Ancora sulla c.d. "braga", ritenuta parte comune, della quale è responsabile il condominio.
Tribunale di Pescara, sentenza 01 giugno 2016
Il Tribunale di Pescara introduce un principio innovativo, ritenendo la responsabilità del condominio in ordine ad un intervento malamente eseguito dal condomino sulla braga di proprietà comune.
Sono oggetto di proprietà comune "gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza" (articolo 1117 comma 3 c.c.).
In base a tale principio il Tribunale di Pescara, con la sentenza in rassegna, ha condannato il condominio (e non il condomino) al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento sottostante, derivanti dalla cattiva manutenzione del punto di innesto tra la conduttura fognaria privata e quella condominiale. II principio innovativo espresso tiene in considerazione che l'art. 1117 c.c. in questione considererebbe la "braga", ovvero il predetto punto di raccordo, come "parte comune" e non privata.
La vicenda. Il proprietario di un appartamento, ubicato al secondo piano, ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni derivanti al proprio immobile dalle infiltrazioni di acqua, di altro condomino proprietario di appartamento al piano di soprastante del medesimo stabile e/o del condominio di cui fa parte.
Un tecnico aveva in precedenza accertato che le infiltrazioni avvenivano intorno al tubo saldato alla colonna di scarico condominiale, da cui veniva servito il vaso del bagno nell'appartamento del condomino convenuto. In particolare si riscontrava che l'innesto alla colonna condominiale era stato eseguito non con un pezzo speciale (tipo ad Y), ma con un semplice foro sulla colonna, non perfettamente sigillato, ovvero eseguito non secondo la regola dell'arte.
La Sentenza. In relazione a tale tipologia di rottura, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, precedente alla suddetta legge di riforma del condominio, seguiva il principio di diritto per cui, essendo la braga quell'elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale, di pertinenza del singolo appartamento, e la tubatura verticale, di pertinenza, invece, del condominio ed essendo la stessa, strutturalmente, posta nella diramazione della tubatura orizzontale, la medesima non rientrava nella proprietà del condominio, poiché non serve all'uso ed al godimento di tutti i condomini, bensì nella proprietà privata, e qualunque fosse il punto di rottura della braga, essa serviva soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serviva all'uso di tutti i condomini (ex multis Cassazione Civile n. 19045/2010). In precedenza la Corte di Cassazione con sentenza 19 Gennaio 2012 n. 778 (ante riforma), aveva ritenuto che il raccordo tra la colonna di scarico verticale e le tubazioni dei singoli condomini fosse di proprietà condominiale, stante la sua funzione prevalente di raccordo, senza il quale il funzionamento della colonna di scarico verticale verrebbe meno.
In applicazione, quindi, della sopravvenuta norma oggi vigente, nonché in applicazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie, stante l'accertata origine e natura delle infiltrazioni prodottesi nell'appartamento di parte attrice, la responsabilità per i lamentati danni è stata imputata al condominio, in persona dell'amministratore, per mancato controllo, vigilanza e manutenzione, ex art. 2051 c.c.
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