lunedì 30 ottobre 2017

Affidamento SIA: per il CNI è inapplicabile e non obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici



Lo chiarisce un documento elaborato dal Dipartimento Centro Studi della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri. Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha diramato una circolare (n.133/2017) attraverso la quale ha diffuso un documento, a cura del Dipartimento Centro Studi della sua Fondazione, che sostiene la non obbligatorietà e l’inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell’art.36 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016). 

Il documento offre un’accurata analisi circa il funzionamento dei mercati elettronici, con particolare riferimento a quello della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA), ed approfondisce la materia alla luce della peculiare disciplina dei servizi di ingegneria ed architettura. Esaminando le tre distinte modalità procedurali attraverso le quali può avvenire l'acquisto di beni e servizi sul MEPA (l’ordine di acquisto, la richiesta di offerta e la trattativa diretta), viene illustrato il ricorso agli strumenti di acquisto e/o negoziazione elettronici nel regime normativo previgente al D.Lgs. 50/2016, ponendo in evidenza che tale ricorso, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, non rappresentava un obbligo assoluto, ma era limitato a determinate condizioni. Sulla base di questa analisi il CNI è giunto a due conclusioni. 

La prima è che l'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), fa ritenere abrogate le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati. La seconda conclusione è che l'ambito di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre di alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma la cui esigenza è quella di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica. 

Roma 27 ottobre 2017

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