venerdì 10 febbraio 2017

Ricostruzione post-sisma: escono le regole sui contributi delle prestazioni tecniche




Attraverso l'ordinanza 12, il Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, stabilisce le regole sui contributi alle spese tecniche negli interventi dei professionisti per la ricostruzione post sisma del Centro Italia.

Attraverso un protocollo d'intesa firmato con la rete delle professioni tecniche, l'ordinanza e volta a fissare determinati criteri, quali:

  • i criteri per l’ammissione al cosiddetto “elenco speciale” di professionisti abilitati, compresi requisiti e modalità di rifiuto/esclusione
  • lo schema di contratto tipo da adottare (scaricalo qui)
  • la disciplina delle spese tecniche
  • i parametri per contrastare l’accumularsi eccessivo degli incarichi
Di seguito entriamo nel vivo della disciplina delle spese tecniche legate agli incarichi. Per conoscere i criteri per entrare nell’elenco speciale e in generale i contenuti dell’ordinanza, leggete questo approfondimento.


Disciplina delle spese tecniche


Il Commissario straordinario fissa:

a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

Quali prestazioni tecniche?

Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati saranno:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES;
b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
d) collaudo strutturale.


Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni di cui abbiamo appena dato notizia è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nell’articolo 8 dell’ordinanza (di cui parliamo tra pochissimo), e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

I criteri per indagini e prelievi

Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all’interno dei costi degli interventi ammissibili, le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione”, le “prove di laboratorio connesse”.
Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d’indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
– fino al 3,00% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
– fino all’1,50% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
– fino all’0,75% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo), sull’importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
– fino all’0,35% del costo dell’intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Su questo punto, voglio fermarmi e fare una riflessione. Se io come ingegnere dovessi prendere la commessa per realizzare una casetta, diciamo con un costo dell'intervento di 100'000 €, andrei a prendere il 3% di tale cifra, quindi 3'000 €. Considerando le parti di rilievo del terreno, geologiche, del progetto architettonico, del calcolo strutturale, della direzione lavori, della sicurezza del cantiere... considerando le responsibilità successive di cui mi faccio carico, considerando che si opera in una zona sicuramente sismica e che il rischio può esserci intrinseco, considerando la modesta cifra, direi che non ne varrebbe la pena intervenire come ingegnere per questo progetto. Assolutamente no. Ma andiamo avanti:




Contributo per le spese tecniche


La percentuale indicata al comma 5 dell’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all’importo dei lavori.

Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all’importo dei lavori.


Attività economiche


Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all’importo dei lavori, è la seguente:
per lavori con importi fino a € 500.000,009,0%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,008,0%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,007,0%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,006,5%

Residenziale


Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:
per lavori con importi fino a € 150.000,0010,0%
per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,009,5%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,009,0%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,008,5%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,008,0%

Il contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall’importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

Per questi interventi la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall’importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari)54%
b) direzione dei lavori33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri9%
d) collaudo strutturale4%

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche


Ai sensi dell’articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
per lavori con importi fino a € 500.000,001,20%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,001,00%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,000,70
%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,000,50%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell’intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:


pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni)fino all’0,2%
relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentatifino all’0,4%
restituzione rilievo geometrico su supporto informaticofino all’0,5%
rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004fino all’0,7%
Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell’intervento. È ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all’esecuzione dei lavori. 

Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall’affidatario dell’incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall’esecutore delle prestazioni.

La risposta dei tecnici

Sembra che questo documento abbia creato nuovamente malumore tra ingegneri e architetti italiani, che dopo aver subito uno burocrazia estenuante da parte dei propri albi e da parte del Governo, sono chiamati a dover intervenire per la ricostruzione, ma a non veder riconosciuta la loro professione al livello che si ci aspetterebbe. Cosa che fa altresì pensare, è che queste massimi, vengono inseriti per le professioni tecniche, ma ancora poco si sa, se non nulla, riguardo alle altre professioni che devono intervenire, muratori, idraulici, falegnami, ecc.... Al quale, si evince da notizie arrivate, starebbero comunque in prezzi stabiliti dal mercato e non imposti dallo Stato.

La domanda è ovvia: ma visto che c'è tanto bisogno e tanta fretta per ricostruire case e paese, per mettere in sicurezza e far tornare agibili le altre case, il Governo, non avrebbe potuto inserire maggiori disponibilità per accelerare l'opera di ricostruzione?  

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