venerdì 20 gennaio 2017

LANCIO IMMONDIZIA DAL BALCONE: come tutelarsi?

In mancanza dell'individuazione dei trasgressori il condominio non risarcisce il residente per i danni causatigli dal lancio dell'immondizia dai piani superiori sul suo terrazzo e dalla conseguente necessità di installare una tettoia di protezione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15662 del 27 Luglio 2016

Un condomino conveniva in giudizio il Condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al lancio di immondizia dai piani superiori dell'edificio condominiale sul terrazzo di sua proprietà esclusiva e alla conseguente necessità di provvedere alle pulizie di detto terrazzo e di realizzare una tettoia di protezione.
Vedendo rigettata la domanda in primo e secondo grado, il condomino ricorreva in Cassazione.
In effetti il condomino aveva citato in giudizio il condominio e l'amministratore stante che il regolamento condominiale vietava il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo sanzioni per i trasgressori.
Tuttavia, l'omertà dei condomini ha impedito di risalire all'autore del fatto e quindi nulla si può chiedere al condominio e all'amministratore a titolo di risarcimento, non potendosi ricorrere ad una semplice presunzione.
Mancando l'identificazione di un preciso responsabile la Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso.
Il getto di cose pericolose è una ipotesi di reato prevista e punita dal codice penale dall'art. 674 c.p. che così stabilisce: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206".
Dunque tale disposizione prevede il getto (di solidi) o il versamento (di liquidi). Per la sussistenza del reato, è necessario che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi verosimilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.
Non occorre che il getto o il versamento sia effettivamente nocivo o molesto, bastando che esso abbia attitudine a tale effetto dannoso, che nel nostro caso si risolve nella possibilità di sporcare la proprietà altrui o condominiale.
In un altro precedente giurisprudenziale la Cassazione aveva riconosciuto un uomo colpevole di ripetuti getti di spazzatura dal proprio balcone, che andavano a cadere sullo spiazzo condominiale.
Ma in tal caso a identificare il colpevole sono state le fotografie di un vicino, che hanno dimostrato in quali condizioni era stato ridotto il cortile sottostante.
Risulta quindi fondamentale che alle dichiarazioni di parte offesa si accompagnino riscontri testimoniali o documentali.

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