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mercoledì 29 marzo 2017

Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro - L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice

COMUNICATO STAMPA

L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice
Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro

I contribuenti Iva possono chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza essere sottoposti a particolari adempimenti. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, aggiorna le istruzioni di compilazione del modello Iva Tr e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per tenere conto delle semplificazioni introdotte dal Dl n. 193/2016. La nuova soglia, entro cui i contribuenti possono chiedere il rimborso senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità, permetterà all’Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio.

Nessun adempimento fino a 30mila euro – In base alle norme contenute nel Dl n. 193/2016, per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.

Come chiedere i rimborsi over 30mila euro – Scompare l’obbligo di garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Quando la garanzia è obbligatoria – Nel caso di rimborsi superiori ai 30mila euro, la garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Roma, 28 marzo 2017
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venerdì 3 marzo 2017

TRUFFE IN NOME DEL FISCO!

COMUNICATO STAMPA

Attenzione alle truffe in nome del Fisco
Finte email per conto dell’Agenzia delle Entrate

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Stanno pervenendo in questi giorni segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno ricevuto email di phishing nella propria casella di posta elettronica apparentemente inviate da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate e contenenti riferimenti a numeri telefonici reali.

Nelle lettere viene segnalato un debito con il dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016 e viene annunciato che, in caso di mancata estinzione dell’indebitamento, si provvederà al prelievo su conto corrente, allegando dei file.

L’Agenzia delle Entrate, nel precisare che non si tratta di comunicazioni ufficiali e di essere totalmente estranea alle stesse, invita a non tenere conto delle richieste, a non aprire gli allegati ed a cestinare l’email ricevuta. Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene segnalato visto che già nel mese di giugno 2016 era circolata una email molto simile.

Roma, 2 marzo 2017
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giovedì 9 febbraio 2017

MEDIAZIONE: diversi aspetti sulla partecipazione - Tribunale di Vasto

MEDIAZIONE: LA MANCATA PARTECIPAZIONE COMPORTA UNA SANZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DELLA CAUSA
Qualora la parte invitata non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e non è necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Pertanto, la sanzione può essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
NON È ASSOLTO L'OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE INVIANDO UNA COMUNICAZIONE DI MANCATA PRESENZA.
La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
MEDIAZIONE: QUANDO È POSSIBILE NON PRESENZIARE
Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.
Il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.

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ORDINANZA RISERVATA TRIBUNALE DI VASTO 6 DICEMBRE 2016: in tema di mediazione





TRIBUNALE DI VASTO 6 DICEMBRE 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA RISERVATA
               

Il Giudice dott. Fabrizio Pasquale a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. ---- R.G.A.C.;

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 05.12.2016;

OSSERVA

1. Il giudizio introdotto da ***** ha ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari e, pertanto, rientra nel novero delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
2. Dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall’attore, emerge che la banca odierna convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, non si è presentata all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrava in una lettera allegata le ragioni della decisione di rimanere assente.
A tale riguardo, è opportuno precisare che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Posta in questi termini l’obbligatorietà della partecipazione, deve ritenersi che la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
Quanto, poi, alla enunciazione dei motivi della mancata partecipazione, ove essi – come sovente accade – non riguardino le cause che impediscono oggettivamente alla parte (che pure vorrebbe, ma non ha la materiale possibilità) di essere presente al primo incontro, ma invece concernino le ragioni per cui la stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, occorre chiarire che, nell’attuale sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto (cfr., sul punto, precedente pronuncia di questo tribunale sulle caratteristiche del rifiuto di proseguire oltre il primo incontro – Trib. Vasto, ord. 23.04.2016).
Parafrasando una terminologia invalsa in ambito medico, il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.
Orbene, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.
Ne deriva che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.
3. Sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse, va rilevato che, nel caso in esame, la banca non ha partecipato al primo incontro ed ha illustrato i motivi di tale scelta in una lettera allegata alla comunicazione inviata alla segreteria dell’organismo di mediazione, del cui contenuto, però, il mediatore non ha dato conto nel verbale del primo incontro.
Posto che, se si fosse trattato di ragioni oggettivamente impeditive della volontà della parte di essere presente, il mediatore avrebbe avuto il dovere professionale, non solo di darne atto nel verbale, ma anche di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale della stessa, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro (cfr., in tal senso, Trib. Vasto, ord. 23.06.2015, in tema di obblighi di verbalizzazione e di attivazione del mediatore), può ragionevolmente ritenersi, anche in considerazione dell’oggetto della controversia (accertamento della usurarietà dei tassi di interesse praticati nel contratto di mutuo) e della natura della parte invitata (istituto bancario), che le ragioni della mancata partecipazione al primo incontro vertessero sul merito della controversia e, come tali, non potevano – per le ragioni innanzi esposte – essere utilmente addotte dalla banca a giustificazione del proprio rifiuto di partecipare al primo incontro e, tantomeno, di iniziare la mediazione, atteso che il dissenso non solo appare fondato su argomentazioni delle quali non è possibile apprezzare la portata giustificativa, ma - prima ancora - non è stato preceduto dalla necessaria attività di informazione ed interpellanza riservata al mediatore al primo incontro ed, per di più, non è dato sapere se è stato espresso dalla parte personalmente (come la legge impone di fare) ovvero dal suo difensore (nel qual caso, sussisterebbe un ulteriore vizio di validità del dissenso).
4. Per tali motivi, visto che la parte invitata non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta.
Sulla questione della applicabilità della predetta disposizione anche in corso di causa, questo giudicante ritiene che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del giudizio e non sia necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Conformemente a quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015), la sanzione pecuniaria in questione può, dunque, ben essere irrogata anche alla prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
5. In disparte della irrogazione della sanzione pecuniaria, questo giudice si riserva di valutare la condotta della banca di ingiustificata renitenza alla mediazione, sia ai fini della ammissione di eventuali mezzi di prova che ai fini della successiva decisione della causa, ai sensi degli artt. 116, secondo comma e 96, terzo comma, c.p.c., tanto più alla luce del successivo comportamento processuale assunto dalla banca convenuta, che in prima udienza ha chiesto, unitamente all’attore, un rinvio per effettuare un tentativo di definizione bonaria della causa, così manifestando un atteggiamento di apertura ad un possibile esito conciliativo della controversia, che avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di sperimentazione non all’interno del processo, bensì nell’ambito della procedura di mediazione, nella quale le parti potevano cogliere l’opportunità di arrivare ad una soluzione concordata del conflitto con possibilità di successo sicuramente maggiori di quelle raggiungibili nel corso del processo.
6. A prescindere dalle questioni relative alla procedura di mediazione obbligatoria, va rilevato che le parti hanno chiesto, alla scorsa udienza, la fissazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e che la richiesta deve essere accolta.
Si reputa, in ogni caso, opportuno, anche alla luce della proposta conciliativa formulata a verbale dall’attore all’udienza del 05.12.2016, sollecitare le parti a considerare l’opportunità e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, dalla quale deriverebbe la possibilità non solo di sottrarsi all’inevitabile alea del giudizio, ma anche di pervenire ad una immediata definizione della lite, evitando il prevedibile prolungamento dei tempi del processo e l’ulteriore aggravio di spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

CONDANNA la convenuta ***** al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 237,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori, decorrenti dal 12/12/2016:
a) termine di trenta giorni, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub a), per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali;
c) termine di ulteriori venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub b), per le sole indicazioni di prove contrarie;

ASSEGNA alle parti termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub c), per depositare in cancelleria note contenenti una specifica proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all’esame della controparte;

INVITA le parti, per la prossima udienza, a prendere precisa posizione sulla proposta e ad esplicitare le ragioni di un eventuale rifiuto, di cui il Giudice terrà conto ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n. 69;

RINVIA la causa all’udienza del 22/05/2017, ore 11:00, per la verifica delle condizioni di una possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull’ammissione dei mezzi istruttori e per l’adozione dei provvedimenti per l’ulteriore impulso del processo.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 6 dicembre 2016.
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Pasquale
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IN CASO DI URGENZA NON SERVE LA DELIBERA

Nel caso in cui l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza "esterna" delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c.


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CASSAZIONE 2 FEBBRAIO 2017, N. 2807: lavori urgenti ed indifferibili



CASSAZIONE 2 FEBBRAIO 2017, N. 2807

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. MAZZACANE Vincenzo -  Presidente                    
Dott. FEDERICO Guidi -  rel. Consigliere                    


ha pronunciato la seguente:                                          
SENTENZA

sul ricorso 2622-2012 proposto da:
S. F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. N., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. P.;
- ricorrente –

REGIONALE COSTRUZIONI & IMPIANTI,  elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. I., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. S.;

- controricorrenti incidentali –

NONCHÈ CONTRO
CONDOMINIO;
- intimato -

avverso la sentenza n. 556/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l'Avvocato B. S., con delega depositata in udienza dell'Avvocato N. M., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato T. F. con delega depositata in udienza dell'Avvocato I. A., difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il condominio di via (omissis) oppose il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, su ricorso della Regionale Costruzioni Impianti di S.M. e S.M. snc, per il pagamento di 15.148,36 Euro, a titolo di saldo di lavori eseguiti sulla facciata dell’edificio condominiale, deducendo che essi erano stati commissionati al di fuori del preesistente contratto, dal solo amministratore dell’epoca, geometra S.F. , ed in assenza di apposita delibera dell’assemblea del condominio.
La Regionale Costruzioni Impianti nel costituirsi chiese, in via principale, la conferma del decreto opposto; chiamò altresì in causa il S. , chiedendo, in via subordinata, ove ne fosse stata accertata la responsabilità personale, la condanna di quest’ultimo al pagamento dell’importo di 15.148,36 Euro.
Il geometra S. , costituitosi, affermò di aver autorizzato l’esecuzione dei lavori, conseguenti ad una transazione conclusa tra il condominio e l’Impresa esecutrice, in quanto essi si erano resi necessari ed urgenti a seguito di una situazione di fatto manifestatasi all’esito di controlli successivi.
Il Tribunale di Trieste respinse l’opposizione e rigettò la domanda di manleva nei confronti del geometra S. .
La Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermò il rigetto dell’opposizione, ma condannò il S. al pagamento dell’importo che il condominio (omissis) avrebbe dovuto pagare alla Regionale Costruzione Impianti.
A fondamento della pronunzia, la Corte rilevò che non poteva ritenersi provata l’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 1135 c.c., precisando che la carenza di tale presupposto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, era stata specificamente contestata dall’opponente.
La Corte rilevava inoltre che non risultava che l’amministratore avesse provveduto a riferire su tali lavori all’assemblea condominiale, né che gli stessi fossero stati autorizzati dalla delibera che aveva ratificato la transazione con l’impresa.
Il giudice di appello affermò, in conclusione, che la domanda di condanna proposta dall’impresa nei confronti del condominio era fondata in quanto l’ordine di eseguire i lavori era stato impartito dall’amministratore, e quindi da persona che appariva legittimata verso il terzo, e che altrettanto fondata era la domanda di rivalsa, dato che l’assemblea condominiale non aveva autorizzato, né ratificato i lavori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F. , sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 cpc. La Regionale Costruzioni ha resistito con controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, mentre il condominio di via (omissis) non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Conviene premettere che in conseguenza della mancata impugnazione da parte del condominio di via (omissis) , risulta passata in giudicato la statuizione della sentenza impugnata che ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico su ricorso della Regionale Costruzioni e Impianti snc.
Con il primo, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1131,1135, 1387 e 1398 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) codice di rito, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n.5) cpc, censurando il capo della sentenza che ha confermato la condanna del condominio, fondandola sulla c.d. rappresentanza apparente dell’amministratore, che non era stata peraltro dedotta dalla creditrice.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1130, 1131, 1133, 1135, 1704, 1711, 1719 e 1720 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, censurando la statuizione con la quale la Corte ha accolto la domanda di rivalsa del condominio nei confronti dell’amministratore.
Per ragioni di priorità logica, conviene preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso, che concerne la stessa sussistenza del diritto di rivalsa fatto valere dal condominio nei confronti del ricorrente.
Il motivo è fondato.
In materia di lavori di straordinaria amministrazione disposti dall’amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è infatti configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135), che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente.(Cass. n. 4332/1987)
Di conseguenza, nel caso in cui l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza "esterna" delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c. (Cass. 6557/2010).
Non sono dunque, nel caso di specie, neppure astrattamente configurabili gli elementi costitutivi dell’azione di rivalsa, esperibile nei confronti dell’amministratore ex art. 1218 c.c., per il recupero di somme che il condominio abbia dovuto pagare a terzi danneggiati (Cass.17983/2014). L’accoglimento del secondo motivo, e la conseguente esclusione del rapporto di garanzia (impropria) tra condominio e geometra S. , assorbe l’esame del primo motivo di ricorso, che concerne l’obbligazione principale del condominio, posto che il terzo chiamato in giudizio può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell’ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. 2557/2010).
Va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’impresa costruttrice, per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della mancata impugnazione da parte del condominio, e conseguente passaggio in giudicato, del capo della sentenza impugnata che ne ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermando la statuizione di condanna del condominio medesimo al pagamento del corrispettivo dei lavori in favore della Regionale Costruzioni e Impianti snc.
In conclusione, fermo il passaggio in giudicato del capo che ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal condominio di via (omissis) , la sentenza impugnata va cassata sul capo che ha condannato il geometra S. al rimborso al condominio dell’importo che quest’ultimo è tenuto a corrispondere alla Regionale Costruzione Impianti snc e, rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione della domanda di condanna proposta dal condominio nei confronti del geometra S. .
Considerate le ragioni della decisione ed il complessivo comportamento delle parti, sussistono giusti motivi, ex art. 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia, instaurata in data anteriore al 4 luglio 2009, per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo.
Dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato della Regionale Costruzione Impianti snc. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l’opposizione proposta dal condominio di via (omissis) avverso il decreto ingiuntivo, per l’importo di 15.148,36 Euro, emesso nei suoi confronti su ricorso della Regionale Costruzione Impianti snc.
Respinge la domanda di condanna spiegata dal condominio di via (omissis) nei confronti del geometra S.F. .
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2016
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA: L'INDIVIDUAZIONE DELLA NOTEVOLE ENTITÀ

Per l'approvazione delle opere straordinarie di rilevante entità da parte dell'assemblea condominiale è necessaria la maggioranza di almeno 500/1000 di proprietà. Nell’individuazione della notevole entità il giudice può tenere conto oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente su ogni singolo condomino.

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CASSAZIONE 23 GENNAIO 2017, N. 1653: in tema di lavori straordinari




CASSAZIONE 23 GENNAIO 2017, N. 1653

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Il Dott. MANNA Felice  -  Presidente  
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni  -  Consigliere 
Dott. ORICCHIO Antonio  -  rel. Consigliere 
Dott. PICARONI Elisa   -  Consigliere 
Dott. SCARPA   Antonio -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          
SENTENZA

sul ricorso 15504/2012 proposto da: 
B.A., Z.E., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo Studio dell'avvocato P. F., rappresentati e difesi dall'avvocato M. A.; 
- ricorrenti - 

CONTRO
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato N. D. P. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. M.; 
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. V., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D. F.; 
- controricorrenti - 

 CONTRO
V.R. quale Amministratore pro tempore del Condominio; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 1100/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; 
udito l'Avvocato O. F., con delega orale dell'Avvocato M. A. difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento delle difese depositate; 
udito l'Avvocato C. V., difensore del Condominio, la quale produce sentenza della 2^ Sezione Civile del 5/7/2016, e l'Avvocato Nicola Di Pierro, difensore di  L.M., entrambi gli avvocati si sono riportati agli atti depositati ed hanno chiesto la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso 

CONSIDERATO in FATTO

B.A. e Z.E., quali condomini del Condominio (OMISSIS), convenivano in giudizio, con un primo atto di citazione ex art. 1137 c.c., notificato il 12 aprile 2000, il suddetto Condominio. Parti attrici chiedevano l'annullamento delle delibere assembleari del detto condominio adottate il giorno 9 marzo 2000 e, per quanto occorrente, 28 gennaio 2000.
Tanto per una prospettata invalidità ex art. 1136 c.c., commi 2 e 4, nonchè - in subordine - perchè le delibere autorizzavano lavori per opere non necessarie e finalizzate all'utilità di solo alcuni condomini.
Costituitosi nel giudizio (recante il n. 1943/2000 R.G.) il convenuto condominio chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. Interveniva, di seguito, nel medesimo processo il condomino L.M. chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, altresì, la decadenza dalla facoltà di impugnazione della prima citata delibera del gennaio del 2000.
Con distinto atto di citazione ex art. 1137, notificato il 22 dicembre 2000, il solo B.A. impugnava la successiva delibera condominiale del 23 novembre 2000.
Nel conseguente scaturito giudizio (portante il n. 8/2001) veniva svolta domanda di accertamento dell'illegittimità dell'anzidetta ultima delibera assembleare condominiale e di quella del 9 marzo 2000 ed il loro annullamento "ove necessario" prospettando l'esistenza di plurime situazione di conflitto di interessi.
Anche in tale secondo giudizio il convenuto condominio si costituiva e chiedeva il rigetto della proposta impugnazione. Disposta, come da atti, la riunione dei due suddetti processi, l'adito Tribunale di Venezia, con sentenza n. 922/2008, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere di cui alla causa n. 1943/2000 R.G., rigettando - in quanto infondate nel merito - le rimanenti domande attoree, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione del Tribunale lagunare il B. e la Z. interponevano appello resistito dal Condominio (OMISSIS) e dal L.M., i quali instavano per la conferma della gravata decisione.
Con sentenza n. 1100/2011 l'adita Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, confermata l'impugnata sentenza e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorrono il B. e la Z. con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Resistono con controricorso le parti intimate.
Nell'approssimarsi dell'udienza hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., i ricorrenti B.- Z..

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Deve, innanzitutto, rilevarsi che non può essere preso in considerazione il documento come in atti prodotto dalla parte controricorrente in quanto non ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c..
2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge o erronea applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., art. 1136 c.c., commi 2 e 4, nonchè degli artt. 1112 (rectius 112), 359, - e 92 c.p.c., nonchè l'ulteriore vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. quanto ad un punto decisivo della controversia.
Il motivo - pur se con censure promiscue in unico contesto - si incentra, nella sostanza, sulla questione della pretesa mancata autorizzazione assembleare per costituzione in giudizio del condominio.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di. violazione degli artt. 112 e 359 c.p.c. e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Viene lamentato il riferimento svolto dalla sentenza gravata alla sola delibera 9.3.2000, mentre nulla sarebbe stato detto in ordine alla delibera 23.11.2000.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1136 c.c., commi 2 e 4, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
Con la stessa indicazione numerica di terzo motivo (in quella che costituisce una vera e propria seconda parte del motivo come ripetutamente indicato) viene anche denunciata la "violazione e falsa applicazione di norme di legge e l'erronea applicazione degli artt. 1136 e 2931 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa o quantomeno insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
6.- Con il quinto ed ultimo motivo si propongono promiscuamente svariate ed eterogenee censure per violazione di legge (art. 1366 c.c., artt. 345, 152, 112 e 359 c.p.c.), nonchè carenze motivazionali ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
7.- La Corte ritiene di dover porre immediatamente la propria attenzione sull'esposto e complesso terzo motivo del ricorso ed, in particolare, su quella che costituisce la prima doglianza del medesimo ovvero la violazione dell'art. 1136 c.c., commi 2 e 4. Detta doglianza ha carattere del tutto dirimente della controversia.
La parte ricorrente risulta aver dal primo atto del giudizio chiesto e insistito per la declaratoria di annullamento delle succitate delibere assembleari condominiali in quanto adottati senza la prescritta maggioranza di 500/1000 di proprietà.
La medesima parte ha anche allegato la circostanza i aver ribadito l'istanza in sede di appello.
La gravata decisione non risulta, in punto, corretta.
Al riguardo va evidenziato che l'impugnata sentenza (a f 16), nel rigettare in quella sede il relativo motivo di appello, afferma erratamente di ritenere "che le delibere in esame, avendo carattere di mera attuazione ed esecuzione rispetto a quelle, mai impugnate, previamente adottate dall'assemblea, non richiedevano di certo la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 4, necessaria solo per l'approvazione delle opere straordinarie di rilevante entità".
Senonchè nella assemblea del 9 marzo 2000 si deliberava, in sostanza, "la spesa per finire le opere" ed il "piano di pagamento dei costi complessivi" per il rifacimento del tetto dell'edificio condominiale.
E, nella successiva e collegata delibera, pure impugnata, del 23 novembre 2000 si decideva in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dei medesimi lavori.
Non si era, pertanto, al cospetto di una mera delibera attuativa di precedente delibera assembleare, ma di vera e propria approvazione di proposta di spesa straordinaria per gli ingenti lavori di rifacimento del tetto dell'edificio condominiale.
Le relative delibere inerenti i lavori dovevano, senza dubbio, essere approvate - per il contenuto e la natura delle stesse - dalla maggioranza di tanti condomini da rappresentare i 500/1000 della proprietà ex art. 1136 c.c., commi 2 e 4.
Ebbene dalla semplice lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 9 marzo 2000 emerge che la prima delibera di cui si chiede l'annullamento fu adottata con 477 millesimi e, quindi, in violazione del disposto di cui alla citata disposizione di legge.
E la successiva e collegata delibera del novembre 2000 neppure veniva approvata con la maggioranza prevista dalla invocata norma codicistica.
Nè dubbio poteva esserci in ordine alla necessità della maggioranza ex art. 1136 c.c., attesa la tipologia e la straordinarietà dei lavori, peraltro non risultanti in precedenza già come tali approvati (il che fa venire meno il carattere di "mera attuazione ed esecuzione" di non risultanti precedenti delibere). Il motivo, in punto, è - quindi - fondato e comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza.
Potendosi decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va disposto l'annullamento delle delibere impugnate.
8.- I rimanti e già esposti motivi del ricorso sono assorbiti.
9.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano, con riferimento ai gradi svolti del giudizio, in mancanza di apposite aggiornate note, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla le delibere assembleari condominiali impugnate e condanna le parti controricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese dell'intero giudizio in questa sede determinate - quanto al primo grado - in Euro 2.500,00 per diritti ed Euro 2.900,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, quanto al secondo grado in Euro 2.698,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge e, quanto al presente giudizio, in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017
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DELBERA CONDOMINIALE SEMPRE VALIDA ANCHE SE NON RISPETTA LA MEDIAZIONE

Il Tribunale di Genova si è espresso in merito alla natura di una delibera condominiale nel caso in cui non abbia rispettato gli accordi raggiunti in mediazione: questa non può considerarsi invalida, neppure astrattamente. Con la sentenza in esame infatti il giudice ha rigettato l'impugnazione presentata da tre condòmini avverso la delibera condominiale con la quale erano stati disposti dei lavori straordinari senza tener conto delle procedure operative appositamente concordate in sede di mediazione stragiudiziale.
Secondo il Tribunale il principio di diritto da applicare è che «la contrarietà alle pattuizioni raggiunte in sede di mediazione non può neppure in astratto costituire motivo di invalidità della delibera, ma al più concretare inadempimento contrattuale, come tale passibile di differente reazione giuridica da parte del soggetto interessato.

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TRIBUNALE GENOVA 14 DICEMBRE 2016, N. 3769: in tema di mediazione




TRIBUNALE GENOVA 14 DICEMBRE 2016, N. 3769

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA


Il Giudice dott. 


MOTIVI DELLA DECISIONE
                                                                                                                                                    
Gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Condominio di Viale omissis, esponendo:
- di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio convenuto;
- che le parti avevano convenuto in sede di mediazione stragiudiziale accordo esecutivo n. omissis/15 del 10.12.2015, in forza del quale avevano delineato la procedura che avrebbe dovuto essere seguita in caso di deliberazione di lavori condominiali di valore superiore ad Euro 8.000,00; in particolare era stato concordato il previo espletamento di una perizia da parte di tecnico scelto dall’assemblea condominiale, la successiva delibera di approvazione lavori, la possibilità di incaricare un tecnico per la redazione di un capitolato dei lavori per l’ottenimento di preventivi omogenei;
- che l’assemblea del Condominio, in data 17.2.2016 aveva approvato delibere invalide sia per la violazione dei predetti accordi, sia per generale violazione di legge.
Su detti presupposti gli attori impugnavano le predetto delibere.
Il Condominio convenuto si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande attrici.
Considerato che
- con riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno, gli attori affermano l’invalidità della delibera per mancato rispetto della procedura operativa, sopra ricordata, concordata in sede di mediazione, nonché per mancanza del necessario quorum;
- sostengono in particolare gli attori che, non avendo l’assemblea approvato i lavori da effettuare, non si poteva approvare il capitolato d’appalto da sottoporre alle imprese appaltatrici, determinandosi altrimenti la violazione degli accordi intercorsi tra le parti in sede di mediazione;
- trattasi di tesi infondata, in quanto la contrarietà alle pattuizioni raggiunte in sede di mediazione non può neppure in astratto costituire motivo di invalidità della delibera, ma al più concretare inadempimento contrattuale, come tale passibile di differente reazione giuridica da parte del soggetto interessato;
- nonostante il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro opportuno evidenziare che gli accordi richiamati dagli attori non risultano fissare in modo inderogabile una sequenza procedimentale, e comunque nel caso in esame non si apprezzano come violati per il semplice fatto dell’approvazione di un capitolato di lavori, inteso come elaborazione concettuale di lavori oggetto di richiesta di preventivo ad imprese edili;
- neppure ricorre il difetto di quorum lamentato dagli attori, in quanto a) la delibera in questione è stata approvata con il voto favorevole di 22 condomini su 39 intervenuti (48 gli aventi diritto), per 374,50 millesimi su 664,50 presenti, così raggiungendosi la maggioranza prescritta dall’art. 1136 co. 3c.c. (L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio); b) la deroga prevista dall’art.26co.5 L. n.10/91, invocata dagli attori, non può applicarsi al caso in esame, essendo prevista per le delibere di approvazione di “innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione … e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento”, e non per delibere, quale quella in esame, di approvazione di un capitolato di lavori sulla base del quale acquisire proposte contrattuali da parte di possibili imprese appaltatrici;
- con riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno, gli attori affermano che si sarebbe realizzato un affidamento dei lavori all’impresa senza previa approvazione degli stessi;
- trattasi di argomentazione infondata alla luce del tenore letterale e logico della delibera, che in tutta evidenza ha approvato i lavori in questione, peraltro con il voto favorevole della maggioranza dei condomini e del valore dell’edificio;
- con riferimento al punto 3 dell’ordine del giorno, gli attori svolgono analoga doglianza per la predisposizione di un capitolato lavori non preceduto dall’approvazione degli stessi da parte dell’assemblea;
- valgono al riguardo le considerazioni svolte con riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno; peraltro emerge la assoluta carenza di lesività della delibera in questione, alla luce della specificazione, a verbale di assemblea, del fatto che “…oggetto della discussione non è la sostituzione della caldaia ma più semplicemente la predisposizione del capitolato lavori da eseguire nel caso si presenti la necessità di procedere alla sostituzione di quella attualmente installata”;
- con riferimento ai punti 4 e 5 dell’ordine del giorno, gli attori lamentano la falsità del verbale per aver indicato il voto favorevole della sig.ra T. e la mera astensione degli I., nonché la violazione degli accordi di mediazione intercorsi;
- con riferimento al primo profilo di doglianza, in difetto di querela di falso il verbale di assemblea fa piena prova di quanto ivi attestato;
- con riferimento al secondo profilo di doglianza valgono gli argomenti svolti in riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno;
- la ripartizione delle spese di causa segue la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attrici;
- condanna I. A., I. R., T. A. in T., in solido, a rifondere in favore del Condominio di Viale omissis in Genova le spese di lite; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. 10.3.2014) - si liquidano pari a Euro 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
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giovedì 3 dicembre 2015

Amministratori

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Elenco Provincie Italiane:

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