martedì 14 marzo 2017

SOSTITUISCE LA SERRATURA PER 'RIAPPROPRIARSI' DELL'IMMOBILE LOCATO

Il proprietario locatore non può riprendersi l'immobile al termine della locazione sostituendo la serratura della porta, poiché questa condotta costituisce reato

Cassazione penale sent. 44286/2016

La vicenda si origina dal ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile locatogli. Il conduttore di un immobile destinato a civile abitazione può essere soggetto, nel caso di mancata riconsegna nei termini, ad un'azione di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) e al risarcimento dei danni.
Al fine di ottenere la restituzione del bene il proprietario è tenuto ad agire solo giudizialmente, e non può farsi giustizia da sé, impedendo al conduttore l'accesso all'appartamento cambiando le serrature, tale condotta è illegittima e può comportare una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, reato previsto e punito dall'art. 392 del codice penale.
E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con una sentenza resa in un caso avente ad oggetto uno "sfratto di fatto" commesso dal proprietario di un appartamento verso la sua ex convivente (Cass. pen. 13 settembre 2016 - 19 ottobre 2016 n. 44286). Secondo l'art. 392 del codice penale "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro". Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Uno dei principi cardine del nostro ordinamento è il divieto di autotutela: non è consentito farsi giustizia da sé. Le ipotesi di autotutela nei rapporti tra privati sono rarissime e specificamente disciplinate della legge. Non vi rientra certamente lo sfratto del conduttore dall'immobile.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha quindi specificato che "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso ed apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886, Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430)".

Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...