I professionisiti, siano essi iscritti in Ordini, ai sensi dell’art. 2229 cod. civ., ovvero esercitino la propria attività ex lege 14 gennaio 2013, n. 4, svolgono una mansione intellettuale, libera, indipendente e, soprattutto, sociale.
Le regole, alle quali sono sottoposti, sono derivate
da una pluralità di fonti, normative e tecniche,
finalizzate all’attuazione di valori e di principi
universalmente riconosciuti, quali: il rispetto della
dignità, della libertà, della salute, della solidarietà
degli uomini e per gli uomini, anche alla
luce del dettato dell’art. 2 Cost..
Gli amministratori Anaci devono adempiere a tutte
le prescrizioni dettate, non solo dal codice civile, ma
da ogni norma che inerisca all’attività intellettuale
svolta, affinché possano qualificarsi professionisti al
pari di ogni altro senza timori riverenziali o, peggio,
una sudditanza anche solo psicologica.
Necessita loro, conseguentemente, una vera cultura
fondata sull’educazione e sulla conoscenza di
differenti e vari saperi, dal diritto all’economia,
dalla sociologia alla scienza della sicurezza, latu
sensu intesa, per applicare, nel concreto del contesto
umano in cui operano, i principi sopra esposti.
Non si tratta, quindi, di una più o meno approfondita
conoscenza della materia di propria competenza,
per esempio, la difesa in giudizio di un
imputato per un furto in un supermercato o la
gestione delle parti comuni di un condominio, ma
della consapevolezza di un comportamento da tenere
consono alla dignità della persona, in primo
luogo dello stesso professionista, nonché al prestigio
della classe professionale che rappresenta.
Il venire meno a comportamenti individuali, sia
ispirati a valori positivi, sia immuni da qualsiasi
critica etica e civile, determina il nascere di una
negativa pubblicità, non solo, nei suoi confronti
ma, ancora di più, sull’intera classe professionale.
Dal coacervo di quanto dedotto, risulta un obbligo
morale, oltre che giuridico, previsto in specie
dal secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., che il
professionista non deve disattendere, per esempio,
evitare responsabilità e disonore.
L’Unione Europea tende ad abolire gli Ordini professionali,
eccettuati quelli che presentano una
rilevanza sociale, come gli Ordini degli avvocati e
dei medici, privilegiando l’associazionismo, previsto
questo di diritto dalla citata legge n. 4/2013;
ma la funzione manifestata da qualsiasi professionista,
sia egli ingegnere, avvocato, dottore commercialista
o amministratore di condominio, è identica, perseguendo in pari misura la tutela del
proprio cliente con integrità e probità, considerata
la rilevanza economica e sociale dell’attività
da loro svolta, per esempio, un giudizio in cui sia
controverso un diritto umano o la gestione di un
affare più favorevole per i condomini.
L’onestà intellettuale che deve guidare il comportamento
dei professionisti si traduce in un
approfondimento scientifico delle questioni che
vengono a loro sottoposte, con il dovere di non
accettare quelle che eccedono le proprie conoscenze
tecniche, traducendosi, in caso contrario,
in una incapacità di tutelare adeguatamente il
proprio cliente e, quindi, sanzionabili in base a
tutti i codici deontologici e di comportamento
delle differenti professioni.
Così, per esempio, un amministratore condominiale,
con uno studio di non elevata dimensione strutturale,
deve rifiutare la proposta di nomina in un super
condominio costituito da numerosi palazzi, ovvero
un avvocato, puramente civilista, deve rifiutare l’incarico
per una causa complessa avanti alla Giurisdizione
amministrativa o ancora un dottore commercialista
non può assumersi l’onere di una particolare
amministrazione straordinaria di una impresa con
numerosi dipendenti e consistenti bilanci.
Del resto, non si deve dimenticare il d. lgs. 6 settembre
2005, n. 206, in tema di tutela dei consumatori,
che incentra questa, tra l’altro, sulla
sanzionabile pratica di concorrenza sleale tra gli
operatori nel mercato a loro danno e sulla trasparenza
nei rapporti tra costoro e i professionisti.
Un amministratore, dunque, deve segnalare all’assemblea
tutti i rischi che lo stabile condominiale
e i suoi impianti, presentano, per esempio, per
vetustà o per scarsa manutenzione, sia per assicurarli
congruamente con polizze adeguate, sia per
programmare gli interventi ritenuti, se non proprio
necessari, almeno più che opportuni. Parimenti,
un avvocato deve prospettare i rischi di una impugnazione
in appello, qualora la sentenza di primo
grado sia fondata sul merito e sia immune da vizi
logico-giuridici; tipico esempio è costituito da una
sentenza che stabilisca che una determinata opera
alteri o non alteri le linee architettoniche dell’edificio.
E, ancora, un ingegnere deve prospettare la
necessità di un’indagine geologica, se la ritenga
adeguata, prima di effettuare un’importante ristrutturazione
strutturale dell’immobile.
Inoltre il professionista non deve ostacolare o, addirittura,
danneggiare il cliente che lo abbia revocato, non consegnando al subentrante la documentazione
utile per prosieguo dell’attività gestionale; per
esempio, l’avvocato che non consegna tutti gli atti,
le lettere scritte e le e-mail della pratica legale,
compresa la corrispondenza riservata tra colleghi,
ovvero l’amministratore che non consegni il libro
dei verbali, il registro dell’anagrafe condominiale, la
polizza d’assicurazione dello stabile, i contratti con i
fornitori, le raccomandate di messa in mora inviate
o ricevute dal medesimo o, ancora, il commercialista
che non versi le somme che appartengono al cliente
a qualsiasi titolo ricevute.
Infatti, la dignità e il decoro del professionista
non si esplicano soltanto verso il proprio cliente,
ma anche verso i colleghi con i quali i rapporti,
interpersonali o anche meramente professionali,
devono essere improntati al reciproco rispetto.
In questo modo è vietato criticare l’operato di un
altro collega, soprattutto se a questi si subentri,
per esempio, a un amministratore o a un avvocato,
revocati rispettivamente dall’assemblea o dal
condominio che si patrocinava.
Perciò un amministratore non deve revisionare un
rendiconto consuntivo, redatto dal precedente amministratore,
se ritualmente già approvato dall’assemblea,
sempre che al medesimo non sia espressamente
conferito un incarico ad hoc, che non abbia sollecitato;
l’avvocato non deve riferire al cliente che la comparsa
di costituzione in giudizio presenta gravi lacune
difensive, ovvero registrare e far ascoltare a terzi, in
viva voce, la telefonata con il collega revocato.
Non solo la dignità de qua impedisce al professionista
di accaparrare la clientela con qualsiasi
mezzo di propaganda, per esempio, per un amministratore
inserire nelle cassette postali volantini
riportanti sconti rilevanti sul proprio compenso
o per un avvocato fare pubblicità al suo studio
prospettando una competenza in una determinata
branca giuridica, non posseduta, trattandosi di
pubblicità ingannevole.
Infine, si devono rispettare gli organi preposti
alla conduzione dell’Ordine o dell’Associazione
che, in entrambe le fattispecie, siano stati democraticamente
eletti dagli iscritti.
L’ottemperare alle indicazioni e alle prescrizioni
impartite allo scopo di valorizzare il loro ruolo
e collaborare per l’attuazione dei loro scopi istituzionali,
costituisce un preciso onere del professionista
che deve fornire ogni informazione
inerente alla sua attività che gli venga richiesta.
In tale contesto, si innesta il dovere deontologico
degli avvocati, iscritti o collaboratori, di ANACI.
Innanzi tutto, questi non devono denigrare il metodo
di lavoro e gli elaborati prodotti da Centri
Studi ANACI a qualsiasi livello, nazionale, regionale,
provinciale; inoltre, devono assicurare, e,
comunque, sempre riportare, le tesi sostenute da ANACI, anche se contrarie alla propria opinione e
alla prevalente giurisprudenza, purché supportate
da rigorosi approfondimenti.
L’avvocato “ANACI”, anche se non associato, opera
su due livelli distinti.
Essendo un libero professionista, in ogni senso,
nell’ambito del suo studio privato deve consigliare
al proprio cliente la migliore difesa, anche se in contrasto
con la tesi espressa dal Centro Studi Nazionale:
per esempio, non opporsi a un pignoramento
del conto corrente condominiale effettuato da un
creditore del condominio, considerata sia la plurima
produzione giurisprudenziale, seppure di merito, e
l’attuale dottrina, sia i costi economici che ne deriverebbero
in caso di una sentenza negativa.
Come professionista è libero di intervenire in ogni
parte d’Italia, qualificandosi quale avvocato del
foro di… .
Se, invece, vuole qualificarsi come membro del
Centro Studi ANACI, le ipotesi sono tre:
a) se interviene a eventi organizzati da ANACI,
non deve segnalare la presenza ad alcun organo
dirigenziale dell’Associazione;
b) se interviene a convegni e a manifestazioni di
qualsiasi genere organizzati da enti, da società e via
di seguito, differenti, non contrastanti con ANACI,
per esempio, una Camera di Commercio, o un Collegio
dei Geometri, deve segnalare preventivamente al
presidente della propria sede e ai presidenti ANACI
di competenza territoriale il proprio intervento;
c) se richiesto di intervenire a convegni o corsi
organizzati da Associazioni con le quali l’ANACI è
in contrasto, deve declinare l’invito.
Infine, si deve rilevare che, pure nel mutato contesto
sociale, culturale, normativo ed economico, l’interesse
pubblico, che il professionista deve tutelare,
non può consentirgli un comportamento, che non
può che non essere volontario, contrario ai principi
sopra esposti. Ovviamente la sanzione disciplinare
che ne deriva non è frutto di un calcolo matematico,
ma è conseguenza della complessiva valutazione
della gravità dei comportamenti attuati e che violano
i doveri di probità, di dignità e di decoro che
sono propri di ogni attività professionale.
di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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