Lo chiarisce un documento elaborato dal Dipartimento Centro Studi della Fondazione del Consiglio
Nazionale Ingegneri.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha diramato una circolare (n.133/2017) attraverso la quale ha
diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che sostiene la
non obbligatorietà e l’inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell’art.36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016).
Il documento offre un’accurata analisi circa il funzionamento dei mercati elettronici, con
particolare riferimento a quello della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA), ed approfondisce la
materia alla luce della peculiare disciplina dei servizi di ingegneria ed architettura.
Esaminando le tre distinte modalità procedurali attraverso le quali può avvenire l'acquisto di beni
e servizi sul MEPA (l’ordine di acquisto, la richiesta di offerta e la trattativa diretta), viene illustrato
il ricorso agli strumenti di acquisto e/o negoziazione elettronici nel regime normativo previgente al
D.Lgs. 50/2016, ponendo in evidenza che tale ricorso, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti, non rappresentava un obbligo assoluto, ma era limitato a determinate
condizioni.
Sulla base di questa analisi il CNI è giunto a due conclusioni.
La prima è che l'art. 36, comma 6 del
Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di
ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), fa ritenere abrogate le norme che prescrivono
l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati. La seconda conclusione è che l'ambito di
operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre di alcune limitazioni
collegate alla particolare natura dei beni e servizi oggetto di affidamento ed i servizi di
progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma la cui
esigenza è quella di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e
che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica.
Roma 27 ottobre 2017
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