La prescrizione si verifica per un consapevole abbandono del diritto da parte del suo titolare, mentre la decadenza si perfeziona solo con il decorso del tempo, oggettivamente considerato, essendo totalmente inefficaci gli atti tendenti a richiederne l’esecuzione a colui che deve adempierlo.
L’esercizio di un diritto e l’azione finalizzata a farlo valere, sono soggetti a estinguersi per l’inerzia del suo titolare nel non compiere, nei termini prescritti dalla legge, atti idonei a conseguirne l’adempimento, anche coattivamente, se necessario.
Il condominio, che ha la capacità soggettiva di
assumere obbligazioni, deve, conseguentemente,
tenere in considerazione il decorrere del tempo
per evitare di sentirsi opporre la prescrizione o la
decadenza del suo diritto.
L’amministratore deve curarne la tempistica, soprattutto
al momento dell’eventuale passaggio
di consegne, informando subito il subentrante
dell’esistenza di eventuali scadenze dei termini,
che debbano essere interrotti, fornendogli, altresì
l’idonea documentazione.
- La prescrizione
Il legislatore, al fine di non tenere obbligati all’infinito i debitori per una prestazione pecuniaria o
di fare, ovvero non fare, ha previsto un’estinzione
dei diritti ex lege con una duplice modalità: prescrizione
e decadenza.
La loro prescrizione si verifica allorché il creditore
non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge,
con eccezione per quelli espressamente indicati
dalla legge stessa, ai sensi dell’art. 2934 cod.
civ., per esempio, la nullità dei contratti, rilevanti
per l’amministratore soprattutto per quanto attiene
alle delibere nulle.
L’istituto ha carattere generale e attribuisce rilevanza
a un interesse individuale di natura civile,
configurandosi come un disinteresse alla tutela del
proprio diritto vantato da un soggetto giuridico.
Oggetto della prescrizione è, quindi, un diritto
soggettivo avente carattere patrimoniale, anche
relativo a una Pubblica Amministrazione che abbia
stipulato un contratto jure privatorum.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere, per esempio,
dall’effettiva conoscenza dei gravi difetti di un
immobile, ex art. 1669 cod. civ..
Inoltre, la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e,
dunque, deve essere eccepita dal convenuto, per
esempio, dal condominio a fronte di una domanda
giudiziale di pagamento da parte di un fornitore.
Si tratta di una libera scelta dello stesso convenuto
a contrastare la richiesta di soddisfacimento
del suo interesse avanzata dalla controparte,
esercitando un proprio potere dispositivo.
Peraltro, compete al convenuto chiamato in giudizio
per sentirsi condannare, per esempio, al pagamento
di un debito, dimostrare, non solo, l’avvenuta estinzione del credito preteso dall’attore,
ma anche che il tempo inerente alla prescrizione
del credito sia interamente trascorso senza che gli
siano stati notificati atti efficaci a interromperla.
Conseguentemente alla prescrizione, così detta,
estintiva, sussiste la prescrizione, così detta,
acquisitiva, inerente all’usucapione di un diritto
reale immobiliare, ex art. 1158 cod. civ., per
esempio la proprietà dell’ultima rampa di scale,
da parte dell’unico proprietario dell’appartamento
sito all’ultimo piano dello stabile.
La prescrizione estintiva ordinaria è di dieci anni,
ex art. 2946 cod. civ., mentre quella acquisitiva per
usucapione è di venti anni, ex art. 1158 cod. civ..
Sussistono, però, alcuni diritti che si prescrivono
in tempi più brevi, quale il pagamento delle spese
condominiali e altri che si presumono prescritti
nei termini di legge, salva la prova contraria.
La prescrizione si verifica quando si è compiuto
l’ultimo giorno del termine disposto per esercitare
il diritto e i termini si computano secondo il calendario
comune, senza considerare il giorno iniziale;
qualora il termine scada in un giorno festivo, si
proroga al giorno seguente non festivo per il combinato
disposto degli artt. 2963 e 2964 cod. civ..
Il decorso del tempo, affinché maturi la prescrizione,
può essere sospeso ex art. 2941 cod. civ.,
nei casi particolari e specifici previsti dall’articolo
de quo e dal successivo art. 2942 cod. civ., non
rilevanti per il condominio, e, in questa ipotesi,
il decorso del termine si interrompe al verificarsi
dell’evento e riprende a decorrere per il residuo
periodo al suo cessare.
Il precitato decorso del tempo può, invece, essere
interrotto ex art. 2943 cod. civ., per una
volontà, espressa e inequivocabile, del creditore
tramite un atto che può essere sia stragiudiziale,
per esempio, con una raccomandata con ricevuta
di ritorno oppure con una diffida ad adempiere,
sia giudiziale, con un atto di citazione o il
deposito di un ricorso, per esempio, per un accertamento
tecnico preventivo inerente ai vizi
dell’opera appaltata.
È necessario che l’amministratore di condominio
si scadenzi per tempo i termini di prescrizione al
fine di interromperli, per esempio inviando una
pec alla compagnia di assicurazione che tardi a
liquidare un sinistro verificatosi nel condominio.
- La decadenza
La decadenza si verifica, in modo perentorio, allorché
l’avente diritto non lo eserciti entro il determinato
termine prescritto ex lege e stabilito
contrattualmente, tra le parti contraenti, ai sensi
dell’art. 2965 cod. civ..
Il mancato esercizio del diritto può essere anche
incolpevole, ma la mancanza di colpa non impedisce
il maturare del termine di decadenza, eccettuata
l’ipotesi, nella decadenza convenzionale,
del riconoscimento del diritto proveniente dal
soggetto contro il quale si deve farlo valere, ex
art. 2966 cod. civ..
Ne discende che la prescrizione si verifica per un
consapevole abbandono del diritto da parte del
suo titolare, mentre la decadenza si perfeziona
solo con il decorso del tempo, oggettivamente
considerato, essendo totalmente inefficaci gli
atti tendenti a richiederne l’esecuzione a colui
che deve adempierlo.
Pur nel silenzio esplicito della legge, ritengo che
se il termine della decadenza scada in un giorno
festivo, sia prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo ex art. 2963, comma III, cod. civ..
Anche la decadenza non può essere rilevata d’ufficio
dal giudice, salvo quanto disposto dall’art.
2969 cod. civ. che ancora non rileva per i condomini.
- Le fattispecie relative al condominio
- Contratto d’appalto: a. Vizi della cosa ex art. 2667 cod. civ.: due anni decorrenti dalla consegna dell’opera. b. Gravi difetti ex art. 2669 cod. civ.: dieci anni decorrenti dall’ultimazione dei lavori e un anno decorrente dall’effettuata denuncia dei precitati difetti; deve essere stato comunque pur sempre rispettato il termine di decadenza per la denuncia dei difetti.
- Contratto di assicurazione: a. Diritti derivanti dal contratto: due anni decorrenti dal giorno del verificarsi del fatto. b. Diritti derivanti da Responsabilità Civile: due anni decorrenti dal giorno della richiesta del terzo. Entrambi i casi sono disciplinati dall’art. 2952 cod. civ..
- Fatti illeciti previsti dall’art. 2043 cod. civ. e dall’art. 2051 cod. civ. (Cose in custodia): cinque anni decorrenti dal giorno del verificarsi dell’evento che ha provocato il danno ex art. 2947 cod. civ.
di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN ANACI
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