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martedì 21 marzo 2017

Profili giuridici del controllo della qualità e della salubrità delle acque nel condominio


Il decreto, 2/2/2001 n. 31 al fine di perseguire finalità preventive, promuove la tutela della salute pubblica delle acque destinate al consumo umano attraverso una serie di obblighi (art. 4) consistenti nella salubrità e nella pulizia delle acque e nell’assenza in esse di microrganismi e parassiti, e di altre sostanze.

  • La responsabilità dell’amministratore del condominio nella somministrazione di acqua dal punto di consegna collettiva al rubinetto del singolo condomino.
La legge 11.12.2012 n. 220 opera diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di norme. L’articolo 5, che riforma l’articolo 1120 del codice civile, al primo comma n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni deliberabili dall’assemblea vi sono anche: “1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;”
L’articolo 6, che riforma l’articolo 1122, ora rubricato come “Opere su parti di proprietà o uso individuale” afferma: “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Gli articoli 9 e 10, che sostituiscono gli articoli 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità, la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre sempre l'articolo 9 afferma: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi”.
La lettura combinata di dette norme consente di affermare l’obbligo per l’amministratore di tenere una sorta di "fascicolo del fabbricato" idoneo a ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con particolare normativa di sicurezza. Il d.lgs n. 31/2001, modificato dal d.lgs n. 27/2002, estende all’amministratore del condominio la responsabilità della igiene dell’acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del pubblico distributore fino al rubinetto. Inoltre anche nei suoi confronti è stabilito (art. 15) il termine del 25/12/2003 per adeguare la qualità delle acque destinate al consumo umano ai valori di parametro dell’allegato I del d.lgs. n. 31/2001 infatti:
- il gestore del servizio idrico integrato è anche chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili (art. 2, comma primo, lettera c). 
- i valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (art. 5, comma primo, lettera a).

Nei confronti dell’amministratore del condominio sono irrogabili in astratto le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti al pagamento:
* della somma da euro 10.329 a euro 61.974 (art. 19, comma primo) qualora fornisca acqua destinata al consumo umano che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, ovvero non soddisfi i requisiti minimi previsti dalle parti A e B dell’allegato oppure non siano conformi ai provvedimenti adottati dall’autorità d’ambito sentita l’azienda unità sanitaria locale;
* della somma da euro 5.164 a euro 30.987 (art. 19, comma secondo) se non adempie agli obblighi del d.lgs n. 31/2001(art. 5, comma secondo) nelle seguenti ipotesi:
- quando i valori di parametro fissati nell’allegato I non siano rispettati nel punto di consegna;
- per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico non assicuri che i valori parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto;
* della somma da euro 5.164 a euro 30.987 (art. 19, comma terzo, lettera b) se non ottempera le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell’articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico;
* della somma da euro 10.329 a euro 61.974 (art. 19, comma terzo, lettera c) se non ottempera le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità ( ai sensi dell’articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano; 
* della somma da euro 5.165 a euro 30.987 (art. 19, comma quarto – bis) se non conserva per un quinquennio i risultati del controllo delle acque per consentire l’eventuale conservazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni. Inoltre nei confronti dell’amministratore del condominio il sindaco del comune territorialmente competente, a seguito della richiesta dell’azienda unità sanitaria locale o dell’autorità d’ambito, può emettere un'ordinanza, giustificata da motivi di igiene, la quale gli prescriva l’adozione, entro un termine congruo, delle misure tecniche necessarie per tutelare la correttezza sanitaria, secondo quanto contemplato dal d.lgs. n. 31/2001, della somministrazione delle acque dal punto di arrivo dell’acqua distribuita dal servizio pubblico al rubinetto. L’inosservanza dell’adempimento delle prescrizioni dell’ordinanza, ritualmente notificata all’amministratore, integra una fattispecie di reato ed è sanzionata dall’articolo 650 del codice penale con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206.

In ogni caso la questione maggiormente rilevante è se sussista una responsabilità amministrativa, penale o civile dell’amministratore di condominio, nei confronti dei condomini, che non rispetti il termine del 25/12/2003 per adeguare la qualità delle acque destinate al consumo umano ai valori di parametro dell’allegato I del d.lgs. n. 31/2001. Nella materia qui trattata occorre fare riferimento al contenuto delle attribuzioni dell’amministratore, disciplinate dall’articolo 1130 del codice civile, per le quali deve:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servi comuni; - compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
- rendere annualmente il conto della sua gestione.

Inoltre l’articolo 2051 del codice civile afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L’azione di responsabilità promossa, ex art. 2051 del codice civile, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’uso di una cosa di proprietà comune dei condomini (ovvero l’ascensore ) può essere riferita esclusivamente ai condomini stessi che sono collettivamente titolari dell’obbligo di custodia e non al condominio in quanto tale, che è un semplice ente di gestione e non assume soggettività autonoma, né al suo amministratore, la cui figura giuridica deve essere assimilata a quella del mandatario. Per le cose in custodia il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) e l’indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità qualora la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione. In tale materia l’articolo 2051 del codice civile non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ovvero dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre spetta al custode di dimostrare il caso fortuito. In ogni caso ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2051 del codice civile il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall’esterno.
La prova del caso fortuito, che può vincere la responsabilità presunta dell’articolo 2051 del codice civile, può consistere anche nel fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell’evento, e può comprendere, anche, le omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per garantire la comune incolumità ( ed in tale caso può configurarsi un concorso di responsabilità) allorquando la situazione della cosa sia di suo già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile. In tale caso il custode ha l’obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall’intervento della pubblica autorità, per evitare che dalla cosa in custodia derivino danni ai terzi. In tale ipotesi la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un albero per il danno subito da un passante colpito dalla sua caduta durante un temporale e che aveva escluso l’attribuibilità dell’evento ai Vigili del Fuoco che, alcuni giorni prima ne avevano constatato la pericolosità, limitandosi ad invitare il proprietario a rimuoverlo al più presto ed astenendosi da ogni intervento diretto.
Per rispondere al quesito iniziale l’amministratore di condominio, in quanto custode dei beni comuni e di esecutore della volontà assembleare del condominio, non è un soggetto direttamente, personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e delle sanzioni amministrative ( ed eventualmente penali nell’ipotesi prevista dall’articolo 650 c.p.) contenute nel d.lgs. n. 31/2001 qualora abbia diligentemente e tempestivamente informato il condominio degli obblighi legislativi sopra citati e, in sede di assemblea, abbia richiesto l’adozione delle misure imposte. In relazione al termine previsto del 25/12/2003 occorre notare che appare umanamente impensabile che entro tale data tutti i condomini italiani abbiano provveduto ad ottemperare alla nuova normativa: pertanto, al fine di consentire la reale applicazione delle norme predette, la soluzione del problema deve avvenire con la necessaria gradualità. Invero una soluzione accettabile è che l’amministratore provveda, innanzitutto, ad affrontare concretamente e in via d’urgenza le situazioni conosciute di contrarietà al d.lgs. n. 31/2001 e manifestate alla sua attenzione da condomini i quali lamentino inconvenienti igienici evidenti nella distribuzione delle acque al rubinetto. In seguito, nel corso dell’anno 2004, sarà una misura ragionevole, appropriata e prudenziale quella di inserire nell’ordine del giorno delle assemblee condominiali l’esecuzione delle misurazioni a campione sulla rete idrica condominiale e l’adozione delle misure tecniche conseguenti.
Per definire l’importanza del rispetto della regola dell’arte in materia idrica condominiale occorre fare riferimento alle seguenti norme di diritto privato. In primo luogo l’articolo 1176 del codice civile, il quale definisce la diligenza del debitore nell’adempimento dell’obbligazione, afferma che nelle obbligazioni inerenti all’esercizio di un ‘attività professionale, la diligenza deve valutarsi in “riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Inoltre l’articolo 2224 del codice civile, riguardante l’esecuzione dell’opera, sostiene che se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro i quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni e se detto periodo trascorre inutilmente, il committente può recedere dal contratto, salvo i diritto al risarcimento dei danni. Le regole dell’arte sono definibili:
- nei materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza;
- nelle norme della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- nelle norme EN armonizzate europee, pubblicate in inglese, francese e tedesco ed immediatamente applicabili nell’Unione Europea in quanto emanate a seguito di direttive europee;
- nelle norme del d.lgs. n. 31/2001 e del d.lgs. n. 27/2002.

La dichiarazione di conformità dell’impianto idrico deve essere redatta dall’impresa installatrice sulla base del modello allegato al D.M. n. 37/2008.
  • Il d.lgs. 2/2/2001 n. 31 contenente norme relative all’igiene delle acque distribuite per il consumo umano. 
 La tutela della pubblica incolumità nell’uso dell’acqua a scopo alimentare è rafforzata dal d.lgs. 2/2/2001 n. 31 ( pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3/3/2001) che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il d.lgs. n. 31/2001 disciplina ( art. 1) la qualità delle acque destinate al consumo umano dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendone la salubrità e la pulizia. Le acque destinate al consumo umano e contemplate nel decreto sono quelle (art. 2) trattate o non trattate destinate ad uso potabile e per la preparazione di cibi e bevande e quelle utilizzate in un’impresa alimentare per l’immissione nel mercato di prodotti commestibili dall’uomo, mentre sono escluse (art.3) le acque minerali e medicinali riconosciute, nonché le acque destinate agli usi che non hanno ripercussione sulla salute umana e individuate dal Ministero della salute di concerto con i ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.
Il decreto, al fine di perseguire finalità preventive, promuove la tutela della salute pubblica delle acque destinate al consumo umano attraverso una serie di obblighi (art. 4) consistenti nella salubrità e nella pulizia delle acque e nell’assenza in esse di microrganismi e parassiti, e di altre sostanze in quantità o concentrazioni che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana. Inoltre, in via generale, i requisiti minimi di tali acque debbono rispondere a quelli previsti dalle parti A e B dell’allegato 1 del d.lgs. n. 31/2001. Il decreto prevede (art. 5) il rispetto di tali parametri di sicurezza nei seguenti punti:

- per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione nel punto in cui escono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
- per le acque fornite da una cisterna nel punto in cui escono dalla cisterna;
- per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
- per le acque utilizzate nelle imprese alimentari nel punto in cui sono utilizzate dall’impresa.

Per le acque distribuite con una rete di distribuzione qualora i parametri non siano conformi ai valori fissati nell’allegato 1 del decreto le aziende sanitarie locali sono tenute ad adottare le seguenti misure disponendo che:

- siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
- i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. I controlli (art. 6), da eseguirsi con analisi dei parametri dell’allegato I con le specifiche indicate nell’allegato III, devono essere eseguiti sui punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sugli impianti di adduzione, sulle reti di distribuzione, sugli impianti di confezionamento, sulle acque confezionate, sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari, sulle acque fornite mediante cisterna.

I controlli sono di due tipi quelli interni (art. 7) e quelli esterni (art.8). I controlli interni non devono essere solo e necessariamente di natura pubblica, ma possono essere svolti anche, mediante l’attività di laboratori convenzionati, dal gestore del servizio idrico integrato al fine di verificare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano e i punti di prelievo, in un’ottica di fattiva collaborazione con l’ente pubblico, possono essere concordati con l’azienda sanitaria locale ed i risultati devono essere conservati per cinque anni per l’eventuale consultazione con l’amministrazione che effettua i controlli esterni. I controlli esterni, affidati all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, verificano che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del d.lgs. n. 31/2001 e, inoltre, sono svolti tenendo conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici previsto dall’articolo 43 del d.lgs. 11/5/1999 n. 152 e per le acque superficiali dei risultati della classificazione effettuati secondo le modalità previste nell’allegato 2, sezione A, del d.lgs. n. 152/1999. L’azienda sanitaria locale può svolgere ulteriori controlli con ricerche supplementari delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono fissati valori di parametro dell’allegato I e qualora gli impianti da controllare ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali il coordinamento è affidato alla regione la quale può individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
Il d.lgs. n. 31/2001 sancisce (art.8) il principio, fondamentale per assicurare la tutela della pubblica incolumità, per cui nessuna sostanza o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l ‘adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali in acque destinate al consumo umano devono essere presenti in acque destinate al consumo umano in concentrazione superiore a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto. Le autorità competenti, informati i consumatori, possono emettere (art. 10) i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque e può vietare, nei casi di potenziale pericolosità per la salute umana, la somministrazione delle acque. Sono distinte le competenze dello stato (art. 11), delle regioni e delle province autonome (art. 12) ed infine è previsto (art. 15) che la qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro previsti dall’allegato I entro il 25 dicembre 2003. Le eccezioni a tale data generale di adeguamento sono le seguenti:

- entro il 25/12/2008 il valore di bromato deve essere adeguato per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, per le acque fornite da una cisterna, per le acque utilizzate nelle imprese alimentari (art. 5 comma 1, lettere a, b, d e nota 2 dell’allegato I parte B);
- entro il 25/12/2013 il valore di piombo deve 16 dottrina >> n. 210 - gennaio 2017 essere adeguato per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, per le acque fornite da una cisterna, per le acque utilizzate nelle imprese alimentari (art. 5 comma 1, lettere a, b, d e nota 4 dell’allegato I parte B).

In ogni caso e senza la previsione di termini dilatori per l’efficacia della disciplina di sicurezza la nota 10 dell’allegato I parte B del d.lgs. n. 31/2001 prevede che i responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia il più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa e i composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.
  • Il d.lgs. 2/2/2002 n. 27 e le modifiche alla disciplina al d.lgs. n. 31/2002
Il d.lgs. 2/2/2002 n. 27 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 9/3/2002) apporta le seguenti modifiche alla disciplina del d.lgs. n. 31/2001.
Il gestore del servizio idrico integrato è anche chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili (art. 2, comma primo, lettera c).
I valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati:

* per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (art. 5, comma primo, lettera a);
* per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte in contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo (art. 5, comma primo, lettera c). Il responsabile della gestione dell’impianto risulta avere adempiuto agli obblighi del d.lgs n. 31/2001(art. 5, comma secondo ) nelle seguenti ipotesi:
* quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna sopra citato;
* per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico il titolare o il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

Qualora (art. 5, comma terzo) ricorra il pericolo che le acque sopra descritte, pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro indicati all’allegato I, non rispettino tali valori all’uscita dal rubinetto l’azienda sanitaria locale:

* dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
* unitamente al gestore informa e consiglia i consumatori sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. In ogni caso (art. 6, comma quinto) il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano deve essere emesso dall’azienda U.S.L. territorialmente competente.

Il sistema dei controlli (art. 7, commi 1, 2, 3) è il seguente:

* i controlli interni sono quelli che il gestore deve effettuare per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano;
* i punti di prelievo e la frequenza dei controlli devono essere concordati con l’azienda sanitaria locale;
* al fine di effettuare i controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni oppure stipula un’apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

Per effettuare i controlli esterni sulla qualità delle acque è consentito (art. 8, comma settimo) alle aziende unità sanitarie locali avvalersi per le attività di laboratorio, oltre ai laboratori ARPA, anche dei propri laboratori. Laddove le acque destinate al consumo umano non corrispondano ( art. 10) ai valori di parametro fissati nell’allegato I l’azienda unità sanitaria locale interessata:

* comunica al gestore l’avvenuto superamento;
* propone al sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della pubblica incolumità i quali devono essere emessi dopo avere considerato sia l’entità del superamento del valore di parametro e dei rischi potenziali per la salute umana sia i rischi che potrebbero derivare da un’interruzione della somministrazione idrico.

A seguito della predetta comunicazione il gestore, dopo avere consultato l’azienda sanitaria locale e l’autorità di rifornimento, individua tempestivamente le cause della non conformità delle acque ed attua gli interventi necessari per consentire l’immediato ripristino delle qualità delle acque erogate anche qualora ricorra la presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana. Comunque dei provvedimenti adottati il sindaco, il gestore e l’autorità d’ambito informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.

Il termine (art. 15) per la messa in conformità delle acque ai valori del parametro dell’allegato I è stabilito per il 25/12/2003 fatti salvi i termini previsti dalle note 2, 4, 10 e 11 dell’allegato I, parte B.Secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dalla relativa legge di attuazione dello stato nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, le disposizioni del d.lgs. n. 31/2001 si applicano ( art. 19 – bis) alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano qualora le stesse non abbiano già recepito nei rispettivi ordinamenti la direttiva 98/83/CE e fino alla data di attuazione di tale normativa che le predette regioni e province autonome adottano nel rispetto dei principi fondamenta del decreto. Inoltre (art. 20 comma secondo) le norme tecniche adottate ai sensi del DPR 24/5/1988 n. 236 restano in vigore, qualora siano compatibili con le disposizioni del decreto, fino all’adozione di diverse specifiche tecniche in materia.
  • Il sistema sanzionatorio amministrativo del d.lgs. n. 31/2011.
Le violazioni delle norme del d.lgs. n. 31/2001, come modificato dal d.lgs. n. 27/2002, sono sanzionate con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie che consistono (art. 19) nel pagamento: * della somma da euro 10.329 a euro 61.974 (art. 19, comma primo) per chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, ovvero non soddisfi i requisiti minimi previsti dalle parti A e B dell’allegato oppure non siano conformi ai provvedimenti adottati dall’autorità d’ambito sentita l’azienda unità sanitaria locale; * della somma da euro 5.164 a euro 30.987 (art. 19, comma secondo ) nei confronti del responsabile delle gestione dell’impianto in quale non adempia agli obblighi del d.lgs n. 31/2001(art. 5, comma secondo ) nelle seguenti ipotesi:

- quando i valori di parametro fissati nell’allegato I non siano rispettati nel punto di consegna;
- per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico il titolare o il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura non assicurino che i valori parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto;

* della somma da euro 5.164 a 30.987 (art. 19, comma terzo) per chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna agli obblighi generali stabiliti dall’articolo 4, comma secondo, del d.lgs n. 31/2001, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale; * della somma da euro 258 a euro 1.549 ( art. 19, comma terzo, lettera a) per chi non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità ( ai sensi dell’articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico;
* della somma da euro 5.164 a euro 30.987 (art. 19, comma terzo, lettera b) per chi non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità ( ai sensi dell’articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico;
* della somma da euro 10.329 a euro 61.974 (art. 19, comma terzo, lettera c) per chi non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità ( ai sensi dell’articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano;
* della somma da euro 5.165 a euro 30.987 (art. 19, comma quarto – bis) per chi non conservi per un quinquennio i risultati del controllo delle acque per consentire l’eventuale conservazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni;
* della somma da euro 10.329 a euro 61.974 (art. 19, comma quinto ) per chi violi le garanzie di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali previste dall’articolo 9;
* della somma da euro 5.165 a 30.987 ( art. 19, comma 5 – bis) per la violazione delle disposizioni statali adottate per assicurare le norme tecniche per assicurare la potabilizzazione e la disinfezione delle acque, l’adozione di norme tecniche per l’installazione degli impianti di acquedotto, per l’adozione di norme tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza, per l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti l’impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi.
  • La normativa di sicurezza penale sul lavoro prevista dal d.lvo n. 81/2008 relative alla prevenzione della legionella e di altri agenti patogeni nelle acque distribuite ai lavoratori ed al pubblico.
L’allegato XLVI del d.lgs. 8/4/2008 n. 81 classifica la legionella come agente biologico del gruppo 2 che, a sua volta, l’articolo 268, comma primo lettera b, del d.lgs. 81/2008 definisce come “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. Il datore di lavoro è obbligato (articolo 271 d.lvo n. 81/2008) a:

- valutare il rischio di tale agente patogeno redigendo il relativo documento di valutazione (articolo 17, comma primo, del d.lgs. 81/2008);
- applicare i principi di buona prassi microbiologica;
- adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. Particolarmente significativo, in relazione alle misure di contrasto della legionellosi, è l’articolo 273 del d.lgs. 81/2008 che, laddove la valutazione dell’articolo 272 evidenzi pericoli per la salute dei lavoratori, prevede i seguenti obblighi del datore di lavoro il quale deve adottare le seguenti misure precauzionali: - disporre che i lavoratori fruiscano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- fornire ai lavoratori gli indumenti protettivi o gli altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- prevedere che i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo, parimenti, a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
- che, allorquando il lavoratore lasci la zona di lavoro, vengano tolti gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici e siano conservati separatamente dagli altri indumenti, che siano disinfettati, puliti e se necessario distrutti;
- vietare l’assunzione di cibi o bevande o fumo nelle aree di lavoro nelle quali vi sia rischio di esposizione.

L’art. 274 contempla misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie le quali prevedono che il datore di lavoro in occasione della valutazione dei rischi:

- presti attenzione particolare alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione all’attività svolta;
- provvede all’adozione di procedure che consentano di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità i materiali e i rifiuti contaminati, misure indicate nell’allegato XLVII in funzione dell’agente biologico procedure per le strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che potrebbero esser contaminati da agenti biologici del gruppo 2,3 o 4.

Le sanzioni penali per i reati previsti dal d.lgs. 81/2008 sono le seguenti contravvenzioni:

- l’articolo 282, comma primo, punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 qualora violi il disposto dell’articolo 271, commi 1,3 e 5 ovvero che non valuti il rischio;
- l’articolo 282, comma primo lettera a), sanziona il datore di lavoro ed i dirigenti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 che non adottino, a favore dei lavoratori, le misure igieniche sopra indicate;
- l’articolo 282, comma primo lettera b), punisce il datore di lavoro ed i dirigenti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro che non ottemperino agli obblighi di comunicazione e di adozione delle misure di emergenza rispettivamente previsti dagli articoli 269 e 277.

A tal proposito si osserva che, per quanto riguarda la valutazione della condotta soggettiva dell’autore di contravvenzioni, l’interpretazione tradizionale del terzo capoverso dell’art 42 c.p. (affermante che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa) ha influenzato la prassi giudiziaria al punto da sancire una sorta di responsabilità oggettiva dell’autore delle contravvenzioni, il quale si trova in una sorta di inversione dell’onere della prova. Intendo affermare che la causa del predetto indirizzo dottrinario e per la constatazione secondo la quale il legislatore ha inteso agevolare la repressione dei reati contravvenzionali, l’istruttoria di detti reati normalmente esclude un’approfondita ricerca di ordine psicologico anche per la loro diminuita offensività sociale. Pertanto la prassi afferma una presunzione di colpevolezza vincibile esclusivamente con la prova contraria che l’imputato ha l’interesse fornire. Tuttavia detta costruzione teorica per chiunque abbia pratica delle aule di giustizia appare fondamentalmente iniqua poiché in tal modo il pubblico ministero viene sostanzialmente alleviato dal suo compito di ricercare prove idonee a sostenere l’ipotesi accusatoria in dibattimento, mentre alla difesa viene addossata la “probatio diabolica” della buona fede del proprio assistito. Una visione più equilibrata dovrebbe prevedere un minimo di ricerca probatoria tale da dimostrare univocamente, almeno attraverso la esibizione di indizi gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza dell’agente di avere ottenuto un comportamento antigiuridico nell’atto di assumere la condotta omissiva o commissiva prevista dalla legge come elemento materiale del reato contravvenzionale.
Al fine di promuovere il ravvedimento operoso dei rei e di incrementare, al contempo, la sicurezza dei lavoratori il d.lgs. 19/12/1994 n. 758 prevede (articolo 20) che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza impartisca al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo tecnicamente necessario, comunque non prorogabile oltre sei mesi. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine viene verificato (articolo 21) l‘adempimento della prescrizione:

- se la stessa è adempiuta l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda. Se il contravventore adempie alla prescrizione nel termine fissato e paga la sanzione amministrativa il reato è estinto (articolo 24);

- qualora risulti l’inadempimento alla prescrizione l ‘organo di vigilanza informa il pubblico ministero ed il contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine della prescrizione.

Infine l’articolo 24, comma terzo, del d.lgs. 758/1994 consente l’adempimento della prescrizione in un termine più lungo, ma che comunque risulta congruo ai sensi dell’articolo 20, comma primo, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dell’organo di vigilanza, sono valutate, ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’oblazione previsto dall’articolo 162 bis del codice penale, e pertanto, in tali casi, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
  • La tutela penale del consumatore dalla contaminazione dell’acqua causata dal morbo della legionella.
La tutela penale del consumatore dal rischio rappresentato dalla contaminazione dell’acqua da agenti patogeni è assicurata dall’articolo 440 del codice penale che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque corrompe o adultera acque destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica. Inoltre l’articolo 439 del codice penale punisce con la reclusione non inferiore a quindici anni, o con l’ergastolo se dal fatto deriva la morte di una persona, chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo. Occorre notare che la contaminazione delle acque con agenti patogeni equivale alle ipotesi di avvelenamento (più grave) o, a secondo della gravità della condotta e del grado di contaminazione, alle ipotesi di corruzione o di adulterazione; invece laddove gli agenti commettano colposamente i sopra descritti reati l’articolo 452 del codice penale prevede sanzioni di minore entità, ovvero la pena ridotta da un terzo ad un sesto per l’articolo 440 del codice penale o la reclusione da sei mesi a tre anni per l’articolo 439 del codice penale. La rilevanza dell’inquinamento delle acque da prodotti patogeni è presente pure nell’impresa in cui l’imprenditore, in qualità di datore di lavoro, se da un lato nei confronti dei dipendenti esplica il potere direttivo, di indirizzo e gerarchico sancito dall’articolo 2086 del codice civile, d’altra parte, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, “è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
  • Le linee guida per la prevenzione dalla legionella.
In particolare i dati significativi relativi alla contaminazione da legionella sono contenuti nel documento, dal titolo “Linee - guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”, del 4/4/2000 (pubblicato su G.U. n. 103 del 5/5/2000) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che definiscono i seguenti punti:

- legionellosi è una malattia infettiva grave a letalità elevata;
- la legionellosi è la definizione di tutte le forme morbose causate da gram
- negativi acrobi del genere legionella.

Essa può manifestarsi sia in forma di polmonite, sia in forma febbrile extrapolmonare o in forma subclinica. La specie più frequentemente coinvolta in casi umani è la legionella pneumophila anche se altre specie sono state isolate da pazienti con polmonite;

- l’unico serbatoio naturale di legionella è l’ambiente. Dal serbatoio naturale (ambienti lacustri, corsi d’acqua, acque termali...) il germe passa nei siti che costituiscono il serbatoio artificiale (acqua condotta cittadina, impianti idrici dei singoli edifici, piscine ....);
- la legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol contenente legionelle, oppure di particelle derivate per essiccamento;
- le goccioline si possono formare sia spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superficie solide. Più piccole sono le dimensioni delle gocce più queste sono pericolose;
- i principali sistemi generanti aerosol che sono stati associati alla trasmissione della malattia comprendono gli impianti idrici, gli impianti di climatizzazione dell’aria (torri di raffreddamento, sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria ......), le apparecchiature per la terapia respiratoria assistita e gli idromassaggi.

Tra i testi di riferimento devono essere ricordate anche:

- le linee guida nazionali recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico – ricettive e termali al 13/1/2005.
- le linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione, approvate nella seduta del 5/10/2006 dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
La modifica del titolo V della Costituzione attribuisce prevalenza alla legislazione regionale e nella Regione Lombardia le normativa di riferimento sono le seguenti: - linee guida regionali per la prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia approvate con Decreto del direttore generale della Sanità del 28/2/2005;

- il decreto legislativo n. 1751/2010. Tale ultimo testo normativo afferma che nell’anno 2005 si è manifestato un valore medio di 350 casi all’anno ed i casi di legionellosi risultano particolarmente ricorrenti nella popolazione oltre i 60 anni di età. Inoltre si afferma che la prevenzione si basa essenzialmente su un controllo e su una corretta manutenzione degli impianti ritenuti più frequentemente responsabili di contaminazione da parte del microrganismo.
  • La gestione delle reti idriche ed il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato
Gli articoli 119 e 154 del d.lvo 3.4.2006 n .152 sostengono la necessità di garantire la tutela della risorsa idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l’uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio “chi inquina paga”.
L’art. 149 -bis, comma primo, del d.lvo 3.4.2006 n. 152 afferma che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l’equilibrio economico – finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti. L’art. 61, comma primo, della legge 28.12.2015 n. 221 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
Il predetto decreto attuativo è il d.p.c.m. 29.8.2016 (pubblicato su GU n. 241 del 14.10.2016) che si attiene ai seguenti principi:
- l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione; - il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in cinquanta litri per abitante al giorno, tenendo conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo o minimo vitale in quaranta litri a persona nel documento della Division for sustainble development “Rio 2012 issue briefs -water”;
-nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato e disciplina le seguenti materie:
* le modalità e le tempistiche di lettura e di autolettura dei contatori;
*le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;
*la periodicità e le modalità di fatturazione;
*le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;
*le modalità di gestione delle controversie;
*le procedure di messa in mora dell’utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;
*le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.

Non è consentita la disalimentazione del servizio nei confronti dei seguenti soggetti:
*agli utenti domestici che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico -sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori della stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a cinquanta litri abitante – giorno;
*alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dalla predetta Autorità in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.
L’autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia applicata:

*per le utenze domestiche residenti morose, diverse dalle utenze morose non disalimentabili e sopra descritte,soltanto successivamente la mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinato dalla predetta Autorità;
*per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consente l’integrale copertura integrale del debito.

L’Autorità stabilisce:

*gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico – sociale;
* le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
* gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
* le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;
*le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito condizionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano 

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lunedì 16 novembre 2015

Analisi acque potabili, è obbligatoria nei condomini?


E' obbligatorio nei condomini applicare il Dlgs 31/2001 e successive modificazioni? (D.Lgs 2/2/2002 n.27)

GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO SONO TENUTI A FAR ESEGUIRE LE ANALISI DELL'ACQUA?

Il D.Lgs 2/2/2002 n. 27, che apporta modiche alla disciplina sulle acque destinate al consumo umano, D.Lgs 31/2001, specifica che il gestore della rete idrica pubblica è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al punto di consegna, inteso come il punto in cui si verifica l’allaccio del condominio.
Da quel punto in poi l’impianto è di proprietà del condominio e, quindi, anche la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ai condomini è in capo all’amministratore del condominio.
Nei casi in cui i parametri dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti non siano entro i limiti di legge, seppure al punto di consegna questi vengano rispettati, la ASL di competenza territoriale potrà imporre, ai fini della tutela della salute pubblica, l’esecuzione di interventi finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua erogata e ripristinare i parametri imposti dalla legge. In tali casi sono anche previste sanzioni a carico dell’amministratore. 
Per la valutazione della qualità dell’acqua di un condominio comunemente viene consigliato almeno un prelievo a piano terra ed uno nell’ultimo piano per avere un quadro più corretto della qualità dell’acqua erogata, ed eventualmente individuare il punto dell’impianto che determina una contaminazione, chimica o microbiologica. 
Detto questo, l’amministratore di condominio ha la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ma non un obbligo esplicito di analisi periodica; peraltro appare chiaro come, al fine di garantire la salubrità dell’acqua, un’analisi chimica e microbiologica andrà eseguita almeno una volta all’anno nel silenzio della legge che non definisce frequenza e periodicità con cui debbano essere eseguiti i controlli come, invece, viene richiesto per la gestione degli acquedotti. 
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mercoledì 10 aprile 2013

Decreto Legislativo 27 del 2/2/2002 (D.Lgs 27/2002)



Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;


E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";

f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.";

g) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";

h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;

j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";

k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.";

l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";

m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";

n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";

o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;

p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;";

q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";

r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari adempimenti di competenza e";

s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";

w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";

x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";

y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";

z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";

aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti:"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)", la formula alla nota 5: "[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1" è soppressa e sostituita con la seguente: [nitrato] [nitrito] " --------- + --------- minore o = a 1"; 50 0.5(0.1)


bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo";

cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";

dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e' sostituito dal seguente:

"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento: Parametro Volume di riferimento -- -- Alghe.................... 1L Batteriofagi anti-E.coli. 100L Nematodi a vita libera... 1L Enterobatteri patogeni... 1L Enterovirus.............. 100L Funghi................... 100mL Protozoi................. 100L Pseudomonas aeruginosa... 250mL Stafilococchi patogeni... 250mL


Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.";

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

" Controllo di verifica -

Numero di campioni

all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:

" 3

+ ogni 10.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 1.000 "

è soppresso e sostituito con il seguente:

" 3

+ 1 ogni 10.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:

" 10

+ ogni 25.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 10.000 "

è soppresso e sostituito con il seguente:

" 10

+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 25.000 ";

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: "limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilita'";

gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

" Limite di rilevazione in %

del valore di parametro

(Nota 3) "

è sostituita con la seguente:

" Limite di rivelabilità in %

del valore di parametro

(Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:

" Benzopirene "

con:

" Benzo(a)pirene ";

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

" Il limite di rilevamento è

pari a:

tre volte la deviazione

standard relativa, tra lotti

di un campione naturale

oppure:

cinque volte la deviazione

standard relativa, tra lotti

di un bianco "

nel modo seguente:

" Il limite di rivelabilità è

pari a:

tre volte la deviazione

standard relativa all'interno

di un lotto di un campione

naturale contenente una bassa

concentrazione del parametro;

oppure:

cinque volte la deviazione

standard relativa all'interno

di un lotto di un bianco ";

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".
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martedì 4 settembre 2012

Decreto Legislativo 31 del 2/2/2001 (D.Lgs 31/01)



Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Finalita')
1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "acque destinate al consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;
b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Art. 3.
(Esenzioni)
1. La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.
Art. 4.
(Obblighi generali)
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
Art. 5
(Punti di rispetto della conformita')
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il gestore, dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Art. 6.
(Controlli)
1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita', in collaborazione con l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 7.
(Controlli interni)
1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanita' locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 8.
(Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici effettuato nell'ambito dei piani di tutela - delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita' o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende unita' sanitarie locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita'.
Art. 9.
(Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.
Art. 10.
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformita', indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualita', dando priorita' alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.
2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unita' sanitaria locale informa l'autorita' d'ambito, affinche' la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
3. Le autorita' competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.
Art. 11.
(Competenze statali)
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonche' per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) L'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanita', di concerta con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.
Art. 12.
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C, di cui all'articolo 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unita' sanitarie locali.
Art. 13.
(Deroghe)
1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
3. Le deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potra' essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra', comunque, avere durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga.
6. Il Ministero della sanita' con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.
7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, e' sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformita' ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
13. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 14.
(Conformita' ai parametri indicatori)
1. In caso di non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformita' riscontrati nell'anno precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformita';
b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni in materia di riesame.
3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 15.
(Termini per la messa in conformita')
1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.
Art. 16.
(Casi eccezionali)
1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanita', su istanza della regione, o provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficolta' incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta' incontrate. Il Ministero della sanita' puo' chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanita' delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.
Art. 17.
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero della sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.
3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.
5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.
Art. 18.
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19.
(Sanzioni)
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e' punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico;
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
Art. 20
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.
2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*
PARTE A
    Parametri microbiologici
    =================================================
    Parametro                     Valore di parametro
                            (numero/100 ml)
    -------------------------------------------------
    Escherichia coli (E. coli)            0
    -------------------------------------------------
    Enterococchi                          0
    -------------------------------------------------
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
    =================================================
    Parametro                     Valore di parametro
    =================================================
    Escherichia coli (E.coli)         0/250ml
    -------------------------------------------------
    Enterococchi                      0/250 ml
    -------------------------------------------------
    Pseudomonas aeruginosa            0/250ml
    -------------------------------------------------
    Conteggio delle colonie a 22°C      100/ml
    -------------------------------------------------
    Conteggio delle colonie a 37°C       20/ml
    -------------------------------------------------

PARTE B
    Parametri chimici
    ===================================================================
    Parametro              Valore di    Uniti di     Note
                           parametro    misura
    ===================================================================
    Acrilammide              0,10         µg/l       Nota 1
    -------------------------------------------------------------------
    Antimonio                5,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Arsenico                 10           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Benzene                  1,0          µg/1
    -------------------------------------------------------------------
    Benzo(a)pirene           0,010        µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Boro                     1,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Bromato                  10           µg/l       Nota 2
    -------------------------------------------------------------------
    Cadmio                   5,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Cromo                    50           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Rame                     10           mg/l       Nota 3
    -------------------------------------------------------------------
    Cianuro                  50           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    1.2 dicloroetano         3,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Epicioridrina            0,10         µg/l       Nota 1
    -------------------------------------------------------------------
    Fluoruro                 1,50         mg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Piombo                   10           µg/l       Note 3 e 4
    -------------------------------------------------------------------
    Mercurio                 1,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Nichel                   20           µg/l       Nota 3
    -------------------------------------------------------------------
    Nitrato (come NO3)       50           mg/l       Nota 5
    -------------------------------------------------------------------
    Nitrito (come NO2)       0,50         mg/l       Nota 5
    -------------------------------------------------------------------
    Antiparassitari          0,10         ug/l       Nota 6 e 7
    -------------------------------------------------------------------
    Antiparassitari-Totale   0,50         µg/l       Note 6 e 8
    -------------------------------------------------------------------
    Idrocarburi policiclici  0,10         µg/l       Somma delle
    aromatici                                        concentrazioni di
                                                     composti specifici;
                                                     Nota 9
    -------------------------------------------------------------------
    Selenio                  10           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Tetracloroetilene        10           µg/l       Somma delle
    Tricioroetilene                                  concentrazioni dei
                                                     parametri specifici
    -------------------------------------------------------------------
    Trialometani-Totale      30           µg/l       Somma delle
                                                     concentrazioni di
                                                     composti specifici;
                                                     Nota 10
    -------------------------------------------------------------------
    Cloruro di vinile        0,5          µg/l       Nota 1
    -------------------------------------------------------------------
    Clorito                  200          µg/l       Nota 11
    -------------------------------------------------------------------
    Vanadio                  50           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1  Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione
            monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le
            specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a
            contatto con l'acqua
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2  Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori
            inferiori senza compromettere la disinfezione.
            Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b)
            e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro
            il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il
            25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3  Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al
            consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di
            campionamento adeguato e prelevato in modo da essere
            rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita
            settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo
            dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso,
            secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi
            dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria
            locale deve tener conto della presenza di livelli di picco
            che possono nuocere alla salute umana.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4  Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b)
            e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi
            entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il
            25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l.
            Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori
            d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono
            provvedere affinché venga ridotta al massimo la
            concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo
            umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore>
            di parametro; nell'attuazione delle misure intese a
            garantire il raggiungimento del valore in questione deve
            darsi gradualmente priorità ai punti in cui la
            concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo
            umano è più elevata.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5  Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+
            (nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la
            concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito
            (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato
            nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6  Per antiparassitari s'intende:
            - insetticidi organici
            - erbicidi organici
            - fungicidi organici
            - nematocidi organici
            - acaricidi organici
            - alghicidi organici
            - rodenticidi organici
            - sostanze antimuffa organiche
            - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)
              e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di
              reazione.

            Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che
            hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato
            approvvigionamento d'acqua.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 7  Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo
            antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro
            ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a
            0,030 µg/l.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 8  "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli
            antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di
            controllo.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 9  I composti specifici sono i seguenti:
            - benzo(b)fluorantene
            - benzo(k)fluorantene
            - benzo(ghi)perilene
            - indeno(1,2,3-cd)pirene
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché
            il valore parametrico sia più basso possibile senza
            compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici
            sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano,
            bromodiclorometano.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b)
            e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi
            entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite,
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il
            25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.
    -------------------------------------------------------------------

----> PARTE C  <----

RADIOATTIVITA'
    -------------------------------------------------------------------
    Parametro     Valore di parametro   Unità di misura     Note
    -------------------------------------------------------------------
    Trizio        100                   Becquerel/l         Note 8 e 10
    -------------------------------------------------------------------
    Dose totale   0,10                  mSv/anno            Note 9 e 10
    indicativa
    -------------------------------------------------------------------
    
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1  L'acqua non deve essere aggressiva.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2  Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque
            provengano o siano influenzate da acque superficiali. In
            caso di non conformità con il valore parametrico, l' Azienda
            sanitaria locale competente al controllo
            dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non
            sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti
            dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio
            il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli
            debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere
            predisposte ai sensi dell'articolo 18,comma 1.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3  Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o
            contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5 unità
            di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori,
            naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite
            artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4  Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare
            questo valore.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5  Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori,
            l'unità di misura è "Numero/250 ml".
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6  Non è necessario misurare questo parametro per
            approvvigionamento d'acqua inferiori a 10.000 mc al giorno.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 7  In caso di trattamento delle acque superficiali si applica
            il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità nefelometriche
            di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di
            trattamento.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 8  Frequenza dei controlli da definire successivamente
            nell'allegato II.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 9  Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti di
            decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di
            controllo e siti più importanti per i punti di controllo da
            definire successivamente nell'allegato II.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare
            controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed
            alla radioattività al fine di stabilire la dose totale
            indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di
            altri controlli, i livelli del trizio o della dose
            indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di
            parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della
            sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i
            risultati di questi altri controlli effettuati.
    -------------------------------------------------------------------
(AVVERTENZA)
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:
1) alghe;
2) batteriofagi anti E.coli;
3) elminti;
4) enterobatteri patogeni;
5) enterovirus;
6) funghi;
7) protozoi;
8) Pseudomonas aeruginosa;
9) Stafilococchi patogeni.
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.

ALLEGATO II
CONTROLLO
TABELLA A
Parametri da analizzare
1. Controllo di routine
Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualita' organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonche' informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto. Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttivita'
- Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E. coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota 3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Conteggio delle colonie a 22oC e 37oC (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37oC
- Torbidita'
- Disinfettante residuo (se impiegato)
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in
           concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da
           acque superficiali (°).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di
           disinfezione (°).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in
           contenitori.
    -------------------------------------------------------------------
    ° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco
      relativo al controllo di verifica.
2. Controllo di verifica
Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, e' improbabile che un parametro si trovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica" ai parametri per la radioattivita'.
TABELLA B 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari.
I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'articolo 6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente.
    ===================================================================
    Volume d'acqua        Controllo di routine   Controllo di verifica
    distribuito o         Numero di campioni     Numero di campioni
    prodotto ogni         all'anno (Note 3,      all'anno (Note 3e 5)
    giorno in una zona    4 e 5)
    di approvvigiona-
    mento (Note 1 e 2)
    m3
    ===================================================================
    =100                   (Nota 6)               (Nota 6)
    -------------------------------------------------------------------
    >100          =1000    4                      1
    -------------------------------------------------------------------
    >1000        =10000                           1
    
                           4                      +1 ogni 3300m3/g del
                                                  volume totale e
                                                  frazione di 3300
    -------------------------------------------------------------------
    >10000      =100000    +3 ogni 1000           3
                           m3/g del volume
                                                  + ogni 10000 m3/g del
                                                  volume totale o
                                                  frazione di 1000
    -------------------------------------------------------------------
    >100000                totale e frazione      10
                           di 1000                +1 ogni 25000 m3/g del
                                                  volume totale e
                                                  frazioni di 10000
    -------------------------------------------------------------------
    
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1  Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente
            definita all'interno della quale le acque destinate al
            consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro
            qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2  I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per
            determinare la frequenza minima in una zona di
            approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può
            fare riferimento alla popolazione servita calcolando un
            consumo di 200 l pro capite al giorno.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3  Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve
            durata, la frequenza del controllo delle acque distribuite
            con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità
            sanitaria locale.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4  Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda
            unità sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni
            indicato nella tabella se:
    
              a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un
                 periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti e
                 significativamente migliori dei limiti previsti
                 dall'allegato I e
              b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità
                 dell'acqua.
    
            La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del
            numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso
            specifico di cui alla nota 6.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5  Nella misura del possibile, il numero, di campioni deve
            essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6  La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità
            sanitaria locale.
    -------------------------------------------------------------------
TABELLA B 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.
    ===================================================================
    Volume d'acqua        Controllo di routine -  Controllo di verifica
    prodotto ogni giorno  Numero di campioni      Numero di campioni
    (*) messo in vendita  all'anno                all'anno
    in bottiglie o
    contenitori m3
    ===================================================================
    =10                   1                       1
    -------------------------------------------------------------------
    >10                =  12                      1
    60
    -------------------------------------------------------------------
    > 60                  1 ogni 5 m3 del volume  1 ogni 100 mc del
                          totale e frazione di 5  volume totale e
                                                  frazione di 100
    -------------------------------------------------------------------
    (*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.

ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI
I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.
Batteri coliformi ed Escherichia coli ( E. coli) (ISO 930-1)
Enterococchi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22o C (prEN ISO 6222)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 37o C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfrigens (spore comprese)
Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 ± 1 o C per 21 ± 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.
    Nota 1    Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:
    
              Terreno di base
              Triptosio                                           30 g
              Estratto di lievito                                 20 g
              Saccarosio                                           5 g
              Cloridrato di L-cisteina                             1 g
              MgSO4 7H2A                                         0,1 g
              Bromocresolo porpora                                40 mg
              Agar                                                15 g
              Acqua                                             1000 ml

              Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in
              autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere: 

              D-cicloserina                                                400 mg
              B-solfato di polimixina                                       25mg
              Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml           60 mg
              di acqua  sterile prima dell'addizione
              Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%)           20ml
              filtrata - sterilizzata
              FeCL3 6H20 (al 4,5%) filtrata - sterilizzata                   2 ml
2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con una esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato 1, parti B e C.
    =====================================================================
               |           |            | Limite di  |            |
    Parametri  | Esattezza | Precisione |rilevazione | Condizioni |
               | in % del  |  in % del  |  in % del  |            |
               | valore di | valore di  | valore di  |            |
               | parametro | parametro  | parametro  |            |
               | (Nota 1)  |  (Nota 2)  |  (Nota 3)  |            | Note
    =====================================================================
               |           |            |            |Controllare |
               |           |            |            |secondo le  |
    Acrilam    |           |            |            |specifiche  |
    mide       |           |            |            |del prodotto|
    ---------------------------------------------------------------------
    Alluminio  |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Ammonio    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Antimonio  |25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Arsenico   |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Benzopirene|25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Benzene    |25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Boro       |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Bromato    |25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cadmio     |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cloruro    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cromo      |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Condutti   |           |            |            |            |
    vità       |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Rame       |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cianuro    |10         |10          |10          |Nota 4      |
    ---------------------------------------------------------------------
    1,2 dicloro|           |            |            |            |
    etano      |25         |25          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
               |           |            |Controllare |            |
               |           |            |secondo le  |            |
    Epiclo     |           |            |specifiche  |            |
    ridrina    |           |            |del prodotto|            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Floruro    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Ferro      |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Piombo     |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Manganese  |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Mercurio   |20         |10          |20          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Nichel     |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Nitrati    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Nitriti    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Ossidabi   |           |            |            |            |
    lità       |25         |25          |10          |            |Nota 5
    ---------------------------------------------------------------------
    Anti       |           |            |            |            |
    parassitari|25         |25          |25          |            |Nota 6
    ---------------------------------------------------------------------
    Idrocarburi|           |            |            |            |
    policiclici|           |            |            |            |
    aromatici  |25         |25          |25          |            |Nota 7
    ---------------------------------------------------------------------
    Selenio    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Sodio      |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Solfato    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Tetracloro |           |            |            |            |
    etilene    |25         |25          |10          |            |Nota 8
    ---------------------------------------------------------------------
    Tricloro   |           |            |            |            |
    etilene    |25         |25          |10          |            |Nota 8
    ---------------------------------------------------------------------
    Trialo     |           |            |            |            |
    metani     |           |            |            |            |
    totali     |25         |25          |10          |            |Nota 7
    ---------------------------------------------------------------------
               |           |            |            |Controllare |
               |           |            |            |secondo le  |
    Cloruro di |           |            |            |specifiche  |
    vinile     |           |            |            |del prodotto|

2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unita' pH ed una precisione di 0,2 unita' pH.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1(*):           L'esattezza è la differenza fra il valore
                         medio di un grande numero di misurazioni
                         ripetute ed il valore vero; la sua misura è
                         generalmente indicata come errore sistematico.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2 (*)           La precisione misura la dispersione dei
                         risultati intorno alla media; essa è
                         generalmente espressa come la deviazione
                         standard all'interno di un gruppo omogeneo di
                         campioni e dipende solo da errori casuali.
    -------------------------------------------------------------------
    (*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725.

    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3               Il limite di rilevamento è pari a:
    
                         - tre volte la deviazione standard relativa,
                           tra lotti di un campione naturale oppure
                         - cinque volte la deviazione standard relativa,
                           tra lotti di un bianco.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4:              Il metodo deve determinare il tenore
                         complessivo di cianuro in tutte le sue forme
                         (cianuro totale).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5.              L'ossidazione deve essere effettuata per 10
                         minuti a una temperatura di 100°C in ambiente
                         acido con l'uso di permanganato.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6.              Le caratteristiche di prestazione si applicano
                         ad ogni singolo antiparassitario e dipendono
                         dall'antiparassitario considerato. Attualmente
                         il limite di rilevamento può non essere
                         raggiungibile per tutti gli antiparassitari,
                         ma ci si deve adoperare per raggiungere tale
                         obiettivo.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 7:              Le caratteristiche di prestazione si applicano
                         alle singole sostanze specificate al 25% del
                         valore parametrico che figura nell'allegato I.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 8:              Le caratteristiche di prestazione si applicanoù
                         alle singole sostanze specificate al 50% del
                         valore parametrico che figura nell'allegato I.
    -------------------------------------------------------------------
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