giovedì 18 maggio 2017

La deontologia professionale

I professionisiti, siano essi iscritti in Ordini, ai sensi dell’art. 2229 cod. civ., ovvero esercitino la propria attività ex lege 14 gennaio 2013, n. 4, svolgono una mansione intellettuale, libera, indipendente e, soprattutto, sociale.
Le regole, alle quali sono sottoposti, sono derivate da una pluralità di fonti, normative e tecniche, finalizzate all’attuazione di valori e di principi universalmente riconosciuti, quali: il rispetto della dignità, della libertà, della salute, della solidarietà degli uomini e per gli uomini, anche alla luce del dettato dell’art. 2 Cost..
Gli amministratori Anaci devono adempiere a tutte le prescrizioni dettate, non solo dal codice civile, ma da ogni norma che inerisca all’attività intellettuale svolta, affinché possano qualificarsi professionisti al pari di ogni altro senza timori riverenziali o, peggio, una sudditanza anche solo psicologica.
Necessita loro, conseguentemente, una vera cultura fondata sull’educazione e sulla conoscenza di differenti e vari saperi, dal diritto all’economia, dalla sociologia alla scienza della sicurezza, latu sensu intesa, per applicare, nel concreto del contesto umano in cui operano, i principi sopra esposti. Non si tratta, quindi, di una più o meno approfondita conoscenza della materia di propria competenza, per esempio, la difesa in giudizio di un imputato per un furto in un supermercato o la gestione delle parti comuni di un condominio, ma della consapevolezza di un comportamento da tenere consono alla dignità della persona, in primo luogo dello stesso professionista, nonché al prestigio della classe professionale che rappresenta. Il venire meno a comportamenti individuali, sia ispirati a valori positivi, sia immuni da qualsiasi critica etica e civile, determina il nascere di una negativa pubblicità, non solo, nei suoi confronti ma, ancora di più, sull’intera classe professionale. Dal coacervo di quanto dedotto, risulta un obbligo morale, oltre che giuridico, previsto in specie dal secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., che il professionista non deve disattendere, per esempio, evitare responsabilità e disonore.
L’Unione Europea tende ad abolire gli Ordini professionali, eccettuati quelli che presentano una rilevanza sociale, come gli Ordini degli avvocati e dei medici, privilegiando l’associazionismo, previsto questo di diritto dalla citata legge n. 4/2013; ma la funzione manifestata da qualsiasi professionista, sia egli ingegnere, avvocato, dottore commercialista o amministratore di condominio, è identica, perseguendo in pari misura la tutela del proprio cliente con integrità e probità, considerata la rilevanza economica e sociale dell’attività da loro svolta, per esempio, un giudizio in cui sia controverso un diritto umano o la gestione di un affare più favorevole per i condomini.
L’onestà intellettuale che deve guidare il comportamento dei professionisti si traduce in un approfondimento scientifico delle questioni che vengono a loro sottoposte, con il dovere di non accettare quelle che eccedono le proprie conoscenze tecniche, traducendosi, in caso contrario, in una incapacità di tutelare adeguatamente il proprio cliente e, quindi, sanzionabili in base a tutti i codici deontologici e di comportamento delle differenti professioni.
Così, per esempio, un amministratore condominiale, con uno studio di non elevata dimensione strutturale, deve rifiutare la proposta di nomina in un super condominio costituito da numerosi palazzi, ovvero un avvocato, puramente civilista, deve rifiutare l’incarico per una causa complessa avanti alla Giurisdizione amministrativa o ancora un dottore commercialista non può assumersi l’onere di una particolare amministrazione straordinaria di una impresa con numerosi dipendenti e consistenti bilanci.
Del resto, non si deve dimenticare il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in tema di tutela dei consumatori, che incentra questa, tra l’altro, sulla sanzionabile pratica di concorrenza sleale tra gli operatori nel mercato a loro danno e sulla trasparenza nei rapporti tra costoro e i professionisti.
Un amministratore, dunque, deve segnalare all’assemblea tutti i rischi che lo stabile condominiale e i suoi impianti, presentano, per esempio, per vetustà o per scarsa manutenzione, sia per assicurarli congruamente con polizze adeguate, sia per programmare gli interventi ritenuti, se non proprio necessari, almeno più che opportuni. Parimenti, un avvocato deve prospettare i rischi di una impugnazione in appello, qualora la sentenza di primo grado sia fondata sul merito e sia immune da vizi logico-giuridici; tipico esempio è costituito da una sentenza che stabilisca che una determinata opera alteri o non alteri le linee architettoniche dell’edificio. E, ancora, un ingegnere deve prospettare la necessità di un’indagine geologica, se la ritenga adeguata, prima di effettuare un’importante ristrutturazione strutturale dell’immobile.
Inoltre il professionista non deve ostacolare o, addirittura, danneggiare il cliente che lo abbia revocato, non consegnando al subentrante la documentazione utile per prosieguo dell’attività gestionale; per esempio, l’avvocato che non consegna tutti gli atti, le lettere scritte e le e-mail della pratica legale, compresa la corrispondenza riservata tra colleghi, ovvero l’amministratore che non consegni il libro dei verbali, il registro dell’anagrafe condominiale, la polizza d’assicurazione dello stabile, i contratti con i fornitori, le raccomandate di messa in mora inviate o ricevute dal medesimo o, ancora, il commercialista che non versi le somme che appartengono al cliente a qualsiasi titolo ricevute.
Infatti, la dignità e il decoro del professionista non si esplicano soltanto verso il proprio cliente, ma anche verso i colleghi con i quali i rapporti, interpersonali o anche meramente professionali, devono essere improntati al reciproco rispetto.
In questo modo è vietato criticare l’operato di un altro collega, soprattutto se a questi si subentri, per esempio, a un amministratore o a un avvocato, revocati rispettivamente dall’assemblea o dal condominio che si patrocinava.
Perciò un amministratore non deve revisionare un rendiconto consuntivo, redatto dal precedente amministratore, se ritualmente già approvato dall’assemblea, sempre che al medesimo non sia espressamente conferito un incarico ad hoc, che non abbia sollecitato; l’avvocato non deve riferire al cliente che la comparsa di costituzione in giudizio presenta gravi lacune difensive, ovvero registrare e far ascoltare a terzi, in viva voce, la telefonata con il collega revocato.
Non solo la dignità de qua impedisce al professionista di accaparrare la clientela con qualsiasi mezzo di propaganda, per esempio, per un amministratore inserire nelle cassette postali volantini riportanti sconti rilevanti sul proprio compenso o per un avvocato fare pubblicità al suo studio prospettando una competenza in una determinata branca giuridica, non posseduta, trattandosi di pubblicità ingannevole.
Infine, si devono rispettare gli organi preposti alla conduzione dell’Ordine o dell’Associazione che, in entrambe le fattispecie, siano stati democraticamente eletti dagli iscritti.
L’ottemperare alle indicazioni e alle prescrizioni impartite allo scopo di valorizzare il loro ruolo e collaborare per l’attuazione dei loro scopi istituzionali, costituisce un preciso onere del professionista che deve fornire ogni informazione inerente alla sua attività che gli venga richiesta. In tale contesto, si innesta il dovere deontologico degli avvocati, iscritti o collaboratori, di ANACI.
Innanzi tutto, questi non devono denigrare il metodo di lavoro e gli elaborati prodotti da Centri Studi ANACI a qualsiasi livello, nazionale, regionale, provinciale; inoltre, devono assicurare, e, comunque, sempre riportare, le tesi sostenute da ANACI, anche se contrarie alla propria opinione e alla prevalente giurisprudenza, purché supportate da rigorosi approfondimenti.
L’avvocato “ANACI”, anche se non associato, opera su due livelli distinti.
Essendo un libero professionista, in ogni senso, nell’ambito del suo studio privato deve consigliare al proprio cliente la migliore difesa, anche se in contrasto con la tesi espressa dal Centro Studi Nazionale: per esempio, non opporsi a un pignoramento del conto corrente condominiale effettuato da un creditore del condominio, considerata sia la plurima produzione giurisprudenziale, seppure di merito, e l’attuale dottrina, sia i costi economici che ne deriverebbero in caso di una sentenza negativa.
Come professionista è libero di intervenire in ogni parte d’Italia, qualificandosi quale avvocato del foro di… .
Se, invece, vuole qualificarsi come membro del Centro Studi ANACI, le ipotesi sono tre:
a) se interviene a eventi organizzati da ANACI, non deve segnalare la presenza ad alcun organo dirigenziale dell’Associazione;
b) se interviene a convegni e a manifestazioni di qualsiasi genere organizzati da enti, da società e via di seguito, differenti, non contrastanti con ANACI, per esempio, una Camera di Commercio, o un Collegio dei Geometri, deve segnalare preventivamente al presidente della propria sede e ai presidenti ANACI di competenza territoriale il proprio intervento;
c) se richiesto di intervenire a convegni o corsi organizzati da Associazioni con le quali l’ANACI è in contrasto, deve declinare l’invito.
Infine, si deve rilevare che, pure nel mutato contesto sociale, culturale, normativo ed economico, l’interesse pubblico, che il professionista deve tutelare, non può consentirgli un comportamento, che non può che non essere volontario, contrario ai principi sopra esposti. Ovviamente la sanzione disciplinare che ne deriva non è frutto di un calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione della gravità dei comportamenti attuati e che violano i doveri di probità, di dignità e di decoro che sono propri di ogni attività professionale.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci 

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