Visualizzazione post con etichetta riscossione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta riscossione. Mostra tutti i post

martedì 12 dicembre 2017

Fisco: Nuovo module dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione per 'Rottamare' le cartelle

Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e agli sportelli dell’Agenzia, è disponibile il modello DA 2000/17 che recepisce le modifiche apportate al decreto 148/2017 in sede di conversione in legge. Vediamo nel dettaglio le principali novità. 



“ROTTAMAZIONE” PIÙ AMPIA. La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te” (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web. Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento. 

A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17. Relazioni Esterne e Governance Relazioni con i Media 2 

PAGAMENTI A RATE CON NUOVE SCADENZE. Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. 

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata. 



PIÙ TEMPO AI “RESPINTI”. Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c’è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello). Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (faq) e tutte le informazioni utili. 

PROROGA DEI TERMINI. La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (dl 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (dl 193/2016).
Continua a leggere...

martedì 20 giugno 2017

Riscossione: dal 15 maggio 2017 interessi di mora ridotti al 3,5%

Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire dal giorno della notifica della cartella esattoriale e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Con provvedimento del 04 aprile 2017 adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato previsto che, a partire dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora sulle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti: gli interessi passeranno, quindi, dal 4,13% al 3,5% su base annua.
Tale nuova aliquota è stata determinata dalla Banca d’Italia sulla base delle analisi della media dei tassi bancari attivi del 2016.
Come noto, gli interessi di mora vengono applicati da Equitalia tutte le volte in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni prescritti dalla legge, oltre all’innalzamento degli oneri di riscossione dal 3% al 6% (per i ruoli consegnati all’Agente di riscossione a partire dal 1° gennaio 2016) o all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 4,65% all’8%, per i ruoli emessi dal 01/01/2013 al 31/12/2015.
Al riguardo, si osserva come fino al 31 dicembre 2015 la misura dell’aggio è stata pari al 4,65 delle somme iscritte a ruolo, nell’ipotesi di pagamento entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della cartella, e pari all’8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora, nell’ipotesi di pagamento oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 159/2015, per quanto riguarda i carichi affidati al concessionario a partire dal 1° gennaio 2016, l’aggio è stato di fatto sostituito interamente dagli “oneri di riscossione”, quale compenso per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
In particolare, per quanto attiene agli interessi di mora, l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 espressamente prevede:
“Decorso inutilmente il termine previsto dall’ articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire dal giorno della notifica della cartella esattoriale - e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento – fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Tale provvedimento, del resto, è in linea con quanto di recente previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, che testualmente recita:
“Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Di seguito, una tabella relativa alla variazione temporale del tasso degli interessi di mora nei vari anni:
Decorrenza          Tasso
dal 01/10/2009    6,8358 %
dal 01/10/2010    5,7567 %
dal 01/10/2011    5,0243 %
dal 01/10/2012    4,5504 %
dal 01/05/2013    5,2233 %
dal 01/05/2014        5,14 %
dal 01/05/2015        4,88 %
dal 15/05/2016        4,13 %
dal 15/05/2017          3,5 %

Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi di mora, si ricorda che, con il Decreto Legge n. 193/2016 il legislatore è intervenuto mediante la previsione della c.d. “rottamazione” delle cartelle consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento delle cartelle i cui ruoli sono stati affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31/12/2016, di estinguere il debito al netto delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora.
Da tanto ne discende che, fino al 21 aprile 2017, a seguito della proroga prevista da parte del D.L. n. 36/2017, è possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle pagando la sola sorte capitale, ovvero le sole somme relative ad imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi mora.
Infine, si fa presente l’assurdo comportamento del fisco che, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse conosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza l’interesse che deve pagare è il doppio, con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del fisco se esegue i rimborsi in ritardo.
Questa assurda disparità doveva essere eliminata dal decreto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, che doveva essere approvato nel mese di gennaio del 2016.
Speriamo che il suddetto decreto sia approvato in occasione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e del Piano Nazionale delle Riforme (PNR) che il Governo approverà martedì 11 aprile 2017.

di Alessandra Rizzelli
Avvocato
Continua a leggere...

martedì 29 novembre 2016

L’aggio di Equitalia è incostituzionale?

Appare assolutamente ingiustificata la fissazione della misura dei compensi di riscossione a carico del contribuente nella percentuale fissa del 9% delle somme riscosse nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché in misura corrispondente ai costi del servizio.

Sulla costituzionalità o meno dell’aggio esattoriale, negli anni scorsi, la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 480 del 22-30 dicembre 1993 e con l’ordinanza n. 147 del 26 maggio 2015, dichiarando in entrambi i casi la manifesta inammissibilità delle eccezioni sollevate dai contribuenti in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, così come sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Catania e dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Torino e di Latina.
Il problema, però, si è riproposto, giustamente, per l’importanza dell’argomento, soprattutto in un momento di crisi economica come l’attuale, con le ordinanze del 07 luglio 2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016) e della Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 23 novembre 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2016).

In particolare:
  • la Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sez 65 - ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999 Testo Unico delle disposizioni concernenti il sistema della remunerazione per la riscossione dei tributi per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
  • la Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. 29 – ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, Testo Unico delle disposizioni concernenti il sistema della remunerazione per la riscossione dei tributi, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
In proposito, il giudice tributario osserva che il contribuente ha ritenuto illegittimo il compenso di riscossione richiesto nella cartella di pagamento impugnata a titolo di remunerazione del servizio svolto da Equitalia S.p.A. Detto compenso, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999 è pari ad una percentuale dell’importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio, con decreto ministeriale e che attualmente è fissato nella misura del 4,65% dal decreto ministeriale 17 novembre 2006.
Originariamente il pagamento dell’importo controverso era richiesto al debitore solo in ipotesi di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza della cartella di pagamento; con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 262/2006 detto esborso è stato generalizzato, essendo dovuto anche se il contribuente provvede al pagamento nei termini, di modo che, se l’adempimento è tempestivo, il compenso ammonta al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, se invece il pagamento avviene oltre i termini, il compenso aumenta in una misura pari al 9% (oggi ridotto all’8%, ma il problema non cambia).
Da ciò deriva che, a parità di servizio offerto, l’importo del compenso relativo differisce a seconda del valore della lite, in contrasto con l’art. 3 della Carta costituzionale, talché la misura della remunerazione non risulta vincolata all’esercizio di specifiche attività da parte dell’agente della riscossione, come sarebbe ragionevole, ma unicamente all’importo delle somme iscritte a ruolo.
Il giudice tributario, poi, condivide le osservazioni svolte dal contribuente circa l’illegittimità dell’applicazione del regime descritto con riferimento a fatti imponibili che risalgono ad un periodo d’imposta precedente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa in questione (3 ottobre 2006), introdotta dall’art. 2 del decreto legge n. 262/2006. Ciò per la ragione che, da un lato, si ritiene debba operare nel caso di specie il principio di irretroattività delle novelle che introducano pene più gravi per i contribuenti, dall’altro determinandosi la discriminatoria conseguenza che, a fronte di identici fatti imponibili, all’identico periodo d’imposta riferibili, quanto all’obbligo di corresponsione del compenso nella misura stabilita dal mutato tasso percentuale o di quello precedentemente in vigore, i contribuenti si troverebbero di fatto in balia del mero arbitrio dell’amministrazione finanziaria, in grado di unilateralmente incidere su detta misura in dipendenza del momento della notificazione dell’intimazione di pagamento.
Sicché i criteri indicati conducono ad una inevitabile distorsione dell’intero sistema fiscale anche sotto il profilo dell’art. 53 della Costituzione, tale sistema essendo di fatto lasciato all’arbitrio delle agenzie, con la conseguenza che la previsione dei compensi nella misura minima del 4,65%, non collegata ad alcuna capacità contributiva, paventa un danno sia diretto, privando i contribuenti del diritto di dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo l’intensità delle proprie prestazioni lavorative, sia indiretto, determinando una conseguente sfiducia nel sistema fiscale e ostacolando il libero esercizio delle arti e dei mestieri.
Sotto il profilo dell’art. 97 della Costituzione, ossia del buon andamento della P.A., la frattura con il dettato costituzionale si verifica nel momento in cui il compenso risulti dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell’agente della riscossione, a detrito tanto del principio amministrativistico dell’imparzialità e della trasparenza delle scelte della P.A., quanto del principio di natura civilistica della corrispettività delle prestazioni.
La questione di legittimità costituzionale involge, dunque, l’art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 112/1999 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge laddove il compenso viene legato al valore della lite anziché alle prestazioni effettivamente svolte; con l’art. 53 per violazione del principio di capacità contributiva essendo prevista quale compenso per l’attività di riscossione una percentuale fissa sulle somme iscritte a ruolo e con l’art. 97 della Costituzione, la normativa difettando di quei criteri di trasparenza e correlazione con l’attività richiesta e congruità con i costi medi di gestione del servizio, corollari necessari del principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione. In punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice tributario ricorda che la Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993 ha stabilito che la misura dell’aggio deve ritenersi ragionevole (e quindi costituzionalmente legittima) se essa è contenuta in un importo minimo e massimo che non superi di molto la soglia di copertura del costo della procedura. Nello stesso senso, Consiglio di Stato 29 gennaio 2008, n. 272.
Per cui, condividendo i dubbi del contribuente, il giudice tributario ritiene, giustamente, che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall’art. 32, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in vigore dal 29 novembre 2008, per contrasto con gli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, sia rilevante in quanto esso non può essere definito in assenza di una risoluzione della questione di legittimità costituzionale e che tale questione non sia manifestamente infondata alla luce delle considerazioni suesposte.
In punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice tributario rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993 ha già stabilito che la misura dell’aggio deve ritenersi ragionevole (e quindi costituzionalmente legittima) se essa è contenuta in un importo minimo e massimo che non superi di molto la soglia di copertura del costo della procedura.
Il giudice tributario ritiene che la norma debba essere nuovamente valutata sotto un altro profilo. Appare assolutamente ingiustificata la fissazione della misura dei compensi di riscossione a carico del contribuente nella percentuale fissa del nove per cento delle somme riscosse nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché in misura corrispondente ai costi del servizio di riscossione.
I dubbi in ordine alla ragionevolezza della misura dell’aggio sono alimentati, oltre che dalla considerazione che la legge non fissa un importo massimo prestabilito dello stesso, anche dalla constatazione che l’agente, nell’ambito della nuova procedura di riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui alla lett. a) dell’art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, non avrà più neppure l’onere di notificare la cartella di pagamento senza aggravio di relativi costi.
Se a ciò si aggiunge che, a seguito dell’abrogazione a decorrere dal 26 febbraio 1999 dell’obbligo del non riscosso come riscosso (art. 2, comma 1, decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37), l’agente della riscossione non subisce più alcun danno patrimoniale da riparare per effetto dell’inadempimento del contribuente e che il servizio di riscossione coattiva non è più gestito da concessionari privati, ma da un ente pubblico economico, emergono con chiarezza i profili di dubbia legittimità costituzionale dell’attuale disciplina sul punto. Le considerazioni contenute nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, sul costo del servizio pubblico di riscossione, tanto più inducono il giudice tributario a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, del decreto legislativo n. 112/1999.
Nella sentenza n. 59/1987 la Corte Costituzionale ritenne che la scelta del legislatore, seppure discrezionale, non può sottrarsi al sindacato sotto il profilo del buona andamento secondo i canoni della non arbitrarietà e della ragionevolezza della disciplina rispetto al fine indicato nell’art. 97, primo comma, della Costituzione, di tal che, in sede di giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi, la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione può essere invocata allorché si assuma l’arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato nell’art. 97, primo comma, Costituzione (Corte Costituzionale n. 10/1980): per modo che sempre emergono profili di irragionevole applicazione dell’aggio di riscossione anche sugli interessi di mora, sol che si consideri che l’agente della riscossione, in relazione agli importi non pagati tempestivamente dal contribuente, non ha anticipato alcuna somma all’erario.

In sintesi si ripete che:
  • il giudice tributario rileva che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, 1° comma, del decreto legislativo n. 112/1999 è rilevante e non manifestamente infondata atteso che il pagamento dell’aggio è stabilito in misura fissa anziché in misura corrispondente ai costi effettivi del servizio di riscossione;
  • l’irrazionalità normativa deriva dalla circostanza che detta misura non assicura che la gestione del servizio sia volta soltanto alla copertura dei costi;
  • il dubbio di incostituzionalità si consolida poi laddove viene configurato l’obbligo del pagamento pur in assenza di specifici criteri di determinazione del costo di tale servizio;
  • l’obbligo dell’aggio può ritenersi ragionevole e coerente allorché la misura corrisponda al costo effettivo della prestazione, mentre deve ritenersi ingiusto, penalizzante e costituzionalmente illegittimo per l’assenza di un tetto minimo e massimo alla misura dei compensi;
  • tale sistema fa risaltare l’incostituzionalità della previsione di una qualche forma di riequilibrio per effetto del d.l. n. 201/2011;
  • la disciplina previgente appare quanto mai irragionevole poiché il compenso di riscossione costituisce il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi: deve ritenersi del tutto arbitraria la determinazione della misura di tale compenso a carico del contribuente nella percentuale fissa del nove per cento (oggi otto per cento) delle somme iscritte a ruolo, non essendo quest’ultima in alcun modo ancorata ai costi effettivi e giustificati di gestione sostenuti dall’agente della riscossione (e ciò contrasta con l’art. 97 della Costituzione per la manifesta irrazionalità).
La questione di legittimità costituzionale involge, dunque, l’art. 17, 1° comma, del decreto legislativo n. 112/1999 per contrasto con l’art. 3 per la violazione del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge laddove il compenso viene correlato al valore della lite e con l’art. 97 relativo al principio di buon andamento della P.A., difettando di quei criteri di trasparenza e correlazione con l’attività richiesta e congruità con i costi medi di gestione del servizio (che rappresentano i corollari necessari del principio di buon andamento sancito dall’art. 97, primo comma, Costituzione), per manifesta illogicità.
Mentre l’impossibilità di accedere a correttivi interpretativi “costituzionalmente orientati” tanto più rende necessario l’approdo della questione all’esame di costituzionalità.
Se infatti tra i poteri del giudice tributario vi è quello, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546/92, di disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, cionondimeno, detto potere non può estendersi a norme di rango ordinario, per cui il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma costituzionalmente corretta non offre altra soluzione se non quella di un intervento del giudice delle leggi per l’impossibilità di individuare una interpretazione adeguatrice che possa correggere (in sede interpretativa ed applicativa) l’art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è consigliabile che i contribuenti ed i difensori tributari eccepiscano l’incostituzionalità dell’aggio oppure, nelle controversie pendenti in tema di riscossione, chiedano la sospensione dei giudizi in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Anche se non si può fare una previsione sull’orientamento della Corte, bisogna rilevare che non sarà cosa facile salvare l’aggio e riconoscerne la costituzionalità, malgrado l’espediente dell’inammissibilità.

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce 
Continua a leggere...

mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI

La “novella” introduce (nell'art. 1129 c.c.) l’obbligo per l'amministratore di attivare la riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovere che va collegato all'ulteriore obbligo (ex art. 1130 c.c.) di presentazione del bilancio entro 180 giorni (più precisamente, si tratta dell’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio redatto).

La "nuova" norma recita, “salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

L’obbligo, quindi, sussiste normalmente, a meno che l’amministratore non sia esonerato per espressa dispensa da parte dell’assemblea.

Sul punto, può sinteticamente evidenziarsi che:
  1. non viene precisato il significato della locuzione “chiusura e esercizio”, potendosi, nel concreto, riferire sia alla scadenza meramente temporale (per esempio, il 31 dicembre di ogni anno), sia all'approvazione assembleare del relativo rendiconto finale (certamente successivo). Non soccorre, sul punto, nemmeno il richiamo al procedimento ex art. 63 disp. att. c.c. (ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) in quanto, per pacifica giurisprudenza, tale procedura può essere attivata sia in base al bilancio “preventivo” sia in base a quello “consuntivo”. Probabilmente, per non svuotare di significato la norma, il termine va correlato con quello, anch’esso semestrale, di presentazione del bilancio (ex art. 1130 c.c.), con la conseguenza che i due termini sono concepiti come successivi l'uno all'altro: 6 mesi per la presentazione del bilancio, ulteriori 6 mesi per avviare la riscossione.
  2. Nulla viene detto in ordine alla delibera che “dispensa” l’amministratore dalla riscossione forzosa entro sei mesi, né della necessità di un particolare quorum. Ne deriva che, in base ai principi generali, la delibera potrà essere a maggioranza ordinaria (cioè, in base all'ordine di convocazione) quando si riferisce ad una “dispensa” specifica (per esempio, relativa ad una determinata “annualità” di gestione), oppure dovrà raggiungere i quorum qualificati previsti per l’approvazione del regolamento di condominio qualora preveda una dispensa valevole “per sempre”. In ogni caso, sembra inammissibile, in base ai principi generali, una “dispensa” dell’assemblea che riguardi solo alcuni condomini (per evidente sperequazione nel trattamento dei diritti/obblighi nei confronti degli altri), mentre certamente possibile è una “dispensa” riferita solo a determinati esercizi di bilancio o a solo determinati costi (ma valevole per tutti i condomini).
  3. Nulla è detto sulla derogabilità della norma, se, cioè, sia possibile che l’assemblea preveda un particolare “regolamento” della riscossione, per esempio disponendo ab origine che la “dispensa” valga per crediti fino ad un certo importo, o, per esempio, prevedendo che il termine massimo di riscossione sia diverso. Peraltro, sul punto, non appare ostativo il disposto del penultimo comma dell'art. 1138 c.c. che include l’’art. 1129 c.c. tra le norme c.d. “inderogabili”, sia perché la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto un certo margine operativo (rectius, “regolamentativo”) anche in questi casi, sia perché sussiste comunque la possibilità di adottare una clausola regolamentare all'unanimità (vale a dire, con valore contrattuale). Sul punto, si potrebbe affermare che vista la discrezionalità che la norma attribuisce all'assemblea, questa può essere esercitata anche prevedendo particolari regole di riscossione.
  4. La norma sembra implicitamente disconoscere qualsiasi effetto (su tale obbligo di riscossione) della c.d. “gestione straordinaria” (nel concreto delle amministrazioni condominiali, attuata in parallelo a quella “ordinaria” e riguardante, di solito, le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio) che abbia tempi e modi diversi rispetto al normale esercizio di bilancio. Anche in questi casi, secondo l’art. 1129 c.c. il momento da cui decorre l’obbligo di riscossione non potrà che essere quello generale dell’intera gestione.
  5. Non vengono neppure precisate le conseguenze di un eventuale “inadempimento” da parte dell’amministratore (all'obbligo di riscossione forzosa entro sei mesi). Ne deriva che, in applicazione dei principi generali, il medesimo sarà tenuto al risarcimento del danno, che (data la natura dell’obbligo violato) non potrà che consistere negli eventuali esiti dannosi che possano derivare dall’omissione o dal ritardo.
  6. In ogni caso, l’obbligo dell’amministratore è rafforzato mediante la previsione di un’apposita ipotesi di “revoca” ai sensi dell’art. 1129 c.c..

Continua a leggere...

Spigolature sulla riforma del condominio: la ripartizione delle spese e la riscossione

Il titolo della presente relazione rimanda ad una rubrica della notissima rivista “La Settimana Enigmistica”, costituita da un “Catalogo” di vari aneddoti, sovente riguardanti fatti non meno che singolari. Il termine si addice perfettamente alla materia delle spese (nel duplice aspetto della “ripartizione” e della “riscossione”) analizzata con specifico riferimento a quello che è stato l’intervento modificativo/integrativo operato dalla recente riforma del condominio (legge n. 220/2012, e successive modifiche ed integrazioni, in vigore dal 18 giugno 2013).
In via generale, si può dire che la novella ha lasciato totalmente inalterato il meccanismo giuridico della ripartizione delle spese, ed è intervenuta in maniera molto limitata sugli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.. Relativamente al rimanente testo codicistico riguardante la normativa condominiale (artt. 1117>1139 c.c.) è andata “spigolando” qua e la, inserendo disposizioni che seppur finalizzate alla regolamentazione di altri e differenti ambiti della disciplina, sono comunque in grado di produrre effetti in materia di spese.
Come prima cosa, c’è da chiedersi il perché di questo mancato intervento sulla materia delle spese, in quanto la circostanza non può che avere un significato sia dal punto di vista interpretativo/applicativo, sia rispetto alla valutazione della disciplina che ne risulta. Tra l'altro, questa “omissione” appare confliggente con la “puntigliosità” che la riforma ha rivelato in altri casi (si pensi alla ripetuta sostituzione di termini con meri “sinonimi”). Viene, quindi, da chiedersi se si tratta del “sintomo” di un certo timore reverenziale dell’odierno legislatore nei confronti di quello del 1942, oppure se costituisce un’implicita ammissione del “buon funzionamento” del sistema di ripartizione previsto originariamente dal codice, oppure, ancora, se non sia prova del fatto che, in materia di ripartizione, non v’era necessità di cambiamenti e/o di aggiornamento normativo. Rimane il fatto che la novella ha sostanzialmente ignorato tale gruppo di norme (artt. 1123>1126 c.c.) (concentrandosi, sotto altro verso, sullo specifico aspetto della riscossione).
Fatta questa premessa, è quindi opportuno puntualizzare ciò che non è cambiato nella materia de qua; e in tale ottica, può dirsi che:
a) è rimasto inalterato il meccanismo di ripartizione previsto dall'ar t. 1123 c.c.;
b) e quindi, risultano confermate: la ripartizione di “default” a millesimi di proprietà (1° comma);
c) la ripartizione (in subordine) in base all'uso (2° comma);
d) la ripartizione per “gruppo” ristretto di condomini (3° comma), al cui interno si applica l’ulteriore criterio a millesimi di proprietà oppure in base all'uso (con riferimento al 1° o al 2° Comma, a seconda dei casi);
e) ed anche la possibilità che una “diversa convenzione”, in deroga pattizia a quanto sopra, stabilisca ripartizioni “personalizzate” (diverse da quelle “legali”).

Da siffatta impostazione, deriva la totale conferma di alcuni principi fondamentali, acquisiti da decenni di interpretazione giurisprudenziale, tra i quali:
1) la ripartizione a millesimi costituisce criterio “di riferimento”, ritenendosi, per esempio, del tutto incongruente col sistema di ripartizione previsto dal codice l'attribuzione degli oneri condominiali “in parti uguali” tra i partecipanti (nonostante i condomini nel concreto, sovente, attribuiscano un incondizionato gradimento a tale soluzione, e nonostante qualche arresto giurisprudenziale abbia stimato ammissibile tale ripartizione: si pensi alle pronunce sulla ripartizione delle spese per l’antenna centralizzata e per il citofono; nonché alla prassi generalizzata - ma non corretta - di ripartizione del compenso per la redazione delle tabelle millesimali secondo una quota identica per ogni appartamento).
2) La particolare individuazione dell’ambito delle facoltà dell’assemblea in merito alla ripartizione delle spese, secondo cui i relativi poteri sono assai circoscritti (molto più che in altri aspetti delle possibili decisioni di gestione). La giurisprudenza, infatti, ha precisato che l’assemblea condominiale, con le sue deliberazioni (di ripartizione), non può sovrapporsi al dettato legale, ma deve, invece, uniformarsi ai vincolanti criteri previsti dal codice, limitandosi alla verificazione ed all’applicazione in concreto dei canoni fissati dalla legge, e non ha la facoltà di introdurre deroghe ai medesimi, in considerazione del fatto che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono derivare soltanto da una convenzione (contrattuale) cui egli aderisca (cfr. Cass. 19 marzo 2010, n. 6714; Trib. Torino 18 maggio 2005, n. 3356; Trip. Genova 9 novembre 2004, n. 4197; Trib. Bologna 25 maggio 2004, n. 1591; Trip. Napoli 5 aprile 2004, n. 3929; Trib. Bologna 22 gennaio 2004, n. 264; Cass. 5 novembre 2001, n. 13631, Cass. 15 marzo 1995, n. 3042; Cass. 3 maggio 1993, n. 5125; Cass. 19 novembre 1992, n. 12375; Cass. 21 maggio 1987, n. 4627; Cass. S.U. 5 maggio 1980, n. 2928).

Nel Concreto, l'assemblea quando provvedere ad attribuire una spesa deve:
  • individuare il criterio che la legge prevede per la specifica ripartizione;
  • applicarlo al caso concreto.
Sul punto, varrebbe la pena di svolgere una rapida riflessione sul ruolo dell'amministratore il quale, in merito alla ripartizione delle spese e nella prassi generalizzata, ha assunto, a sommesso avviso di chi scrive, una veste eccessivamente propositiva.
Spesso (se non sempre) accade che, autonomamente e direttamente, presenti una ripartizione già “confezionata” all'assemblea la quale, per prassi, sostanzialmente la ratifica/approva cosi com’è. Tuttavia, secondo l'impostazione del codice relativa all'individuazione della ripartizione della specifica spesa, quella dell'amministratore è solo una “proposta” (di deliberazione) e nulla di più, ed invece è (o meglio, dovrebbe essere) l’assemblea che procede ad individuarla tra le tante possibili. Non deve sfuggire che da tali iniziative dell’amministratore (nel caso in cui la conseguente delibera sia invalida) si potrebbe anche far scaturire una qualche forma di sua responsabilità (quanto meno professionale).
3) Proprio con riferimento all’ambito dei poteri dell’assemblea in materia di ripartizione delle spese, risulta assolutamente confermata la totale esclusione dall’ambito delle sue prerogative decisionali della possibilità di deliberare sulla ripartizione delle c.d. (e “presunte”) spese personali. Si pensi, innanzitutto, ai costi per il rifacimento dei balconi in sede di manutenzione straordinaria dell’edificio (sul punto, cfr. la recente Cass. 9 ottobre 2014, n. 21343), oppure alle spese del compenso del legale/avvocato del condominio in sede di procedimento di riscossione coattiva del credito per oneri condominiali.
4) In funzione dell'applicazione del comma 3 dell’art. 1123 c.c. - norma, come detto, anch’essa inalterata - risulta confermato il riconoscimento del fenomeno del c.d. “condominio parziale” in base al quale, sia la competenza decisionale, sia l’onere di sostenere separatamente le spese per la gestione e la conservazione della parte comune va riferita/o ad un gruppo ristretto di condomini. Sul punto, in particolare, può evidenziarsi che, nell'art. 1117 c.c., per la prima volta in maniera espressa, viene richiamato (e quindi apprezzato) dalla “riforma” il concetto di “destinazione”, che costituisce proprio il criterio di attribuzione della “proprietà parziale” all'interno del condominio.
5) Altrettanto confermato è il criterio di valutazione del grado dell'eventuale invalidità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese. Rimane pertanto inalterato il criterio di distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili in tale materia, che va individuato con riferimento a quanto affermato dal noto pronunciamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 7 marzo 2005, n. 4806), secondo cui, stante le predette circoscritte facoltà attribuite all'assemblea, si verifica un’ipotesi di nullità nel caso della delibera che modifica i criteri di spesa previsti dall'art. 1123 c.c., mentre si verte in ipotesi di annullabilità nell'eventualità della ripartizione errata (solo) nel concreto (tra le molte conformi, si vedano, da ultime, Trib. Milano 11 febbraio 2014, n. 2010, Cass. 21 maggio 2012, n. 8010).

Il principio è piuttosto “astratto” e risulta riportato tralatiziamente in quasi tutte le sentenze in materia, tuttavia, analizzando il “fatto” delle relative sentenze, qualche esplicazione in xiii e possibile ottenere, e cioè che:
a) innanzitutto, non è rivelatrice la “lesione” che si verifica per ingiusto addebito di spesa a carico di un condomino (perché si tratta di una circostanza che sempre si verifica). Quindi il pregiudizio del diritto soggettivo a carattere patrimoniale non è rivelatore del grado di invalidità della deliberazione che approva l’errata ripartizione;
b) ogni volta che, esplicitamente o implicitamente, si adotta a maggioranza una ripartizione in deroga ai criteri legali, la deliberazione sarà affetta da nullità e non “semplicemente” da annullabilità (è il caso, per esempio, dell'adozione di un criterio previsto dalla legge per una fattispecie diversa - si pensi ai canoni dell'art. 1125 c.c., adottati in luogo di quelli dell’art. 1126 c.c. - oppure al caso dell’approvazione di una ripartizione per quote uguali) (Cfr. Cass. 14 giugno 2013, n. 15402, Cass. 19 marzo 2010,n. 6714, Cass. 16 febbraio 2001, n. 2301, Case. 8 gennaio 2000, n. 126. Peraltro, è nulla anche la delibera con cui, a maggioranza, vengano stabiliti interessi moratori a carico dei condomini in ritardo con i pagamenti: cfr. Cass. 30 aprile 2013, n. 10196);
c) al contrario, un’errata applicazione “in concreto” di un criterio legale di ripartizione determinerà la mera annullabilità della relativa delibera (come avviene, per esempio, nel caso di erronea esclusione di uno o più condomini dalla ripartizione; o di erronea ricomprensione di costi attinenti ad altre poste all'interno di una ripartizione basata su di un corretto criterio legale) (Cfr. Cass. 14 gennaio 2009, n. 747; Cass. 27 aprile 2005, n. 8732; Cass. 8 giugno 1993, n. 6403. Sull'errata inclusione e/o esclusione di uno o più condomini dalla ripartizione di spesa l’orientamento della giurisprudenza è meno “armonico”. Infatti: per la nullità in caso di errata inclusione, si veda Cass. 3 ottobre 2013, n. 22634).
Sempre nell'ambito delle “conferme” che ci vengono dalla riforma in materia di ripartizione delle spese.
6) Vanno ricordati soprattutto l’art. 1125 e l'art. 1126 c.c. che, proprio in materia di ripartizione delle spese regolavano (e regolano) la fattispecie delle “volte, soffitti e solai e, soprattutto, quella del lastrico solare esclusivo”. Per tali due norme va confermata anche la sterminata giurisprudenza precedente alla riforma che ha analizzato con minuzia le due fattispecie arrivando a regolarne quasi ogni possibile aspetto. In merito all'applicazione prevista dall'art. 1126 c.c., sembra opportuno cogliere quì l’occasione di richiamare la recente Cass. 13 giugno 2014, n. 13526, la quale con riferimento ai danni da infiltrazioni provenienti da lastrico solare di proprietà o uso esclusivo - non dipendenti da fatto imputabile al solo utilizzatore - si chiede (o meglio trasmette il quesito alle Sezioni Unite) se debba configurarsi un ipotesi di inadempimento di un obbligazione (art.1126 c.c.) oppure un caso di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
7) Risulta inalterato anche l’art. 1132 c.c. sul c.d. dissenso alle liti che permane regolato come per il passato (in ordine all'estraneazione del condomino dissenziente rispetto al solo pagamento delle spese liquidate a controparte).
8) Inalterato anche l’art. 1121 c.c. in ordine alla possibilità della separazione della spesa nel caso di innovazioni “gravose e/o voluttuarie”, i cui costi devono essere ripartiti tra i soli condomini che aderiscono alla realizzazione dell’opera.
Sul punto, va quindi confermata tutta la giurisprudenza precedente alla riforma che (sempre con sostanziale riferimento alla ripartizione delle spese) aveva affermato che:
  • ai condomini “non partecipanti” va attribuito un vero e proprio “diritto” (potestativo) al subentro successivo;
  • costoro sono però obbligati al rimborso della quota parte a loro attribuibile (come se avessero partecipato ab origine);
  • in tale ultimo caso, è necessario calcolare sia il deprezzamento di valore del bene o dell’impianto oggetto di innovazione, sia i costi sostenuti dagli originari installatori per la conservazione dell’opera;
9) Dovrebbe considerarsi ancora del tutto applicabile il fenomeno della prescrizione del credito condominiale (con conseguente liberazione del singolo condomino rispetto al pagamento), recentemente ribadita dalla Suprema Corte (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4489, in conferma della precedente Cass. 28 agosto 2002, n. 12596) per la quale si applica il §4 dell'art. 2948 c.c., riguardante le spese di natura periodica, con conseguente prescrizione quinquennale.
Da porre attenzione al fatto che da tale principio dovrebbe derivare che nel caso di spese straordinarie, la cui necessità è improvvisa ed imprevedibile (e che, quindi, non hanno una cadenza periodica costante) il periodo prescrizionale (“ordinario”) è di dieci anni ex art. 2946 c.c., il tutto senza dimenticare la critica assai argomentata che di tale affermazione ha fatto un'autorevole dottrina (Izzo), la quale ha affermato l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione in ambito condominiale (in considerazione del fatto che “fintanto che sussista l'attualità dell’adempimento dell’obbligazione che fa capo ai condomini per le spese riguardanti le cose comuni, appare fuori luogo configurare la cessazione dell’obbligo di contribuzione per prescrizione”).
Tuttavia, la fattispecie va ora (dopo la “riforma”) ricollegata all'obbligo di riscossione entro sei mesi introdotto dalla riforma che dovrebbe, se rispettato, bypassare qualsiasi prescrizione.
10) Per quanto riguarda I'art. 1134 c.c. riguardante le spese anticipate dal singolo condomino, la novella è (apparentemente) intervenuta in due punti:
a) sulla rubrica, nella quale il concetto di “spese fatte dal condomino” è stato sostituito con “gestione di iniziativa individuale”;
b) nel corpo della norma, dove l'iniziativa del singolo che “ha fatto spese per le cose comuni” è stata diversamente indicata come quella di assunzione della gestione di tali cose.
La modifica sembra voler ampliare il concetto di attività posta in essere dal singolo che transita dalla mera effettuazione di spese al più esteso concetto di attività di gestione. Gli effetti concreti di tale cambiamento testuale, tuttavia, appaiono completamente frustrati se si pensa che il diritto affermato resta sempre e solo quello al rimborso, elemento che non può che riferirsi, anche dopo la riforma, alle spese anticipate dal singolo. Rimane inalterata la condizione dell’“urgenza” come requisito imprescindibile per ottenere, appunto, detto rimborso, con relativo onere della prova che grava, ovviamente, sul richiedente (cioè sul condomino che, nell’interesse comune, ha anticipato la spesa) (Cfr., pacificamente, Cass. 19 dicembre 2011, n. 2751 9, Cass. 12 ottobre 2001, n. 21015; Case. 23 aprile 201 0, n. 9743, Case. 10 agosto 2009, n. 18192; Cass. 19 luglio 2007, n. 16075, Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2006, n. 2046, Trib. Roma 17 gennaio 2006, n. 1260, Case. 22 giugno 2005, n. 13371, Trib. Roma 7 marzo 2005, n. 7679, Cass. 8 marzo 2003, n. 3522, Cass. 26 marzo 2001, n. 4364; Cass. 4 agosto 1997, n. 7181).
11) La riforma integra il testo dell’art. 1118 c.c. considerando espressamente l’ipotesi del c.d. distacco unilaterale dall'impianto centralizzato per il riscaldamento, e, stimando ammissibile l’ipotesi, ne regola le conseguenze sulla partecipazione alle spese come segue: “il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Il testo adottato appare una conferma (quasi una riproduzione) dei principi di diritto affermati dal giudice di legittimità (cfr., da ultime tra le molte conformi, Cass. 30 aprile 2014, n. 9526, Cass. 31 luglio 2012, n. 13718; Cass. 31 maggio 2012, n. 8750, Case. 3 aprile 2012, n. 5331; Cass. 29 settembre 2011, n. 19893, Cass. 27 maggio 2011, n. 11857), risultando comunque da sottolineare i seguenti aspetti:
  • la riforma conferma che il condomino che si distacca resta comunque tenuto al pagamento di tre generi di costi: a) spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, b) spese per la sua conservazione (quindi, anche spese ordinarie); C) spese per l’eventuale messa a norma; rimanendo in pratica da escludere solo le “spese di esercizio”;
  • viene stabilita una condizione impeditiva al distacco consistente nell'assenza di notevoli squilibri di funzionamento, ponendosi il problema non solo della valutazione in sede giudiziale di tale “quantità”, ma anche del fatto se siano consentiti (e, quindi, da tollerarsi) squilibri non notevoli.
Se quelle finora accennate sono le “conferme” presenti nel testo della riforma relativamente al “sistema” di regole previsto dal codice per la ripartizione delle spese condominiali, un rapido accenno va fatto alla (sola) vera modifica prevista in tale materia che è quella effettuata sull'art. 1124 c.c..
A tale proposito, va evidenziato che la novella colma una (nota) lacuna testuale inserendo anche i costi per l’impianto di ascensore nella ripartizione prevista per le scale.
L’estensione del disposto dell’art. 1124 c.c. anche a tale impianto (e cioè della ripartizione metà per millesimi e metà per altezza), conferma l’identica ratio applicabile (alle scale e, appunto, anche all'ascensore) che si fonda sul maggior logorio della parte comune determinato dall'accesso ai piani superiori.
L'intervento della novella è perfettamente conforme ad una giurisprudenza (che in precedenza era a dir poco definitiva) secondo cui l'art. 1124 c.c. va applicato per analogia (e, come detto, per identica ratio) alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente (Cfr., tra le ultime, Cass. 17 febbraio 2005, n.3264, Trib. Salerno 10 settembre 2010, Trib. Bari 14 giugno 2010, n. 2123; Trib. Salerno 3 novembre 2009; App. Milano 21 febbraio 2006, n. 76).
Più rilevante (sempre con riferimento all'art. 1124 c.c.) e il cambiamento del concetto di “ricostruzione” con quello di “sostituzione” che, a ben vedere, risolve definitivamente il problema della ripartizione applicabile al caso della “sostituzione integrale” dell’impianto di ascensore già esistente (nel concreto, disposta solitamente per antieconomicità delle continue riparazioni). Per detta ipotesi la giurisprudenza non è riuscita nel passato a fissare un criterio definitivo di ripartizione (se, quindi, si dovesse applicare il comma 1 dell’art. 1123 c.c. - a millesimi - oppure l’art. 1124 c.c. - sostanzialmente, in base all'uso), trovandosi un po’ a metà tra la manutenzione e l’installazione ex novo. La riforma compie una chiara “scelta di campo” prescrivendo l'applicazione del secondo criterio e dando, certamente, un contributo alla deflazione del contenzioso sul punto (anche se, a ben vedere, in tal modo determinando un certo aggravio di costi per i proprietari dei piani superiori, soprattutto per quelle componenti di spesa che, pur facendo parte della sostituzione integrale, non dipendono dall'utilizzo dell'impianto e quindi dall'altezza). In ogni caso, può dirsi che rimane valida, ed estranea a questa ipotesi di “sostituzione” integrale dell'impianto, quella giurisprudenza che ha diffusamente affermato la necessità di ripartizione a millesimi (comma 1, art. 1123 c.c.) per le spese di “messa a norma” e/o “adeguamento” dell’impianto (cioè quelle determinate dall'entrata in vigore di “nuove” normative tecniche).
Infatti, è sempre stato pacifico che “le spese per l’adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE non rientrano tra quelle previste dall'art. 1124 c.c., poiché non dipendono da interventi correlati con l’intensità dell’uso, con la vetustà, con guasti accidentali: ne discende che esse vanno ripartite in base ai valori di proprietà delle unità immobiliari (cfr. Trib. Taranto 23 maggio 1996; nonché le conformi Trib. Parma 29 settembre 1994, n. 859; e Trib. Bologna 2 maggio 1995, n. 685). Principio altrettanto pacifico è quello per cui nell'ipotesi d’installazione ex novo dell'impianto dell'ascensore (prima non esistente) trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino) (cfr., fra tante conformi, Cass. 25 marzo 1999, n. 2833, Cass. 16 maggio 1991, n. 5479).
Analizzate le “conferme” della riforma (sulla materia della ripartizione delle spese), e le scarne modifiche espresse della relativa disciplina, è opportuno ora affrontare quelle che sono le “novità” che in tale ambito derivano (in maniera sostanzialmente indiretta) come effetti di altre “modifiche” che il legislatore adotta per altri aspetti della normativa condominiale.

Continua a leggere...

sabato 20 febbraio 2016

Le (false) novità della riforma


Proseguendo nell'analisi avviata col precedente articolo “Le (vere) novità della riforma”, riguardante la portata e gli effetti della c.d. riforma del condominio (di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” -in G.U. 17 dicembre 2012, n. 293- modificata ed integrate dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 -in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300- quest'ultimo convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 -in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43) sul “vecchio” articolato del codice civile, nel presente testo sarà svolto un approfondimento sulle nuove norme introdotte dalla novella che -nonostante siano state (o meglio, appaiano) approvate ex novo- in realtà non presentano un effettivo carattere di novità.
Infatti, come da molti commentatori è stato evidenziato, la riforma nel modificare ed integrare la disciplina condominiale prevista dal codice civile del 1942, oltre ad altre differenti e pur presenti modalità, ha ampiamente riprodotto i principi che la giurisprudenza precedente aveva (da tempo) riconosciuto come validi ed applicabili, con ciò sostanzialmente introducendo, sotto la forma legislativa, norme che, in pratica, erano già applicate in via interpretativa all'atto della regolamentazione concreta delle fattispecie reali.

Da ciò deriva, innanzitutto, un problema: se il principio riprodotto sotto forma di articolato del codice civile era già (pacificamente) applicato in precedenza rispetto alla riforma, non può conseguentemente affermarsi che, per le relative norme, vi sia un effettiva “entrata in vigore” (al 18 giugno 2013, data prevista per la legge n. 220/2012). In altri termini, per le false novità della riforma e, soprattutto, per i rapporti ai quali le (apparenti) “nuove” norme si riferiscono, non sarà possibile differenziare la disciplina ante/post novella, non potrà dirsi che con detta legge vengono previsti per la prima volta nuovi diritti e/o nuove “facoltà”, e, in definitiva, la “nuova” disciplina non potrà essere qualificata come vera e propria riforma ma semmai come un testo unico di mero compendio di una disciplina derivante da una pluralità di fonti. Quelle che seguono, in ogni caso, possono essere individuate come le false novità della riforma del condominio (presupponendo che devono escludersi da questo ambito quelle parti dell’articolato che sono rimaste inalterate e che derivano direttamente dal codice del 1942).
di Luigi Salciarini
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: ASSEMBLEA




Sempre con riferimento alla procedura assembleare, il legislatore della riforma richiama e riproduce la giurisprudenza già edita ante legge n. 220/2012, quando:
  • prevede (art. 66 disp. att. c.c.) che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”, richiamando l'interpretazione secondo cui nel caso della mancata convocazione (e, quindi, della violazione del disposto del comma 6 dell’art. 1136 c.c.), il condomino potrà riferirsi solo alla sua posizione giuridica, non potendo lamentare il difetto di invito con riferimento agli altri partecipanti. In più sintetici termini, la mancata convocazione potrà essere eccepita solo dal condomino pretermesso, ciò perché, stante quanto previsto in materia di annullabilità dei negozi plurilaterali, solo la parte nei cui confronti l’atto sia destinato a spiegare i propri effetti può essere considerata legittimata a domandarne l’annullamento (cfr., in riferimento al disposto dell’art. 1441 c.c., Trib. Salerno 9 febbraio 2010; Trib. Roma 22 luglio 2009, n. 16285, Trib. Bari 17 gennaio 2008, n. 141, Trib. Bari 23 maggio 2005, n. 1122);
  • precisa (sempre art. 66 disp. att. c.c.) che “l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima” (cfr, negli stessi termini, Cass., n. 196/1970, nel senso che non debbano trascorrere necessariamente 24 ore, ma che la seconda riunione deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo);
  • e quando prescrive (ancora art. 66 disp. att. c.c.) che “l’amministratore ha facoltà di fssare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi” (cfr., esattamente in questi termini, Cass. n. 4846/1988).


Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: ORDINE DEL GIORNO


All'interno del testo dell’art. 66 disp. att. c.c. (riguardante l’attività di convocazione dell’assemblea), la “novella” inserisce la puntualizzazione per cui “l’avviso di convocazione” deve contenere “specifica indicazione dell’ordine del giorno”. A primo avviso sembrerebbe un quid pluris rispetto al passato, come se la "specificità" prevista costituisse la richiesta di un maggior "dettaglio" nella compilazione del citato elenco di argomenti posti in discussione e deliberazione. In realtà, proprio il termine “specifico” richiama pedissequamente (e testualmente) la precedente giurisprudenza che operava una contrapposizione con “analitico”. In termini più pratici, sul punto può affermarsi che con riferimento alla compilazione dell’ordine del giorno, l'avviso di convocazione deve contenere tanti “argomenti” quanti sono quelli previsti per la riunione (cfr. Cass. n. 21449/2010, n. 5452/2007, n. 14560/2004, n. 13763/2004, n. 3634/2000), ma non deve necessariamente specificare tutti i possibili elementi della futura delibera (cfr. Cass. n. 11677/1993).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: RISCOSSIONE DEGLI ONERI


Con effetti giuridici concreti sostanzialmente inesistenti (ma non proprio innocui, invece, dal punto di vista dell'innesco di una possibile conflittualità interna al fabbricato), la “riforma” ha introdotto la precisazione per cui l’amministratore per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, “senza bisogno di autorizzazione” da parte di quest’ultima, “può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. Tale facoltà era pacificamente riconosciuta in passato (cfr. Cass. n. 1442/1990), e non può invece dirsi scaturente (solo) dall'entrata in vigore della legge n. 220/2012. Sul punto, pero, non va dimenticato che, anche nel caso in cui l'amministratore abbia la facoltà discrezionale di agire in giudizio, il medesimo può sempre sottoporre all'esame (e alle decisioni) dell’assemblea quelle iniziative per le quali, a rigore, non avrebbe necessità di autorizzazione (cfr. Cass. n. 3024/1975, per la quale ciò potrebbe anche avvenire “per vincere la resistenza dei condomini o per sgravio di responsabilità”).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: REGOLAMENTO


Anche in questo caso, e nonostante l’eclatante battage suscitato nel mezzi di informazione, nessuna novità per il “divieto di divieto” relativo alla detenzione di animali domestici riferibile ai regolamenti condominiali di natura assembleare (e, quindi, approvati a maggioranza). Una copiosa e conforme giurisprudenza di legittimità era già in passato giunta placidamente alla convinzione che una tale prescrizione, per essere valida e vincolante, avrebbe dovuto essere approvata con l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. In altri termini, per pacifica interpretazione, tale divieto (“le norme del regolamento non possono vietare”) non vale per i regolamenti contrattuali, i quali sono in grado di spingersi, con le loro pattuizioni, a modificare/integrare quanto previsto dalla legge (nel rispetto dei diritti indisponibili).

Infatti, "l'art. 1138, ultimo comma, c.c., secondo cui i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti dei condomini, si riferisce ai regolamenti approvati a maggioranza, non già a quelli approvati da tutti i condomini, i quali hanno valore contrattuale e, come tali, ben possono contenere limitazioni ai poteri dei condomini stessi e ai loro diritti sui beni comuni ed anche individuali, traendo validità ed efficacia dal consenso degli interessati, purché espresso nella forma richiesta in relazione alla natura di ciascuna limitazione, onere o servitù che si viene ad imporre" (cfr., in tali termini, Cass. n. 1195/1987; nonché, per Io specifico della detenzione degli animali, Cass. n. 3705/2011 e n. 12028/1993).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: AMMINISTRATORE


A fronte dell’invasiva trasformazione della disciplina sull'amministratore operata dalla riforma attraverso un radicale cambiamento degli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., è possibile rinvenire alcune false novità anche in tale ambito.

Andando sinteticamente per punti:
  • del tutto scontata la previsione di un diritto per il singolo condomino di prendere visione e ottenere copia della documentazione condominiale (art. 1129);
  • altrettanto pleonastica è la possibilità per l’assemblea di subordinare la nomina alla presentazione ai condomini di una “polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile”, considerando che è certamente da riconoscersi ai partecipanti la discrezionale facoltà di pretendere particolari requisiti all'amministratore dello specifico edificio;
  • sostanzialmente riproduttiva di “regole” già presenti nella disciplina ante riforma, e la prescrizione per cui “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”. Si tratta, in buona sostanza, della stessa “targa” già prevista da molti provvedimenti degli enti locali (cfr., su tutti, il comma 2 dell’art. 79 del Regolamento Edilizio 2014 del Comune di Milano secondo cui “…gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell’art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 15 x 20 cm, fissata in modo stabile, contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, nonché a comunicare tali dati per via telematica all'ufficio toponomastica, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell’edificio, purché sia immediatamente visibile dalla strada”, e anche la relativa ivi prevista sanzione da €.25,00 ad €.250,00);
  • già in passato affermata (cfr. Case. n. 7162/2012: “pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che ne facciano obbligo) la (assoluta) necessità che la gestione del fabbricato dovesse far capo ad un unico conto corrente appositamente attivato e intestato al condominio (art. 1129 c.c.);
  • scontato, inoltre, l’obbligo di consegna di tutta la documentazione di gestione in sede di “passaggio di consegne”;
  • largamente riproduttive della giurisprudenza precedente (salvo evidenti eccezioni) le integrazioni inserite all'interno dell'art. 1130 c.c. e relative alle c.d. attribuzioni dell'amministratore di condominio (si pensi, ad esempio, all'obbligo di effettuazione degli adempimenti fiscali, all'obbligo di verbalizzazione delle riunioni andate deserte e/o delle dichiarazioni spontanee dei singoli condomini in sede di assemblea, all'obbligo di conservazione della documentazione e/o a quello di certificazione “a richiesta” della situazione debitoria riferibile alla singola unita immobiliare esclusiva, ecc.).

PER "FARE" L'AMMINISTRATORE

Normativa di riferimento
LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (GU n. 293 del 17-12-2012 ) e Decreto 13 agosto 2014 n. 140 (DM 140/2014)

Art. art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; 
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: SPESE PER ASCENSORI


Anche nel caso dell’art. 1124 c.c. il legislatore “copia” dal passato (e, in particolare, da una sterminata giurisprudenza ante riforma, del tutto conforme sul punto) introducendo la precisazione per cui la “tabella scale” (vale a dire, la ripartizione di spesa metà per millesimi e metà per altezza) deve applicarsi anche ai costi per la manutenzione e conservazione degli ascensori. E' questo forse il caso più eclatante di pedissequa riproduzione della giurisprudenza da parte della novella, anche se, non può negarsi che, nella prospettiva del legislatore, non si sarebbe potuto fare diversamente (proprio a fronte dell’imponenza delle sentenze precedenti e dell’evidente lacuna testuale del codice).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: OPERE SULLA PROPRIETA' ESCLUSIVA


Nell'art. 1122 c.c., a parte una doverosa correzione della “rubrica” la cui dizione si conservava errata fin dal 1942, il legislatore della riforma introduce l’integrazione per cui le predette opere sono vietate (anche) se determinano “pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico”. Nessuno, invero, ha mai dubitato che tali ultimi pregiudizi potessero considerarsi ricompresi nei danni alle parti comuni dell'edificio, come previsto nella versione precedente della norma.



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: DIVISIONE


Davvero nessuna novità per l’introduzione della locuzione con il consenso di tutti i partecipanti al condominio riferibile alla possibilità di divisione delle parti comuni prevista (a contrario) dall'art. 1119 c.c.. Si tratta di una precisazione mai messa in dubbio dalla giurisprudenza precedente (cfr. Cass. n. 397/1974).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: DISTACCO DAL RISCALDAMENTO


Di grande rilevanza mediatica, ma di trascurabili effetti giuridici, è l’introduzione (fuori contesto rispetto all'art. 1118 c.c.), del riconoscimento al singolo della facoltà di procedere al distacco (unilaterale) dall'impianto centralizzato per il riscaldamento (cfr., tra le molte, Cass. n. 13718/2012). Con un ultimo “nuovo” comma, viene confermato il corrispondente anteriore orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che ciò che prima era ammesso in via interpretativa, trova oggi la sua fonte nel dettato del codice. Dal punto di vista delle “regole” previste, suscita una certa perplessità la qualificazione in termini di (necessaria) “rilevanza” degli squilibri (appunto, “notevoli”) di funzionamento che determinano una circostanza impeditiva del distacco, come a volersi, al contrario, affermare una ammissibilità degli “squilibri” che tali non sono. Non ve chi non veda che il problema non è la “rilevanza” in quanto tale, ma la sussistenza di un qualche pregiudizio a carico degli altri condomini non “distaccatesi”.



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI

Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: SUPERCONDOMINIO


Con una norma di (apparente) nuova introduzione, viene estesa ai cosiddetti “complessi immobiliari” (nei quali esiste un “insieme” di beni e/o di impianti comuni posto a servizio di più “edifici”) l’applicazione di tutte le regole previste dal codice per l'ipotesi ordinaria di condominio (articoli dal 1117 al 1139, nonché, in virtù del richiamo contenuto in questo ultimo, anche degli articoli dal 1110 al 1116, per quanto nei primi non previsto).

Anche se non può dimenticarsi che tale applicazione non è stata pacifica in passato (e ha dato luogo ad un contrasto non da molto sanatosi) ormai il principio può (poteva, anche ante riforma) dirsi pacifico (sul punto, cfr., da ultima, Cass. n. 13883/2010).






PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...

Le (false) novità della riforma: PROPRIETA'




In primo luogo, va evidenziato che nell'art. 1117 c.c. viene sostituita (come in -molte- altre parti) la locuzione dei diversi piani o porzioni di piano con quella delle singole unità immobiliari. Invero, evitando di avventurarsi in artificiose interpretazioni, può dirsi che le due diverse espressioni sono all'evidenza da considerarsi sinonimi, e la sostituzione non sembra comportare concreti effetti giuridici: in entrambi i casi il riferimento e alle proprietà esclusive. In secondo luogo, all'interno dell’elenco di cose che, sempre ai sensi dell’art. 1117 c.c., si presumono “comuni” vengono inseriti i pilastri e le travi portanti e le facciate, con integrazione all'articolato che appare perfettamente corrispondente alla giurisprudenza pregressa la quale non aveva mai dubitato del contrario, in considerazione della medesima funzione svolta rispetto ai muri portanti, (per i primi, v. Cass. n. 776/1982 e n. 1844/1953; mentre per le seconde, v. Cass. n. 945/1998).

Nel paragrafo 2) di tale articolo, sono state inserite le due ipotesi di “aree destinate a parcheggio” e di “sottotetti” anch’essi “destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”. Va sottolineato che il legislatore, nel fare comunque riferimento alla destinazione (delle aree e del sottotetto) non ha fatto altro che riprodurre quel principio giurisprudenziale per il quale la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (v., da ultima ex multis, Cass. n. 17993/2010).



PER VISUALIZZARE LA PAGINA PRINCIPALE DE "LE (FALSE) NOVITA' DELLA RIFORMA" CLICCA QUI
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...