relativa potenza installata per ciascuna unità immobiliare. La norma tecnica UNI 10200 prevede infatti che i criteri di ripartizione non possano più essere definiti sulla base di parametri ratificati dall’assemblea, ma che vengano determinati dal progettista sulla base della norma. Da questo punto di vista, un progetto accurato non soltanto tutela tutti i soggetti coinvolti – amministratore, condòmini, progettista, installatore - ma soprattutto assicura che l’intervento risulti essere eseguito dall’azienda installatrice incaricata correttamente. Si ricorda infatti che sono ritenuti non a norma di legge, e pertanto sanzionabili, tutti i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione non conformi alla norma tecnica UNI 10200 vigente.

di ing. Cristian Acquistapace
Chief Sales Officier di E.ON Italia 
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giovedì 22 dicembre 2016

28 febbraio 2017: scatta l'obbligo di invio documentazione per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico

Pubblichiamo un articolo al fine di fornire subito alcune informazioni utili sul nuovo adempimento fiscale.

Infatti, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato il 1° dicembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 di ieri (v. allegati) è stata previsto un nuovo obbligo comunicativo per gli amministratori di condominio riguardante la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Precisiamo che sul tema vi saranno ulteriori approfondimenti, ma sin da subito si vogliono focalizzare alcuni suggerimenti:
  • per il primo anno (2016 con scad. 28/2/2017) l'adempimento è a carattere sperimentale e non sarà oggetto di sanzioni;
  • per i compensi da richiedere, è bene che l'amministratore formalizzi la richiesta sia in occasione dei rinnovi dei mandati, sia in occasione delle presentazioni di offerte per nuovi stabili da gestire.
In collaborazione con il CAF Lavoro e Fisco, ANACI sta predisponendo un link di informazioni sul sito www.anaci.it, così da avere tempestivamente tutto il necessario supporto informatico operativo, nonchè lo specifico servizio per provvedere all'adempimento attraverso il CAF stesso, così come per i servizi già a disposizione relativi al rispetto degli obblighi previsti per l'invio dei modelli CU e della dichiarazione 770.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 dicembre 2016


DECRETO 1 dicembre 2016

Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A08717) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2016)
Art. 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie.
omissis

Art. 2

Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
 
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Art. 3

Modalita' di trasmissione telematica

  1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Trasmissione dati delle spese per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica

E’ di recente pubblicazione, 21 novembre 2016, il provvedimento in bozza che intende dare le linee guida di attuazione per la comunicazione telematica delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ex L. 449/1997 – L. 296/2006 ora art. 16-bis TUIR n. 917/86).

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata. 

Pertanto, per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni. 

Il nostro settore, come altri, è stato già interessato da questo decreto nel 2015 con il provvedimento che ha inteso istituire attraverso la procedura telematica il modello CUD che veniva rilasciato in forma cartacea ai dipendenti, oltre che per le certificazioni delle ritenute operate ai lavoratori autonomi ed alle imprese in regime di appalto. 

Il decreto, negli ultimi anni, ha riguardato i settori più disparati, dalle pompe funebri alle associazioni sportive passando per farmacie, medici, presidi riabilitativi e… amministrazioni condominiali.

Bisogna dare atto che in questa fase attuativa sono state contattate le associazioni di categoria e grazie all’intervento di queste, compreso il nostro, si è riusciti ad “alleggerire” la mole dei dati che originariamente l’A.F. aveva pensato di richiedere agli operatori immobiliari.

Il documento in sintesi comprenderà tutti quei dati che abbiamo da sempre fornito all’A.F. in modo cartaceo, attraverso la consegna del documento ai nostri clienti che vanno dall’identificativo catastale (escluso i subalterni - pensate alla originaria notifica a CSIDI di Pescara), al nominativo del soggetto beneficiario (l’Agenzia ritiene che ai sensi dell’art. 1130 comma 1° punto 6 il dato è in nostro possesso o comunque deve esserlo), oltre all’importo spettante.

Il confronto ci ha consentito di produrre la comunicazione con la sola quantità di importo spettante, ma avremo l’onere di indicare la presenza di eventuali “anomalie”, ovvero se il beneficiario della detrazione non ha pagato o pagato in parte. Per fare questo, dovremo mettere un check vicino al dato dichiarato per consentirne l’individuazione, ma senza che questo pregiudichi l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento da parte del contribuente.

Per la prima annualità scadente il 28/02/2017, relativa alle certificazioni 2016, non ci saranno sanzioni in quanto la comunicazione sarà in via sperimentale. Dal 2018, i dati 2017 dovranno essere correttamente comunicati in quanto il non effettuato, incompleto o infedele adempimento comunicativo comporterà le relative sanzioni.

Altro elemento ottenuto è stato quello di individuare nel responsabile della comunicazione l’amministratore in carica al 31/12, con possibilità di presentazione anche del subentrante attraverso uno specifico campo che ne individua la fattispecie.

Per il resto nulla di preoccupante siamo dei professionisti che da tempo sono in grado di confrontarsi con la pubblica amministrazioni ed ottemperare agli obblighi da questa posti a nostro carico.

Per riepilogare i dati saranno:

SET INFORMATIVO

1) Soggetto tenuto alla comunicazione: amministratore di condominio (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)

2) Elenco degli interventi effettuati sui condomini gestititi dall’amministratore. Per ogni intervento va indicato:
o   codice fiscale del condominio
o   tipo di intervento:
§  Intervento di recupero del patrimonio edilizio
§  Arredo degli immobili ristrutturati
§  Intervento di risparmio energetico
·       tipologia dell’intervento di risparmio energetico:
o   riqualificazione energetica su un edificio esistente
o   intervento sull’involucro di un edificio esistente
o   installazione di pannelli solari
o   sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
o   costo complessivo dell’intervento: andrà indicato l’ammontare del bonifico o dei bonifici effettuati dal condominio nell’anno di riferimento
o   elenco delle unità immobiliari interessate dall'intervento. Per ogni unità immobiliare devono essere indicati i codici fiscali dei possessori o detentori beneficiari della detrazione con la quota di spesa attribuita a ciascuno. Inoltre andrà evidenziato se la quota imputata è stata effettivamente versata.

3) Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2017)

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Bozza della Modalità Invio Dati Spese Parti Comuni di Edifici



1. Soggetti obbligati alla trasmissione

1.1 Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ………….., con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

2. Modalità di trasmissione

2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni previste dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ………………., utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

3. Tipologie di invio

3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

4. Termini delle trasmissioni

4.1 Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è stabilito, dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ……………….., al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.

4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate.

5. Trattamento dei dati

5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria.

5.2 Essi vengono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.3 I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

6. Sicurezza dei dati

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

7. Ricevute

7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di recezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 8.1 e reca in allegato l’elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

8. Correzione alle specifiche tecniche

8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo, l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del …………………….. ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a tali tipologie di spesa.

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martedì 20 dicembre 2016

Comunicazione dei bonifici per ristrutturazione: pubblicato il software di controllo TRIF (aggiornamento dei valori relativi al -Tipo flusso-)




Versione 1.0.0 del 16/12/2016
È disponibile il software per il controllo della correttezza formale del flusso dei bonifici per detrazioni.
Il software per il controllo formale dei flussi predisposti dalle banche contenenti informazioni fiscali, prima dell’ invio ad Equitalia servizi, è stato realizzato secondo quanto indicato nel documento “ Trasferimento informazioni fiscali SIA-RI-TRIF 001” , release 2.6 di Febbraio 2016. 
L’ utilizzo del pacchetto di controllo è facoltativo e non modifica, in alcun modo, il contenuto del file sottoposto a verifica.
I controlli previsti non sono collegati alle verifiche che saranno effettuate  in sede di accoglienza da Equitalia servizi e tantomeno a quelle effettuate successivamente dall’ Amministrazione finanziaria.   
Compatibilità sistemi operativi:
  • ambiente WIN - Sistemi operativi compatibili: Windows 7; Windows 8, Windows 10
  • ambiente MAC - Sistemi operativi compatibili: OS 10.4 (Tiger), OS 10.5 (Leopard), OS 10.6 (Snow Leopard).
  • ambente Linux
Il software è contenuto nello zip pubblicato: consta di un file TRIF.jar  e di un bat  Lancio_TRIF.bat che è preparato per il lancio sui sistemi Windows. Nello zip è presente anche una guida all’ uso.
Per migliorare il servizio e di conseguenza facilitare il prelievo dei programmi sono stati predisposti due distinti accessi: " Connessione analogica" e " Connessione ADSL" .
Il primo è dedicato a coloro che utilizzano una connessione analogica (accesso via modem su linea tradizionale o ISDN); il secondo accesso invece è riservato esclusivamente agli utenti che utilizzano una connessione ADSL.
Si fa presente che le prestazioni del sistema sono tanto migliori quanto più è corretto l'utilizzo dei due accessi.
Software
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martedì 13 dicembre 2016

RISTRUTTURAZIONE e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: entro il 28 febbraio 2017 obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni relative ai bonifici inerenti agli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica degli edifici si dovranno effettuare in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2017.

Infatti dal 23 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate comunica le novità sulla trasmissione di dati relativi ai bonifici per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione, oltre che ai contratti e ai premi assicurativi. Il termine per l'inoltro delle comunicazioni edilizie è in una sola soluzione e tassativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

A partire dal 2016, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2014 sono effettuate, in unica soluzione, entro il 28 febbraio con riferimento ai dati dell’anno solare precedente. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al predetto termine. La motivazione di questo è al fine di razionalizzare i flussi informativi, con il presente provvedimento si individua un unico termine per la trasmissione dei dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
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