La stagione termica 2016/2017 è ormai alle porte così come l’obbligo di installare sui termosifoni di ciascuna unità immobiliare contabilizzatori individuali per misurare il consumo effettivo di energia utilizzata per la produzione di calore, raffreddamento o acqua calda e contabilizzarlo per tutti i condomini serviti da un sistema centralizzato di riscaldamento/teleriscaldamento o raffrescamento.
La scadenza prevista dal Decreto Legislativo 141/2016, che integra il D.lgs. 102/2014 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, è fissata al 31 dicembre 2016 (ultima proroga al 30 giugno 2017).
Il criterio della ripartizione dei costi è un principio secondo il quale ogni utente paga in base a quanto consuma e non solo in base alle tabelle millesimali condominiali. In entrambi i casi, l’obiettivo è migliorare l’efficienza e risparmiare sui costi: i sistemi di termoregolazione permettono infatti un abbattimento dei consumi energetici e quelli di contabilizzazione del calore consentono di valutare l’efficacia delle azioni di risparmio energetico, pianificare ulteriori azioni di riduzione dei consumi e, non da ultimo, di ripartire correttamente le spese tra vari utenti allacciati ad uno stesso sistema di riscaldamento.
La responsabilità dell’installazione è a cura dei
proprietari degli appartamenti che, in caso di
inadempimento, saranno multati a meno che l’installazione non sia tecnicamente impossibile.
Le sanzioni vanno da 500 a 2.500 euro in base
alle disposizioni delle diverse Regioni, oltre alla
diffida a provvedere alla regolarizzazione dell’impianto
condominiale entro il termine di 45 giorni
dalla data della contestazione. Se l’installazione
spetta al proprietario, il legislatore ha precisato
che il soggetto tenuto all’installazione del contatore
di fornitura è il distributore nella sua qualità
di «esercente dell’attività di misura». Il contatore,
difatti, è il confine tra la competenza del
distributore e quella del condominio e, pertanto,
i distributori del gas o del teleriscaldamento, entro
il 31 dicembre 2016, dovranno provvedere ad
installare un contatore di fornitura in corrispondenza
dello scambiatore di calore di collegamento
alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del
condominio.
«I contatori di fornitura dovranno riflettere con
precisione il consumo effettivo e fornire informazioni
sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia
e sulle relative fasce temporali.
È
compito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, provvedere affinché i distributori
assicurino che, sin dal momento dell’installazione
dei contatori di fornitura, i clienti finali
ottengano informazioni adeguate con riferimento
alla lettura dei dati e al monitoraggio del consumo
energetico. Nessuna attività, pertanto, dovrà
essere effettuata dal condominio. Ulteriore conferma
di ciò è rinvenibile nell’articolo 16 comma
5 D. Lgs. 102/2014 il quale prevede che il destinatario
della sanzione amministrativa da 500 a
2500 euro sia il distributore nella sua qualità di
esercente dell’attività di misura. Inoltre, si ritiene
che non sia obbligatorio porre un “sotto-contatore”
in corrispondenza di ciascun edificio in caso
di supercondominio».
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