martedì 26 dicembre 2017

Cassazione: La legittimità dell'amministratore sulle controversie che rientrano nelle proprie attribuzioni - 01/08/2017, N. 19151 - Il commento



La Corte di Cassazione ribadisce che l’amministratore non ha l’onere di domandare all’assemblea l’autorizzazione per compiere quegli atti che sono propri del mandato ricevuto. Viceversa l’amministratore del condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio, o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dell'assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l'impugnazione senza la detta autorizzazione, il suo operato può essere ratificato dall'assemblea.

L’amministratore, pertanto, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ed altresì impugnare la decisione di primo grado, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di obbligazione assunta dall’amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, in rappresentanza dei partecipanti al condominio, ovvero dando esecuzione a delibere dell’assemblea o per l’esercizio dei servizi condominiali, e dunque nei limiti di cui all’art.1130 c.c.. 
Nel caso di specie, il credito fatto valere in giudizio dagli avvocati ingiungenti si riferiva a prestazioni professionali per assistenza legale svolte nell’interesse del condominio.

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