Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le
modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. La circolare n. 1/E di oggi, infatti, analizza le
criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati
dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare
correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi
espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione
Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale
del possesso della fattura d’acquisto. Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per
l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi,
modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro
il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed
alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e
servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a
decorrere dalla stessa data.
Come applicare la disciplina - Per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per le
fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017,
l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità
ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile
effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita
sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018,
facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della
dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L’Iva risultante da
fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta
esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31
dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa
registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del
registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere
l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. In ossequio
ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti
sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine
fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non
saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale
liquidazione periodica.
Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment –
Con il documento di prassi firmato oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le
pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei
pagamenti (cd Split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta
anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della
ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017,
questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la
scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della
fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento
della ricezione o della registrazione della fattura).
Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore – La circolare ricorda
che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere
errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di
un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla
dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare
l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli
acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere
all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo
cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è
soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.