Secondo una recentissima decisione della S.C., in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di un spazio di proprietà comune occupato sine titulo, agisca in via riconvenzionale per ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull’estensione dei diritti dei singoli, pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l’invalida costituzione del contraddittorio, può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
Tale decisione parte dalla premessa che secondo il
consolidato orientamento della S.C. ove un condomino,
convenuto dall’amministratore con azione di
rilascio di uno spazio di proprietà comune, proponga
(non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al
fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma)
una domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 34
e 36 c.p.c., diretta a conseguire la dichiarazione di
proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione
passiva dell’amministratore rispetto alla
controdomanda, dovendo la stessa, giacchè incidente
sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi
nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene
dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo
unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta
pronuncia giudiziale.
In realtà da un esame approfondito della giurisprudenza,
in primo luogo, risulta che l’orientamento
prevalente della S.C. non è nel senso che in ogni
caso in cui un condomino od un terzo, convenuto in giudizio per ottenere il rilascio di un bene condominiale
comune chieda in via riconvenzionale che
venga accertato che è proprietario esclusivo di tale
bene il contraddittorio va integrato nei confronti dei
condomini.
Tale integrazione del contraddittorio è stata, infatti,
correttamente ritenuta necessaria quando il giudizio
era stato instaurato non dal condominio, ma da alcuni
condomini, essendo legittimato passivo in tal
caso il condominio in persona dell’amministratore.
Se, poi, si considera che nella giurisprudenza più
recente è pacifico che la legittimazione passiva
dell’amministratore ha portata generale e sussiste,
pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta
da un condomino o da un terzo, di accertamento
della proprietà esclusiva di un bene, senza che
sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti
i condomini , si arriverebbe all’assurdo che l’integrazione
dei contraddittorio nei confronti di tutti i
condomini sarebbe necessaria o meno a seconda che
la domanda venisse proposta in via principale o in
via riconvenzionale.
Sembra, pertanto, più logico ritenere che ove la
domanda venga proposta in via riconvenzionale in
un giudizio instaurato dal condominio nessuna integrazione
del contraddittorio è necessaria, essendo
già passiva i condomini presenti in causa, in quanto
rappresentati dall’amministratore.
Infine, anche volendo aderire alla tesi secondo la
quale legittimati passivi in ordine alla domanda
riconvenzionale sarebbero i condomini, nel caso
in cui il giudizio fosse proseguito nei confronti
dell’amministratore, la conseguenza sarebbe non la
integrazione del contraddittorio nei confronti dei
condomini, ma la cassazione senza rinvio della sentenza
impugnata da parte della S.C..
di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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