
Con provvedimento del 04 aprile 2017 adottato
dal direttore dell’Agenzia delle Entrate è
stato previsto che, a partire dal 15 maggio
2017, gli interessi di mora sulle somme versate
in ritardo, a seguito della notifica di una cartella
di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti: gli
interessi passeranno, quindi, dal 4,13% al 3,5%
su base annua.
Tale nuova aliquota è stata determinata dalla
Banca d’Italia sulla base delle analisi della media
dei tassi bancari attivi del 2016.
Come noto, gli interessi di mora vengono applicati
da Equitalia tutte le volte in cui la cartella
di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni
prescritti dalla legge, oltre all’innalzamento degli
oneri di riscossione dal 3% al 6% (per i ruoli
consegnati all’Agente di riscossione a partire dal
1° gennaio 2016) o all’innalzamento dell’aggio di
riscossione dal 4,65% all’8%, per i ruoli emessi
dal 01/01/2013 al 31/12/2015.
Al riguardo, si osserva come fino al 31 dicembre
2015 la misura dell’aggio è stata pari al 4,65 delle
somme iscritte a ruolo, nell’ipotesi di pagamento
entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della cartella,
e pari all’8% delle somme iscritte a ruolo più
gli interessi di mora, nell’ipotesi di pagamento
oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall’art. 9
del D. Lgs. n. 159/2015, per quanto riguarda i
carichi affidati al concessionario a partire dal 1°
gennaio 2016, l’aggio è stato di fatto sostituito
interamente dagli “oneri di riscossione”, quale
compenso per il funzionamento del servizio nazionale
di riscossione.
In particolare, per quanto attiene agli interessi di
mora, l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 espressamente
prevede:
“Decorso inutilmente il termine previsto dall’ articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo
degli interessi di mora venga effettuato a partire
dal giorno della notifica della cartella esattoriale
- e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60
giorni previsti per il pagamento – fino al giorno
dell’effettivo pagamento.
Tale provvedimento, del resto, è in linea con quanto
di recente previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 159
del 24 settembre 2015, che testualmente recita:
“Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Di seguito, una tabella relativa alla variazione
temporale del tasso degli interessi di mora nei
vari anni:
Decorrenza Tasso
dal 01/10/2009 6,8358 %
dal 01/10/2010 5,7567 %
dal 01/10/2011 5,0243 %
dal 01/10/2012 4,5504 %
dal 01/05/2013 5,2233 %
dal 01/05/2014 5,14 %
dal 01/05/2015 4,88 %
dal 15/05/2016 4,13 %
dal 15/05/2017 3,5 %
Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi
di mora, si ricorda che, con il Decreto Legge n.
193/2016 il legislatore è intervenuto mediante la
previsione della c.d. “rottamazione” delle cartelle
consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento
delle cartelle i cui ruoli sono stati affidati all’agente
della riscossione dal 2000 al 31/12/2016,
di estinguere il debito al netto delle sanzioni per
omesso versamento e degli interessi di mora.
Da tanto ne discende che, fino al 21 aprile 2017, a seguito della proroga prevista da parte del D.L. n.
36/2017, è possibile aderire alla definizione agevolata
delle cartelle pagando la sola sorte capitale,
ovvero le sole somme relative ad imposte, tributi
locali, contributi previdenziali e assistenziali Inps
e Inail, senza dover versare al contempo gli importi
relativi alle sanzioni ed agli interessi mora.
Infine, si fa presente l’assurdo comportamento del
fisco che, se il contribuente deve avere il rimborso,
l’interesse conosciuto per il ritardo è, di norma, il
2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la
scadenza l’interesse che deve pagare è il doppio,
con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il
contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna
sanzione è prevista a carico del fisco se esegue i
rimborsi in ritardo.
Questa assurda disparità doveva essere eliminata dal
decreto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 159 del
24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, che doveva
essere approvato nel mese di gennaio del 2016.
Speriamo che il suddetto decreto sia approvato in
occasione del Documento di Economia e Finanza
(DEF) e del Piano Nazionale delle Riforme (PNR) che
il Governo approverà martedì 11 aprile 2017.
di Alessandra Rizzelli
Avvocato
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