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mercoledì 18 ottobre 2017

ISTAT: in diminuzione i prezzi al consumo


Nel mese di settembre 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumenta dell'1,1% rispetto a settembre 2016 (era +1,2% ad agosto), confermando la stima preliminare.

La lieve frenata dell'inflazione è ascrivibile per lo più al rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,7%, da +4,4% di agosto) e di quelli dei Beni energetici regolamentati (+2,9% da +5,0%), in parte compensato dall'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati, la cui crescita si porta a +2,1% (da +0,7% del mese precedente).

L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, scende di tre decimi di punto percentuale (+0,7% da +1,0% di agosto), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +0,8% (era +0,9 nel mese precedente).

La diminuzione su base mensile dell'indice generale è dovuta principalmente al calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-4,6%) e, in misura minore, alla diminuzione di quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%), il cui andamento in entrambi i casi è influenzato da fattori stagionali.

Su base annua la crescita dei prezzi dei beni si attesta a +1,0% (come ad agosto), mentre rallenta quella dei servizi (+1,3% da +1,6%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,3 punti percentuali.

L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,3% per l'indice generale e +0,8% per la componente di fondo.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (era +0,6% ad agosto).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,4% in termini congiunturali e dell'1,3% in termini tendenziali (in accelerazione di tre decimi di punto percentuale rispetto al mese precedente).

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell'1,8% su base mensile – principalmente a causa della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto – e dell'1,3% su base annua (era +1,4% ad agosto), confermando la stima preliminare.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumenta dell'1,1% rispetto a settembre 2016.
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sabato 16 settembre 2017

Aumentano i prezzi al consumo


Nel mese di agosto 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016 (era +1,1% a luglio), confermando la stima preliminare.
La lieve ripresa dell'inflazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati, la cui crescita si porta a +4,3% (da +2,1% del mese precedente) e alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+4,4%, in accelerazione dal +3,2% di luglio).
L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di due decimi di punto percentuale (+1,0% da +0,8% di luglio), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si attesta a +0,9% (come nel mese precedente).
L'incremento su base mensile dell'indice generale è dovuto in larga parte ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,4%), il cui andamento è influenzato da fattori stagionali.
Su base annua accelera la crescita dei prezzi sia dei beni (+1,0%, da +0,8% di luglio) sia dei servizi (+1,6% da +1,3%) Ad agosto, quindi, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,6 punti percentuali.
L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l'indice generale e +1,0% per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (era +0,8% a luglio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,1% in termini congiunturali e dell'1,0% in termini tendenziali (in accelerazione di un decimo di punto percentuale rispetto al mese precedente).
L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dell'1,4% su base annua (era +1,2% a luglio), confermando la stima preliminare.
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016.
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martedì 20 giugno 2017

Il fabbisogno energetico per la ripartizione della spesa del riscaldamento

Il calcolo del fabbisogno termico è elemento necessario per procedere correttamente alla ripartizione della spesa del riscaldamento conseguentemente all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione. L’articolo 9, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 102/2014, prevede che il criterio base per la ripartizione della spesa debba necessariamente essere la norma UNI 10200 (attualmente è in vigore la versione del 2015).
Tuttavia, qualora siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Appare quindi essenziale, prima di dare corso all’incarico per la redazione dei calcoli necessari ai fini della norma UNI 10200, procedere alla determinazione del fabbisogno energetico.
Infatti, acquisiti questi dati, la prima cosa da verificare è se sussistano o meno i presupposti per poter disapplicare la norma UNI. In tal caso, la questione dovrà essere sottoposta all’assemblea la quale potrà valutare quale scelta adottare. Si ritiene indispensabile la presenza del professionista in quella sede.
Nel caso in cui i condomini dovessero scegliere di non fare ricorso alla norma tecnica per la ripartizione, il fabbisogno non sarà più necessario, anche se resta un dato utile per eventuali scelte future. Qualora, invece, l’assemblea dovesse decidere di applicare la norma UNI, il fabbisogno sarà necessario per la formazione della nuova tabella millesimale del riscaldamento.
La norma tecnica per il calcolo del fabbisogno è la UNI TS 11300 che, si ritiene, non debba essere applicata pedissequamente.
La norma, infatti, per calcolare il fabbisogno prevede di considerare l’attività posta all’interno delle unità immobiliari. Infatti, se vi fosse un ufficio con molti computer che erogano calore, il fabbisogno energetico sarebbe diverso da quello, ad esempio, di una unità immobiliare ad uso abitazione oppure se nell’appartamento vi fosse un negozio da parrucchiera con i caschi che, notoriamente, scaldano molto.
A seconda dell’attività posta all’interno dell’alloggio, cambia, quindi, la quantità di calore che deve essere prelevata dai corpi scaldanti e, quindi, il fabbisogno.
Tali elementi andrebbero ad incidere sulle differenze di fabbisogno con la conseguenza che, cessata l’attività e mutata la destinazione (ad esempio da parrucchiera a enoteca), conseguirebbe una modifica che potrebbe alterare le differenze oltre il 50%. Così fosse, ogni volta che varia una attività, occorrerebbe procedere nuovamente ai calcoli (quanto meno dell’unità stessa) per verificare se ancora sussistono le condizioni per disapplicare la norma UNI.
Ne consegue che si sarebbe portati a ritenere che il calcolo del fabbisogno debba essere effettuato senza considerare l’attività che in concreto viene svolta nell’unità immobiliare. Saranno invece presi in considerazione solo l’edificio e quelle parti di esso che possono portare a minori o maggiore dispersioni ma che, in ogni caso, riguardano il palazzo e non l’uso che dello stesso viene fatto. Pertanto, si ritiene che debbano essere considerati i doppi vetri e gli eventuali “cappotti interni” che, in ogni caso, hanno carattere di stabilità nel tempo.
Qualora, invece, i condomini dovessero decidere di applicare comunque la norma UNI 10200 (oppure se non dovessero sussistere le condizioni per la sua disapplicazione), la determinazione del fabbisogno torna utile per calcolare la nuova tabella millesimale con la quale verranno ripartiti i costi che generano la così detta “spesa per potenza termica installata”: dispersioni (la così detta quota fissa), energia elettrica, terzo responsabile, manutenzione ordinaria.
In tal caso, però, occorrerà apportare modifiche ai criteri utilizzati per il calcolo. Poichè, in tal caso, il calcolo del fabbisogno è strumento per procedere alla determinazione della tabella millesimale, troveranno applicazione quelle norme che disciplinano i criteri per la formazione della stessa.
L’articolo 68 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, prevede espressamente che “nell’accertamento dei valori di cui al primo comma (millesimi -ndr-) non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”.
Conseguentemente, non dovranno essere considerati i doppi vetri in quanto “miglioramenti”. Questi, riducendo le dispersioni, sicuramente vanno ad abbassare il fabbisogno dell’unità immobiliare. Tuttavia la norma del codice deve prevalere sulla norma tecnica (la UNI TS 11300) che, peraltro, non è richiamata espressamente dalla legge.
Il professionista deve quindi considerare, per la determinazione della tabella millesimale, lo stato degli infissi al momento del completamento dell’edificio.
Si ricordi che la tabella millesimale verrà utilizzata per la ripartizione della spesa per potenza termica installata. Il risparmio per il singolo condomino che ha effettuato opere o interventi migliorativi energeticamente, si ha nella quota a consumo. Infatti, avendo diminuito il fabbisogno dell’unità immobiliare, sarà necessario prelevare una quantità inferiore di calore dai corpi scaldanti.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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lunedì 8 agosto 2016

I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici

di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario
Politecnico di Milano Dip. BEST

La tecnologia applicata al sistema di controllo e gestione dell’impianto consente di governare la caldaia a distanza (telegestione) da un centro di servizi operante 24 ore su 24, di rilevare le temperature all’interno delle singole unità immobiliari e ripartire le spese sulla base dell’effettivo consumo.

Da qualche tempo cominciano ad essere presenti in maniera evidente nel mercato alcuni operatori che offrono servizi per la gestione energetica degli edifici basati su sistemi di controllo a distanza (telegestione). Queste aziende rappresentano le prime manifestazioni di un fenomeno di mercato destinato a crescere nei prossimi anni in maniera significativa anche nel nostro Paese. Infatti, lo sviluppo della tecnologia dei sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti termici ed elettrici, inizialmente applicata solo agli edifici terziari e in generale utilizzata nell’ambito degli Edifici Intelligenti (con i sistemi di sicurezza, i sistemi di comunicazione ed informatica distribuita), ha ormai consentito la realizzazione di speciali sistemi compatti ed economici finalizzati all’impiego in edifici terziari di dimensioni modeste ed in edifici residenziali. Del resto la crescita della spesa energetica nell’ambito dei costi di gestione complessivi degli edifici, sia terziari che residenziali, è stata una costante degli ultimi anni e sia gli utenti privati, che i gestori dei patrimoni pubblici e privati sono sempre più interessati al suo controllo e contenimento. Ecco i motivi che sono alla base della comparsa dei primi operatori che offrono prodotti/servizi in grado di migliorare la qualità e le prestazioni dei tradizionali servizi di gestione energetica (fornitura di calore e manutenzione delle caldaie) e di offrire servizi innovativi basati su tecnologie ormai consolidate e soprattutto di realizzare economie di scala per i gestori/proprietari di più immobili e risparmi non trascurabili per i singoli condomini. La carta vincente è rappresentata dalla tecnologia, che con un piccolo investimento iniziale (nel sistema di controllo e gestione dell’impianto) può consentire di gestire la caldaia a distanza (telegestione) da un centro di servizi operante spesso 24 ore su 24, di rilevare le temperature all’interno delle singole unità immobiliari e ripartire le spese sulla base dell’effettivo consumo, permettendo al singolo utente di programmare la sua richiesta di energia e offrendogli la certezza di pagare solo ciò che ha consumato. Oggigiorno in molte città europee sono presenti aziende che offrono questa gamma di servizi di telegestione energetica permettendo significativi risparmi ai cittadini e alla collettività in termini di riduzione dei consumi energetici e quindi migliorando il contesto ambientale urbano. Quello della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici è uno degli elementi che più ha contribuito in un quadro di interventi complessi e sistemici – sviluppo delle reti di teleriscaldamento ed esemplare pianificazione del traffico urbano (estensione zone pedonali e a traffico limitato, pagamento della sosta, dissuasione all’utilizzo del mezzo privato, ecc.) – alla riqualificazione ambientale delle principali città della Gran Bretagna.
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I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici: La gestione energetica degli edifici

La Gran Bretagna ha ormai raggiunto un livello di consapevolezza e accettazione generale dei benefici connessi all’adozione dei sistemi BEMS (Building Energy Management Systems) e si sta muovendo nella direzione di un sempre maggiore consolidamento di questo settore industriale. L’esperienza della Gran Bretagna nell’utilizzo di sistemi elettronici per la gestione energetica dell’edificio (BEMS) è relativamente recente ma interessante. Prima di tutto è necessario stabilire cosa si intende con il termine “BEMS”. Per i lettori di questo articolo il termine sarà utilizzato in relazione all’applicazione di sensori, comandi e attuatori, basati su tecnologia elettronica digitale come strumenti di implementazione di specifici programmi (software) in grado di ottimizzare la gestione energetica e di comunicare con altri programmi utilizzati nell’ambito della più generale attività di Building Management System (BMS). L’emergere dei sistemi BEMS è avvenuto parallelamente allo sviluppo dei microprocessori ed è del tutto accidentale il fatto che la crisi energetica della metà degli anni settanta abbia visto la nascita dei primi prodotti/sistemi elettronici che rispondevano all’esigenza di una progettazione consapevole dal punto di vista energetico, nonché a criteri innovativi per quanto riguarda la gestione dell’edificio. La rapida caduta nei costi dei microprocessori digitali ha permesso l’inserimento di funzioni sofisticate in sistemi sempre più piccoli e compatti. In altre parole, sebbene i primi prodotti BEMS siano stati chiaramente venduti come risposta ad un bisogno di riduzione dei consumi energetici il mercato si sarebbe comunque evoluto verso la gestione energetica complessiva degli edifici; il problema del risparmio energetico ha costituito semplicemente uno degli elementi dello sviluppo dei sistemi BEMS nel mercato. La Gran Bretagna ha ormai raggiunto un livello di consapevolezza e accettazione generale dei benefici connessi all’adozione dei sistemi BEMS e si sta muovendo nella direzione di un sempre maggiore consolidamento di questo settore industriale. Tutto questo è evidente soprattutto nei cambiamenti riscontrabili negli ultimi anni nelle vendite dei tradizionali comandi per gli impianti di riscaldamento-raffreddamento, ventilazione e condizionamento (Heating, Ventilation, and Air Conditioning – HVAC). La vendita totale di comandi tradizionali e dei sistemi digitali innovativi per ambienti non domestici in Gran Bretagna raggiunge un valore di circa 200 milioni di sterline per anno. I sistemi BEMS hanno di questo mercato una parte che attualmente si aggira attorno ai 75 milioni di sterline . Le indicazioni fornite da questi dati suggeriscono, senza ombra di dubbio, che i sistemi BEMS stanno soppiantando i comandi “convenzionali” e che ormai hanno perso la caratteristica di sistemi “complessi”, per addetti ai lavori, che ne ha in una prima fase ostacolato la diffusione.
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I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici: Lo sviluppo dei sistemi BEMS

Gli Stati Uniti possono sicuramente vantare il primato dell’utilizzo di sistemi BEMS fino dai primi anni ‘70 e dal momento che la tecnologia non aveva ancora reso possibile la produzione di microprocessori a basso prezzo, era inevitabile che i sistemi si basassero su di una architettura centralizzata, cioè con tutti i controlli e comandi facenti capo ad una stazione centrale. I sistemi di questo genere sono attualmente conosciuti come sistemi centralizzati. Questo tipo di sistemi era molto appropriato per installazioni in edifici di grandi dimensioni. Da un punto di vista politico questa architettura calzava molto bene alla situazione ed esigenze degli U.S.A poiché, al contrario della Gran Bretagna, in questo Paese non sono diffuse proprietà distribuite su un vasto territorio, mentre specialmente negli anni ‘70-’80 erano in crescita significativa i grandi edifici-quartieri generali delle imprese internazionali. La Gran Bretagna possedeva invece un mercato differente, con unità immobiliari più piccole, controllate da singoli operatori. L’ingresso leggermente ritardato nel campo dei sistemi BEMS del Regno Unito e delle industrie produttrici europee, ha dato l’opportunità di sfruttare l’utilizzo dei microprocessori allora emergenti: è così nata la “stazione decentrata intelligente”. In questa configurazione di architettura distribuita gli algoritmi di controllo e quindi le funzioni esecutive dei dispositivi, poterono essere sviluppate più vicino agli impianti posti sotto controllo. La capacità elaborativa delle stazioni decentrate liberò la stazione centrale dalla necessità di mantenere contatti continui con i sensori e gli attuatori: divenne così fattibile l’utilizzazione della rete telefonica della British Telecom per accedere a siti molto distanti dalla stazione centrale di controllo. Oggigiorno il costo dei microprocessori è crollato al punto tale da rendere ragionevole considerare la possibilità dell’utilizzo di un controllore per ciascun elemento dell’impianto (una situazione che attualmente non si verifica di frequente), distribuendo così quindi ulteriormente l’intelligenza il più possibile in prossimità dell’impianto controllato. Nel Regno Unito i prodotti BEMS sono stati sviluppati da aziende come Transmitton, JEL, Trend e quella che un tempo era la Freeman Enercon (ora Potterton Energy Controls). Nel Regno Unito non è mai stata presa in considerazione la possibilità di progettare e costruire sistemi utilizzando potenti computer centrali, cosa che invece accadde negli Stati Uniti. Le ragioni di ciò risiedono in parte proprio nel ritardo con cui il Regno Unito è entrato nel mercato. I punti chiave dei sistemi BEMS, che ne hanno reso possibile una diffusione su vasta scala nel Regno Unito, sono le modalità stand-alone dei comandi e l’utilizzo della rete telefonica pubblica. Per la prima volta era possibile porre un sistema intelligente “dentro” ciascun piccolo edificio privato o pubblico, senza dover sopportare gli enormi costi di una rete di comunicazioni realizzata appositamente e i pericoli connessi ai possibili guasti di un unico computer centrale.
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I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici: Sistemi ad architettura centralizzata e distribuita

Vale la pena spendere qualche parola sugli obiettivi e sui contenuti delle due impostazioni (architettura centralizzata/architettura distribuita) sopra richiamate. I sistemi con intelligenza centralizzata hanno sviluppato un alto grado di integrazione orizzontale, in parte a causa del loro consolidamento e in parte per il tipo di aziende che ha realizzato la loro progettazione. Per integrazione si intende, in questo contesto, la combinazione di sistemi antincendio, HVAC, sicurezza ed in generale l’accesso unificato ai comandi di ogni singolo impianto/ sistema. Negli Stati Uniti non sorgono difficoltà legislative nell’integrazione di tali funzioni; infatti la legislazione favorisce l’interconnessione tra HVAC e i servizi inerenti le strategie antincendio. Oltre tutto i sensori di entrambi i sistemi presentano segnali digitali “on/off’ simili. I sistemi ad “intelligenza distribuita”, invece, presentano vantaggi e svantaggi di ordine differente. Da un lato in questo tipo di architettura è implicito un grado superiore di autonomia e di capacità di resistere a possibili guasti, ma questo implica una perdita in termini di intercomunicabilità tra sistemi di produttori diversi. Nel Regno Unito è ormai da anni codificata la specializzazione dei diversi attori del processo progettuale di costruzione e gestione (architetto, responsabile delle stime/costi, impiantista, project manager, responsabile della manutenzione, Building Manager, ecc.), così come è abituale che la progettazione di un organismo edilizio venga affidata a soggetti specializzati nei diversi campi progettuali e nei vari servizi tecnologici innovativi di un edificio (HVAC, antincendio, impianti di sollevamento, sistemi di sicurezza e controllo degli access, ecc.). Il mercato del Regno Unito ha perciò ereditato una frammentazione a grande scala degli operatori (sempre più specializzati) e una sostanziale mancanza di entusiasmo per gli edifici intelligenti da parte dei potenziali utilizzatori. Cosa questa che riflette uno scetticismo molto salutare, basato sulla comprensione della difficoltà di realizzare progetti tecnologicamente estremamente sofisticati.
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I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici: Il progetto EEDS

Il governo del Regno Unito è stato solerte nel riconoscere il valore dell’utilizzo dei moderni sistemi di controllo degli edifici e fin dai primi momenti i sistemi BEMS hanno rappresentato la punta di diamante dell’ “Energy Efficiency Demonstration Scheme” (EEDS) – Schema dimostrativo di efficienza energetica – messo a punto dal Dipartimento per l’Energia del governo britannico . Le regole del programma EEDS furono introdotte nell’ormai lontano 1997 ed erano piuttosto semplici. La maggior parte delle organizzazioni (in buona parte istituzioni pubbliche) che adottarono i sistemi BEMS ebbe l’opportunità di usufruire di una sovvenzione pari al 75% del costo totale dell’introduzione della tecnologia (costo del sistema ed installazione) a patto di accollarsi completamente (al 100%) i costi di una azione di monitoraggio dell’intera operazione svolta da un’organizzazione scientifica indipendente accreditata presso il Dipartimento per l’Energia. Il monitoraggio mirava principalmente a stimare i risparmi energetici nelle specifiche tipologie di edificiorganizzazioni in cui venivano installati i sistemi BEMS. L’obiettivo del governo del Regno Unito era quello di dimostrare ai potenziali clienti i vantaggi economici della tecnologia ed i benefici ottenibili a livello nazionale attraverso una riduzione della domanda totale di energia. In totale negli anni ‘97/’98 furono supportati 30 progetti dimostrativi BEMS, per un costo di 1.500.000 sterline. Attualmente (dati anni 2000), il Dipartimento per l’Energia stima che i risparmi energetici annuali attribuibili ai sistemi BEMS si aggirino intorno ai 3.200.000-3.500.000 sterline per anno a partire dai primi anni 2000. Questo processo virtuoso continua tutt’oggi a produrre i suoi effetti. L’iniziativa EEDS è stata supportata da un secondo intervento del Dipartimento per l’Energia del governo che si è occupato di trovare i fondi per progetti di ricerca e sviluppo. In parte meno largamente utilizzata, questa iniziativa prevedeva il finanziamento fino al 50% ad aziende che avevano diversi prodotti nell’area BEMS e che avevano già realizzato un certo livello di investimenti “dimostrabili”, nell’obiettivo di far evolvere i loro prodotti in un effettivo sistema BEMS. Lo schema EEDS è ormai completato. Come metodo per ridurre i costi energetici a livello nazionale nell’ambito degli edifici non domestici ha avuto un significativo successo, anche se ha ottenuto una scarsa influenza sulla legislazione (nell’obiettivo di migliorare i criteri normativi per la progettazione energetica degli edifici).
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I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici: Il BEMS Centre

Un notevole ruolo per lo sviluppo del settore BEMS ha avuto il Centro di ricerca Tecnologica per Building Energy Management Systems (BEMS Centre). Questa organizzazione indipendente è stata istituita dalla Building Services Research and Information Association (BSRIA), una organizzazione-associazione di ricerca non governativa specializzata nel campo dei servizi alle strutture industriali. Il BEMS Centre fu costituito nell’aprile del 1997 per operare come fulcro dello sviluppo dei sistemi BEMS nell’industria. Il Centro opera come struttura di servizio dell’associazione BSRIA che raccoglie una vasta gamma di operatori interessati:
  • fornitori;
  • utenti;
  • consulenti e progettisti;
  • altri.
Gli interessi di diverse figure professionali sono presenti nel BEMS Centre, cosa questa che favorisce un positivo scambio di informazioni e conoscenze. I fondi necessari allo sviluppo iniziale del BEMS Centre sono stati erogati dal Dipartimento per l’Energia del governo del Regno Unito, che ha contribuito con 850.000 sterline in un arco di 5 anni. Le modalità di finanziamento sono state basate su una logica decrescente, in modo tale che nel giro di 6 anni il Centro potesse essere completamente indipendente dal punto di vista economico, assicurandosi un futuro di completa autonomia.
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giovedì 21 aprile 2016

ENERGIA: La mobilità elettrica nei condomini

Ma chi l’ha detto che le macchine elettriche sono solo per pochi? Il boom (moderato ma costante) negli ultimi tre anni, della mobilità elettrica e ibrida nel nostro Paese ci dimostra che i veicoli stanno diventando sempre di più alla portate delle tasche del cittadino medio (nel 2016 anche Tesla uscirà con un modello entro i 30.000 Euro). Le reticenze verso questo tipo di veicoli sono ancora legate ai pregiudizi (infondati) sull’autonomia delle batterie e sull’inesistenza delle stazioni di ricarica sia cittadine che extraurbane, nonché su un costo dei veicoli ancora poco competitivo rispetto a quelli endotermici.
A livello comunitario Lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, che garantisca la mobilità di persone e beni con infrastrutture di qualità, è considerata dalle politiche europee come un’azione prioritaria per il miglioramento della coesione dei territori. Tra gli strumenti normativi europei che indicano la strada per lo sviluppo della mobilità elettrica, citiamo La Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, per ridurre al minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La Direttiva intende come combustibili alternativi: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale compreso il biometano. Al suo interno si stabiliscono alcuni requisiti tecnici di base che contribuiscano a rendere l’infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo, così come si definiscono alcuni compiti e obiettivi in termini di pianificazione e infrastrutturazione per gli Stati Membri.
Tra i principali documenti di programmazione nazionale citiamo il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica (PNIRE) pubblicato in GU il 2 dicembre 2014 dopo quasi 2 anni di consultazioni pubbliche, che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il PNIRE istituisce anche la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per cittadini e operatori.
La Regione Lombardia con la D.G.R. X/4593 del 17 dicembre 2015 ha approvato le “Linee Guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”, un documento di indirizzo per una corretta e coerente infrastrutturazione del territorio regionale. Oltre alle tipologie di utenti e i requisiti tecnici minimi dei sistemi di ricarica, le Linee Guida – in sintesi - identificano le tipologie di sosta a cui corrispondono altrettanti tipi di ricarica:
- Sosta prolungata, ovvero i parcheggi oltre le 2 ore, in cui si consigliano delle stazioni di ricarica “normal power” con prese per l’alimentazione di più veicoli contemporaneamente;
- Sosta breve, quella compresa tra 30 minuti e 2 ore, tipica dei centri commerciali, cinema, biblioteche, ristoranti, ecc., in questo caso si suggeriscono sistemi di ricarica “normal power” preferibilmente con potenza pari a 7 o 22kW;
- Fermata, ossia una sosta di meno di 30 minuti, tipica delle stazioni di servizio cittadini, estraurbane e autostradali, e in questo caso i sistemi di ricarica dovranno essere “hight power”, ovvero fast o very fast charge.

Regione Lombardia prevede che il processo di infrastrutturazione debba avvenire, coerentemente con il PNIRE, secondo un modello progressivo, basato su due macro-fasi successive:
  • Fase “pioneer”, di sviluppo di uno scenario di base, fino al 2020, che ha come obiettivo principale l’abilitazione, per i primi utenti della mobilità elettrica lombarda, delle funzioni principali dei veicoli, ovvero far sì che vi sia la possibilità per gli utenti di effettuare facilmente la ricarica dei veicoli per gli utilizzi quotidiani, così come di percorrere, saltuariamente, distanze più lunghe dell’autonomia del veicolo lungo i principali assi viari regionali;
  • Fase “a tendere”, di sviluppo di uno scenario evoluto, dal 2020 al 2030 per rendere disponibile, a fronte di un’effettiva transizione all’elettrico di parte del parco circolante, un servizio di ricarica capillare e uniforme su tutto il territorio regionale.
La Regione Lombardia ha fatto anche di più: con la D.G.R. n. X/4769 del 28 gennaio 2016 incentiva l’80% a fondo perduto la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici. Un’occasione d’oro per installare le stazioni nei condomini!


di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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mercoledì 10 aprile 2013

Decreto Legislativo 27 del 2/2/2002 (D.Lgs 27/2002)



Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;


E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";

f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.";

g) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";

h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;

j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";

k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.";

l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";

m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";

n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";

o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;

p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;";

q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";

r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari adempimenti di competenza e";

s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";

w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";

x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";

y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";

z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";

aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti:"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)", la formula alla nota 5: "[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1" è soppressa e sostituita con la seguente: [nitrato] [nitrito] " --------- + --------- minore o = a 1"; 50 0.5(0.1)


bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo";

cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";

dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e' sostituito dal seguente:

"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento: Parametro Volume di riferimento -- -- Alghe.................... 1L Batteriofagi anti-E.coli. 100L Nematodi a vita libera... 1L Enterobatteri patogeni... 1L Enterovirus.............. 100L Funghi................... 100mL Protozoi................. 100L Pseudomonas aeruginosa... 250mL Stafilococchi patogeni... 250mL


Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.";

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

" Controllo di verifica -

Numero di campioni

all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:

" 3

+ ogni 10.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 1.000 "

è soppresso e sostituito con il seguente:

" 3

+ 1 ogni 10.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:

" 10

+ ogni 25.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 10.000 "

è soppresso e sostituito con il seguente:

" 10

+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del

volume totale e frazione

di 25.000 ";

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: "limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilita'";

gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

" Limite di rilevazione in %

del valore di parametro

(Nota 3) "

è sostituita con la seguente:

" Limite di rivelabilità in %

del valore di parametro

(Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:

" Benzopirene "

con:

" Benzo(a)pirene ";

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

" Il limite di rilevamento è

pari a:

tre volte la deviazione

standard relativa, tra lotti

di un campione naturale

oppure:

cinque volte la deviazione

standard relativa, tra lotti

di un bianco "

nel modo seguente:

" Il limite di rivelabilità è

pari a:

tre volte la deviazione

standard relativa all'interno

di un lotto di un campione

naturale contenente una bassa

concentrazione del parametro;

oppure:

cinque volte la deviazione

standard relativa all'interno

di un lotto di un bianco ";

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".
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martedì 4 settembre 2012

Decreto Legislativo 31 del 2/2/2001 (D.Lgs 31/01)



Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Finalita')
1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "acque destinate al consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;
b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Art. 3.
(Esenzioni)
1. La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.
Art. 4.
(Obblighi generali)
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
Art. 5
(Punti di rispetto della conformita')
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il gestore, dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Art. 6.
(Controlli)
1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita', in collaborazione con l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 7.
(Controlli interni)
1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanita' locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 8.
(Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici effettuato nell'ambito dei piani di tutela - delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita' o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende unita' sanitarie locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita'.
Art. 9.
(Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.
Art. 10.
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformita', indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualita', dando priorita' alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.
2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unita' sanitaria locale informa l'autorita' d'ambito, affinche' la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
3. Le autorita' competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.
Art. 11.
(Competenze statali)
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonche' per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) L'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanita', di concerta con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.
Art. 12.
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C, di cui all'articolo 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unita' sanitarie locali.
Art. 13.
(Deroghe)
1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
3. Le deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potra' essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra', comunque, avere durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga.
6. Il Ministero della sanita' con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.
7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, e' sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformita' ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
13. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 14.
(Conformita' ai parametri indicatori)
1. In caso di non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformita' riscontrati nell'anno precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformita';
b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni in materia di riesame.
3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 15.
(Termini per la messa in conformita')
1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.
Art. 16.
(Casi eccezionali)
1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanita', su istanza della regione, o provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficolta' incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta' incontrate. Il Ministero della sanita' puo' chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanita' delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.
Art. 17.
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero della sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.
3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.
5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.
Art. 18.
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19.
(Sanzioni)
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e' punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico;
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
Art. 20
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.
2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*
PARTE A
    Parametri microbiologici
    =================================================
    Parametro                     Valore di parametro
                            (numero/100 ml)
    -------------------------------------------------
    Escherichia coli (E. coli)            0
    -------------------------------------------------
    Enterococchi                          0
    -------------------------------------------------
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
    =================================================
    Parametro                     Valore di parametro
    =================================================
    Escherichia coli (E.coli)         0/250ml
    -------------------------------------------------
    Enterococchi                      0/250 ml
    -------------------------------------------------
    Pseudomonas aeruginosa            0/250ml
    -------------------------------------------------
    Conteggio delle colonie a 22°C      100/ml
    -------------------------------------------------
    Conteggio delle colonie a 37°C       20/ml
    -------------------------------------------------

PARTE B
    Parametri chimici
    ===================================================================
    Parametro              Valore di    Uniti di     Note
                           parametro    misura
    ===================================================================
    Acrilammide              0,10         µg/l       Nota 1
    -------------------------------------------------------------------
    Antimonio                5,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Arsenico                 10           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Benzene                  1,0          µg/1
    -------------------------------------------------------------------
    Benzo(a)pirene           0,010        µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Boro                     1,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Bromato                  10           µg/l       Nota 2
    -------------------------------------------------------------------
    Cadmio                   5,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Cromo                    50           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Rame                     10           mg/l       Nota 3
    -------------------------------------------------------------------
    Cianuro                  50           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    1.2 dicloroetano         3,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Epicioridrina            0,10         µg/l       Nota 1
    -------------------------------------------------------------------
    Fluoruro                 1,50         mg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Piombo                   10           µg/l       Note 3 e 4
    -------------------------------------------------------------------
    Mercurio                 1,0          µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Nichel                   20           µg/l       Nota 3
    -------------------------------------------------------------------
    Nitrato (come NO3)       50           mg/l       Nota 5
    -------------------------------------------------------------------
    Nitrito (come NO2)       0,50         mg/l       Nota 5
    -------------------------------------------------------------------
    Antiparassitari          0,10         ug/l       Nota 6 e 7
    -------------------------------------------------------------------
    Antiparassitari-Totale   0,50         µg/l       Note 6 e 8
    -------------------------------------------------------------------
    Idrocarburi policiclici  0,10         µg/l       Somma delle
    aromatici                                        concentrazioni di
                                                     composti specifici;
                                                     Nota 9
    -------------------------------------------------------------------
    Selenio                  10           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
    Tetracloroetilene        10           µg/l       Somma delle
    Tricioroetilene                                  concentrazioni dei
                                                     parametri specifici
    -------------------------------------------------------------------
    Trialometani-Totale      30           µg/l       Somma delle
                                                     concentrazioni di
                                                     composti specifici;
                                                     Nota 10
    -------------------------------------------------------------------
    Cloruro di vinile        0,5          µg/l       Nota 1
    -------------------------------------------------------------------
    Clorito                  200          µg/l       Nota 11
    -------------------------------------------------------------------
    Vanadio                  50           µg/l
    -------------------------------------------------------------------
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1  Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione
            monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le
            specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a
            contatto con l'acqua
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2  Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori
            inferiori senza compromettere la disinfezione.
            Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b)
            e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro
            il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il
            25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3  Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al
            consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di
            campionamento adeguato e prelevato in modo da essere
            rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita
            settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo
            dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso,
            secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi
            dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria
            locale deve tener conto della presenza di livelli di picco
            che possono nuocere alla salute umana.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4  Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b)
            e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi
            entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il
            25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l.
            Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori
            d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono
            provvedere affinché venga ridotta al massimo la
            concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo
            umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore>
            di parametro; nell'attuazione delle misure intese a
            garantire il raggiungimento del valore in questione deve
            darsi gradualmente priorità ai punti in cui la
            concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo
            umano è più elevata.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5  Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+
            (nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la
            concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito
            (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato
            nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6  Per antiparassitari s'intende:
            - insetticidi organici
            - erbicidi organici
            - fungicidi organici
            - nematocidi organici
            - acaricidi organici
            - alghicidi organici
            - rodenticidi organici
            - sostanze antimuffa organiche
            - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)
              e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di
              reazione.

            Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che
            hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato
            approvvigionamento d'acqua.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 7  Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo
            antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro
            ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a
            0,030 µg/l.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 8  "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli
            antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di
            controllo.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 9  I composti specifici sono i seguenti:
            - benzo(b)fluorantene
            - benzo(k)fluorantene
            - benzo(ghi)perilene
            - indeno(1,2,3-cd)pirene
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché
            il valore parametrico sia più basso possibile senza
            compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici
            sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano,
            bromodiclorometano.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b)
            e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi
            entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite,
            nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il
            25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.
    -------------------------------------------------------------------

----> PARTE C  <----

RADIOATTIVITA'
    -------------------------------------------------------------------
    Parametro     Valore di parametro   Unità di misura     Note
    -------------------------------------------------------------------
    Trizio        100                   Becquerel/l         Note 8 e 10
    -------------------------------------------------------------------
    Dose totale   0,10                  mSv/anno            Note 9 e 10
    indicativa
    -------------------------------------------------------------------
    
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1  L'acqua non deve essere aggressiva.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2  Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque
            provengano o siano influenzate da acque superficiali. In
            caso di non conformità con il valore parametrico, l' Azienda
            sanitaria locale competente al controllo
            dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non
            sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti
            dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio
            il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli
            debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere
            predisposte ai sensi dell'articolo 18,comma 1.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3  Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o
            contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5 unità
            di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori,
            naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite
            artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4  Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare
            questo valore.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5  Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori,
            l'unità di misura è "Numero/250 ml".
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6  Non è necessario misurare questo parametro per
            approvvigionamento d'acqua inferiori a 10.000 mc al giorno.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 7  In caso di trattamento delle acque superficiali si applica
            il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità nefelometriche
            di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di
            trattamento.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 8  Frequenza dei controlli da definire successivamente
            nell'allegato II.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 9  Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti di
            decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di
            controllo e siti più importanti per i punti di controllo da
            definire successivamente nell'allegato II.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare
            controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed
            alla radioattività al fine di stabilire la dose totale
            indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di
            altri controlli, i livelli del trizio o della dose
            indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di
            parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della
            sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i
            risultati di questi altri controlli effettuati.
    -------------------------------------------------------------------
(AVVERTENZA)
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:
1) alghe;
2) batteriofagi anti E.coli;
3) elminti;
4) enterobatteri patogeni;
5) enterovirus;
6) funghi;
7) protozoi;
8) Pseudomonas aeruginosa;
9) Stafilococchi patogeni.
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.

ALLEGATO II
CONTROLLO
TABELLA A
Parametri da analizzare
1. Controllo di routine
Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualita' organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonche' informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto. Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttivita'
- Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E. coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota 3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Conteggio delle colonie a 22oC e 37oC (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37oC
- Torbidita'
- Disinfettante residuo (se impiegato)
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in
           concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da
           acque superficiali (°).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di
           disinfezione (°).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in
           contenitori.
    -------------------------------------------------------------------
    ° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco
      relativo al controllo di verifica.
2. Controllo di verifica
Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, e' improbabile che un parametro si trovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica" ai parametri per la radioattivita'.
TABELLA B 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari.
I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'articolo 6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente.
    ===================================================================
    Volume d'acqua        Controllo di routine   Controllo di verifica
    distribuito o         Numero di campioni     Numero di campioni
    prodotto ogni         all'anno (Note 3,      all'anno (Note 3e 5)
    giorno in una zona    4 e 5)
    di approvvigiona-
    mento (Note 1 e 2)
    m3
    ===================================================================
    =100                   (Nota 6)               (Nota 6)
    -------------------------------------------------------------------
    >100          =1000    4                      1
    -------------------------------------------------------------------
    >1000        =10000                           1
    
                           4                      +1 ogni 3300m3/g del
                                                  volume totale e
                                                  frazione di 3300
    -------------------------------------------------------------------
    >10000      =100000    +3 ogni 1000           3
                           m3/g del volume
                                                  + ogni 10000 m3/g del
                                                  volume totale o
                                                  frazione di 1000
    -------------------------------------------------------------------
    >100000                totale e frazione      10
                           di 1000                +1 ogni 25000 m3/g del
                                                  volume totale e
                                                  frazioni di 10000
    -------------------------------------------------------------------
    
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1  Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente
            definita all'interno della quale le acque destinate al
            consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro
            qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2  I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per
            determinare la frequenza minima in una zona di
            approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può
            fare riferimento alla popolazione servita calcolando un
            consumo di 200 l pro capite al giorno.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3  Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve
            durata, la frequenza del controllo delle acque distribuite
            con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità
            sanitaria locale.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4  Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda
            unità sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni
            indicato nella tabella se:
    
              a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un
                 periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti e
                 significativamente migliori dei limiti previsti
                 dall'allegato I e
              b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità
                 dell'acqua.
    
            La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del
            numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso
            specifico di cui alla nota 6.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5  Nella misura del possibile, il numero, di campioni deve
            essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6  La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità
            sanitaria locale.
    -------------------------------------------------------------------
TABELLA B 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.
    ===================================================================
    Volume d'acqua        Controllo di routine -  Controllo di verifica
    prodotto ogni giorno  Numero di campioni      Numero di campioni
    (*) messo in vendita  all'anno                all'anno
    in bottiglie o
    contenitori m3
    ===================================================================
    =10                   1                       1
    -------------------------------------------------------------------
    >10                =  12                      1
    60
    -------------------------------------------------------------------
    > 60                  1 ogni 5 m3 del volume  1 ogni 100 mc del
                          totale e frazione di 5  volume totale e
                                                  frazione di 100
    -------------------------------------------------------------------
    (*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.

ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI
I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.
Batteri coliformi ed Escherichia coli ( E. coli) (ISO 930-1)
Enterococchi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22o C (prEN ISO 6222)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 37o C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfrigens (spore comprese)
Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 ± 1 o C per 21 ± 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.
    Nota 1    Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:
    
              Terreno di base
              Triptosio                                           30 g
              Estratto di lievito                                 20 g
              Saccarosio                                           5 g
              Cloridrato di L-cisteina                             1 g
              MgSO4 7H2A                                         0,1 g
              Bromocresolo porpora                                40 mg
              Agar                                                15 g
              Acqua                                             1000 ml

              Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in
              autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere: 

              D-cicloserina                                                400 mg
              B-solfato di polimixina                                       25mg
              Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml           60 mg
              di acqua  sterile prima dell'addizione
              Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%)           20ml
              filtrata - sterilizzata
              FeCL3 6H20 (al 4,5%) filtrata - sterilizzata                   2 ml
2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con una esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato 1, parti B e C.
    =====================================================================
               |           |            | Limite di  |            |
    Parametri  | Esattezza | Precisione |rilevazione | Condizioni |
               | in % del  |  in % del  |  in % del  |            |
               | valore di | valore di  | valore di  |            |
               | parametro | parametro  | parametro  |            |
               | (Nota 1)  |  (Nota 2)  |  (Nota 3)  |            | Note
    =====================================================================
               |           |            |            |Controllare |
               |           |            |            |secondo le  |
    Acrilam    |           |            |            |specifiche  |
    mide       |           |            |            |del prodotto|
    ---------------------------------------------------------------------
    Alluminio  |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Ammonio    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Antimonio  |25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Arsenico   |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Benzopirene|25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Benzene    |25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Boro       |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Bromato    |25         |25          |25          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cadmio     |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cloruro    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cromo      |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Condutti   |           |            |            |            |
    vità       |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Rame       |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Cianuro    |10         |10          |10          |Nota 4      |
    ---------------------------------------------------------------------
    1,2 dicloro|           |            |            |            |
    etano      |25         |25          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
               |           |            |Controllare |            |
               |           |            |secondo le  |            |
    Epiclo     |           |            |specifiche  |            |
    ridrina    |           |            |del prodotto|            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Floruro    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Ferro      |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Piombo     |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Manganese  |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Mercurio   |20         |10          |20          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Nichel     |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Nitrati    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Nitriti    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Ossidabi   |           |            |            |            |
    lità       |25         |25          |10          |            |Nota 5
    ---------------------------------------------------------------------
    Anti       |           |            |            |            |
    parassitari|25         |25          |25          |            |Nota 6
    ---------------------------------------------------------------------
    Idrocarburi|           |            |            |            |
    policiclici|           |            |            |            |
    aromatici  |25         |25          |25          |            |Nota 7
    ---------------------------------------------------------------------
    Selenio    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Sodio      |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Solfato    |10         |10          |10          |            |
    ---------------------------------------------------------------------
    Tetracloro |           |            |            |            |
    etilene    |25         |25          |10          |            |Nota 8
    ---------------------------------------------------------------------
    Tricloro   |           |            |            |            |
    etilene    |25         |25          |10          |            |Nota 8
    ---------------------------------------------------------------------
    Trialo     |           |            |            |            |
    metani     |           |            |            |            |
    totali     |25         |25          |10          |            |Nota 7
    ---------------------------------------------------------------------
               |           |            |            |Controllare |
               |           |            |            |secondo le  |
    Cloruro di |           |            |            |specifiche  |
    vinile     |           |            |            |del prodotto|

2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unita' pH ed una precisione di 0,2 unita' pH.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 1(*):           L'esattezza è la differenza fra il valore
                         medio di un grande numero di misurazioni
                         ripetute ed il valore vero; la sua misura è
                         generalmente indicata come errore sistematico.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 2 (*)           La precisione misura la dispersione dei
                         risultati intorno alla media; essa è
                         generalmente espressa come la deviazione
                         standard all'interno di un gruppo omogeneo di
                         campioni e dipende solo da errori casuali.
    -------------------------------------------------------------------
    (*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725.

    -------------------------------------------------------------------
    Nota 3               Il limite di rilevamento è pari a:
    
                         - tre volte la deviazione standard relativa,
                           tra lotti di un campione naturale oppure
                         - cinque volte la deviazione standard relativa,
                           tra lotti di un bianco.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 4:              Il metodo deve determinare il tenore
                         complessivo di cianuro in tutte le sue forme
                         (cianuro totale).
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 5.              L'ossidazione deve essere effettuata per 10
                         minuti a una temperatura di 100°C in ambiente
                         acido con l'uso di permanganato.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 6.              Le caratteristiche di prestazione si applicano
                         ad ogni singolo antiparassitario e dipendono
                         dall'antiparassitario considerato. Attualmente
                         il limite di rilevamento può non essere
                         raggiungibile per tutti gli antiparassitari,
                         ma ci si deve adoperare per raggiungere tale
                         obiettivo.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 7:              Le caratteristiche di prestazione si applicano
                         alle singole sostanze specificate al 25% del
                         valore parametrico che figura nell'allegato I.
    -------------------------------------------------------------------
    Nota 8:              Le caratteristiche di prestazione si applicanoù
                         alle singole sostanze specificate al 50% del
                         valore parametrico che figura nell'allegato I.
    -------------------------------------------------------------------
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