Una terrazza a livello veniva ricostruita a seguito di un crollo e secondo la Corte d’appello la suddivisione segue il principio stabilito dal 1126 c.c. Ricorrono per Cassazione i proprietari dell’appartamento sottostante che lamentano il mancato accertamento dei motivi del crollo imputabili dall’assenza di manutenzione del pavimento che aveva comportato la corrosione dei ferri d’armatura e quindi il crollo. I Giudici di Piazza Cavour ribadiscono il principio che delle SS.UU. 9449/2016, che in materia di ripartizione delle spese di manutenzione di lastrici solari e terrazze a livello che provocano danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti, le sezioni unite hanno di recente affermato che in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonchè sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Ebbene, la Corte territoriale non ha preliminarmente verificato l’imputabilità soggettiva del danno ragion per cui la sentenza viene cassata con rinvio.
martedì 14 febbraio 2017
LASTRICO ESCLUSIVO E DANNI. SENZA LA VERIFICA DELL’IMPUTABILITA' SOGGETTIVA SENTENZA CASSATA E RINVIATA
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