Visualizzazione post con etichetta proroga. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta proroga. Mostra tutti i post

domenica 10 settembre 2017

ADE: Proroga al 28 settembre anche per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture

Con il comunicato stampa n. 147 dell’1 settembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato il contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale viene posticipato dal 16 al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017. L’Agenzia delle entrate precisa che tale proroga vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Tale chiarimento è in linea con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017 che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
Continua a leggere...

giovedì 9 marzo 2017

Riscaldamento centralizzato addio

La stagione termica 2016/2017 è ormai alle porte così come l’obbligo di installare sui termosifoni di ciascuna unità immobiliare contabilizzatori individuali per misurare il consumo effettivo di energia utilizzata per la produzione di calore, raffreddamento o acqua calda e contabilizzarlo per tutti i condomini serviti da un sistema centralizzato di riscaldamento/teleriscaldamento o raffrescamento. 
La scadenza prevista dal Decreto Legislativo 141/2016, che integra il D.lgs. 102/2014 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, è fissata al 31 dicembre 2016 (ultima proroga al 30 giugno 2017).
Il criterio della ripartizione dei costi è un principio secondo il quale ogni utente paga in base a quanto consuma e non solo in base alle tabelle millesimali condominiali. In entrambi i casi, l’obiettivo è migliorare l’efficienza e risparmiare sui costi: i sistemi di termoregolazione permettono infatti un abbattimento dei consumi energetici e quelli di contabilizzazione del calore consentono di valutare l’efficacia delle azioni di risparmio energetico, pianificare ulteriori azioni di riduzione dei consumi e, non da ultimo, di ripartire correttamente le spese tra vari utenti allacciati ad uno stesso sistema di riscaldamento.
La responsabilità dell’installazione è a cura dei proprietari degli appartamenti che, in caso di inadempimento, saranno multati a meno che l’installazione non sia tecnicamente impossibile. Le sanzioni vanno da 500 a 2.500 euro in base alle disposizioni delle diverse Regioni, oltre alla diffida a provvedere alla regolarizzazione dell’impianto condominiale entro il termine di 45 giorni dalla data della contestazione. Se l’installazione spetta al proprietario, il legislatore ha precisato che il soggetto tenuto all’installazione del contatore di fornitura è il distributore nella sua qualità di «esercente dell’attività di misura». Il contatore, difatti, è il confine tra la competenza del distributore e quella del condominio e, pertanto, i distributori del gas o del teleriscaldamento, entro il 31 dicembre 2016, dovranno provvedere ad installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.
«I contatori di fornitura dovranno riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali.
È compito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provvedere affinché i distributori assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati e al monitoraggio del consumo energetico. Nessuna attività, pertanto, dovrà essere effettuata dal condominio. Ulteriore conferma di ciò è rinvenibile nell’articolo 16 comma 5 D. Lgs. 102/2014 il quale prevede che il destinatario della sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro sia il distributore nella sua qualità di esercente dell’attività di misura. Inoltre, si ritiene che non sia obbligatorio porre un “sotto-contatore” in corrispondenza di ciascun edificio in caso di supercondominio».
Continua a leggere...

giovedì 9 febbraio 2017

Termoregolazione Rinviata al 30 giugno 2017

La proroga
E’ stato rinviato al 30 giugno 2017 il termine per procedere:

a) all’istallazione dei sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,

oppure

b) nei casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali (riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

La proroga è prevista dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”), all’articolo 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione), comma 10, il quale, testualmente, recita: “All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»”.
In realtà, nei casi in cui per effettuare gli interventi sia necessario “svuotare” l’impianto di distribuzione dall’acqua in esso contenuta, il rinvio è di pochi mesi, soprattutto se si pensa a quelle località per le quali la stagione termica riferita all’impianto di climatizzazione invernale termina al 15 aprile.

Vi sono pertanto pochissimi mesi per effettuare quanto necessario:

  • incarico ad un professionista affinché rediga il progetto
  • rilievi per il calcolo del fabbisogno termico
  • calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 (ove applicabile)
  • raccolta preventivi e delibera assembleare per appaltare gli interventi.
Libretto di impianto e Catasto Impianti Termici Si ricordi che l’intervento, a cura del terzo responsabile o, in sua assenza, dall’amministratore (quale responsabile), deve essere annotato sul libretto di impianto.
La comunicazione deve essere inviata anche al catasto degli impianti termici.
Infatti ai sensi dell’articolo 7 comma 1 D. Lgs. 192/2005, il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
L’articolo 9 comma 3 del medesimo D. Lgs. 192/2005 (come modificato dall’art. 8 della legge n. 90 del 2013), prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti.

A tali fini:
a) Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, comunicano entro 120 giorni all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis.

Conseguentemente, ai sensi del DPR 74/2013, articolo 10 comma 4, le Regioni e le Province autonome, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Pertanto, vi sarà traccia della data dell’esecuzione dell’intervento di adeguamento agli obblighi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, lettere b) e c), entro la scadenza del 30 giugno 2017.
  • La sanzione amministrativa
L’articolo 16 commi 6 e 7 del D. Lgs. 102/2014, prevede la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare in caso di omessa installazione “entro il termine ivi previsto”. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.
Atteso l’obbligo di compilazione del libretto e di aggiornamento del catasto degli impianti termici tenuto presso ciascuna Regione, sarà pertanto possibile capire quando è stato effettuato l’intervento. Ne consegue che, ad una applicazione letterale della norma, indipendentemente dalla data in cui il controllo venga eseguito, sarà facile capire se l’intervento sia stato o meno effettuato entro il termine di legge. In mancanza di opere effettuate entro il 30 giugno 2017 la sanzione potrebbe pertanto essere irrogata anche se l’accertamento sia avvenuto molto tempo dopo.
Si consiglia pertanto agli amministratori che ancora non lo avessero fatto, di convocare subito assemblea e porre all’ordine del giorno:
  1. incarico al professionista per la redazione del progetto (ex articolo 26 comma 3 Legge 10/1991) per le opere di cui all’articolo 9 comma 5 lettere b) e c) del D. Lgs. 102/2014 (termoregolazione e contabilizzazione);
  2. incarico al professionista per i calcoli di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) D. Lgs. 102/2014 ai fini della ripartizione della spesa del riscaldamento;
Una volta in possesso del progetto e del conseguente capitolato, l’amministratore dovrà convocare nuovamente assemblea per la scelta dell’impresa alla quale appaltare le opere.
Si ricorda che, ai sensi della lettera d) così come modificata dal D. Lgs. 141/2016, nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%, sarà possibile non applicare la norma UNI 10200:2015.

Sarà pertanto necessario che il professionista per prima cosa effettui i calcoli ai sensi della norma UNI TS 11300 in riferimento al fabbisogno. Conseguentemente:
a) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari saranno inferiori al 50%, il professionista dovrà effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 ai fini della ripartizione della spesa; l’elaborato, comprensivo della nuova tabella millesimale, dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione; oppure
b) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari saranno superiori al 50%, il professionista dovrà sospendere ogni ulteriore prestazione e riferire tale risultato all’amministratore; quest’ultimo dovrà convocare assemblea per fare decidere ai condomini se applicare comunque la norma UNI 10200:2015 oppure no; in tale ultimo caso l’importo complessivo del riscaldamento tra gli utenti finali dovrà essere suddiviso attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate; anche in tal caso l’elaborato finale dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione.

Sembrerebbe possibile che l’assemblea la quale affida l’incarico al professionista, già decida come ripartire la spesa in caso di differenze di fabbisogno superiori al 50%. A questo punto il tecnico incaricato avrà già tutte le istruzioni necessarie.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN

Continua a leggere...

venerdì 22 luglio 2016

IN ARRIVO LA PROROGA DEL MODELLO 770/2016: la conferma del viceministro Luigi Casero

La proroga del modello 770/2016 al prossimo 15 settembre è in arrivo, lo conferma direttamente il viceministro Luigi Casero.

Si tratta del modello 770 ordinario e semplificato cioè di quel documento che i sostituti d’imposta, e dunque datori di lavoro ed enti di previdenza che sostituiscono i contribuenti nel rapporto con il Fisco devono presentare ogni anno all’Agenzia delle Entrate, comunicando i dati relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta di riferimento, i totali imponibili ed i contributi versati ai fini pensionistici, di TFR e TFS, del Fondo Credito, dell’Enpdep.

Modello 770: la proroga delle scadenze
In base a quanto stabilito originariamente, la scadenza prevista per la presentazione del modello 770 al 31 luglio cadeva di domenica e per questo motivo, il termine sarebbe dovuto slittare al 1° agosto rientrando così nell’ambito del differimento dei termini tributari stabilito per il mese di agosto; infatti il Governo ha stabilito una moratoria estiva riguardante il mese più caldo dell’anno, nel quale non si dovranno trasmettere documenti e dichiarazioni al Fisco.
Ricadendo il modello 770 nell’ambito di applicazione dello slittamento dei termine, la scadenza sarebbe slitatta al 22 agosto, data che in ogni caso avrebbe rappresentato la solita e naturale scadenza e non avrebbe, pertanto, costituito una vera a propria “proroga”; ed ecco quindi che il termine, ipotesi confermata direttamente dal viceministro Casero, appare molto probabile verrà ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre tramite un apposito decreto del Consiglio dei Ministri.
Continua a leggere...

giovedì 11 febbraio 2016

Slitta al 30-07-2016 l'invio delle CU


Proroga del termine al 30-07-16 senza sanzioni per l'invio delle CU da parte dei sostituti d'imposta con riferimento ai compensi degli autonomi ovvero per i redditi erogati a soggetti che non presentano il 730.
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...