Il regolamento condominiale può vietare la rinuncia all'uso del riscaldamento centralizzato
Tribunale di Roma Sent. 16 maggio 2016 n. 9889
"Deve ritenersi che il regolamento contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento laddove sia mirato all'esonero dall'obbligo del contributo per le spese di conservazione e manutenzione, ben può invece vietare la rinuncia all'uso, ovvero il distacco dall'impianto, non essendo tale divieto in contrasto con la disciplina legale dell'uso della cosa comune".
II principio enunciato dal Tribunale si colloca nell'ambito di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che consente al regolamento contrattuale di vietare la rinuncia al servizio di riscaldamento, rendendo impossibile il distacco dall'impianto di riscaldamento.
In fatto, un condomino riteneva che l'impianto centralizzato del riscaldamento non garantisse un regolare funzionamento. A tal proposito precisava di aver manifestato la propria volontà di distaccarsi dall'impianto e che l'assemblea, successivamente, aveva deliberato di procedere alle verifiche nel rispetto della vigente normativa.
Il condomino aveva comunque proceduto al distacco e, successivamente, non aveva consentito ai tecnici di installare le valvole di contabilizzazione di calore. Le successive delibere, non riconoscevano l'avvenuto distacco e quindi conteggiavano le spese per il riscaldamento e dei contabilizzatori del calore.
Premesso ciò, l'attore chiedeva al Giudice adito l'accertamento della legittimità del distacco e l'annullamento della delibera impugnata.
Nella sentenza in commento il Tribunale, pur premettendo che l'art.1118 co.4 cod.civ. riconosce la legittimità del distacco a certe condizioni, rileva però che il Regolamento contrattuale vieta il distacco senza la previa ed espressa delibera autorizzativa del condominio.
La delibera adottata dall'assemblea ed impugnata dal condomino prevedeva soltanto di verificare se il distacco preannunciato dal singolo condomino fosse a norma di legge.
Nel caso in esame, peraltro, il regolamento imponeva che il distacco fosse autorizzato dall'assemblea.
Per il Tribunale di Roma, in mancanza di tale espressa autorizzazione il distacco è illegittimo e il condomino deve sostenere le spese del riscaldamento comune e quelle di installazione degli apparati per la contabilizzazione del calore.
Tribunale di Roma Sent. 16 maggio 2016 n. 9889
"Deve ritenersi che il regolamento contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento laddove sia mirato all'esonero dall'obbligo del contributo per le spese di conservazione e manutenzione, ben può invece vietare la rinuncia all'uso, ovvero il distacco dall'impianto, non essendo tale divieto in contrasto con la disciplina legale dell'uso della cosa comune".
II principio enunciato dal Tribunale si colloca nell'ambito di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che consente al regolamento contrattuale di vietare la rinuncia al servizio di riscaldamento, rendendo impossibile il distacco dall'impianto di riscaldamento.
In fatto, un condomino riteneva che l'impianto centralizzato del riscaldamento non garantisse un regolare funzionamento. A tal proposito precisava di aver manifestato la propria volontà di distaccarsi dall'impianto e che l'assemblea, successivamente, aveva deliberato di procedere alle verifiche nel rispetto della vigente normativa.
Il condomino aveva comunque proceduto al distacco e, successivamente, non aveva consentito ai tecnici di installare le valvole di contabilizzazione di calore. Le successive delibere, non riconoscevano l'avvenuto distacco e quindi conteggiavano le spese per il riscaldamento e dei contabilizzatori del calore.
Premesso ciò, l'attore chiedeva al Giudice adito l'accertamento della legittimità del distacco e l'annullamento della delibera impugnata.
Nella sentenza in commento il Tribunale, pur premettendo che l'art.1118 co.4 cod.civ. riconosce la legittimità del distacco a certe condizioni, rileva però che il Regolamento contrattuale vieta il distacco senza la previa ed espressa delibera autorizzativa del condominio.
La delibera adottata dall'assemblea ed impugnata dal condomino prevedeva soltanto di verificare se il distacco preannunciato dal singolo condomino fosse a norma di legge.
Nel caso in esame, peraltro, il regolamento imponeva che il distacco fosse autorizzato dall'assemblea.
Per il Tribunale di Roma, in mancanza di tale espressa autorizzazione il distacco è illegittimo e il condomino deve sostenere le spese del riscaldamento comune e quelle di installazione degli apparati per la contabilizzazione del calore.
Avv. Carlo Patti
Consulente Legale
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