giovedì 9 febbraio 2017

MEDIAZIONE: diversi aspetti sulla partecipazione - Tribunale di Vasto

MEDIAZIONE: LA MANCATA PARTECIPAZIONE COMPORTA UNA SANZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DELLA CAUSA
Qualora la parte invitata non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Pertanto, la sanzione può essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
NON È ASSOLTO L'OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE INVIANDO UNA COMUNICAZIONE DI MANCATA PRESENZA.
La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
MEDIAZIONE: QUANDO È POSSIBILE NON PRESENZIARE
Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.
Il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.

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