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giovedì 2 febbraio 2017

La normativa europea sulle professioni regolamentate (ultima parte)

Per professione non regolamentata la legge vigente intende: «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

Le associazioni devono assicurare che si conoscano i seguenti elementi:
  • atto costitutivo e statuto;
  • precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • struttura organizzativa dell’associazione;
  • requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione (titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare);
  • assenza di scopo di lucro.
Le associazioni si devono impegnare a garantire la trasparenza e la deontologia nonché a promuovere la formazione permanente degli iscritti. E’ prevista l’adozione di un codice di condotta ai sensi dell’articolo n. 27 bis, del d.lgs. n. 206/2005, e di sanzioni per chi viola le regole professionali. Devono anche promuove forme di garanzie per il cittadino consumatore anche attraverso l’attivazione di uno sportello di riferimento a cui rivolgersi per i contenziosi. Qualora l’associazione autorizzi i suoi membri ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale, ha l’obbligo di garantire la conoscibilità dei seguenti elementi:
  • codice di condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto (probiviri) all’adozione dei provvedimenti disciplinari;
  • elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  • sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
  • presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
  • eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  • le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello.
Le associazioni possono inoltre rilasciare agli iscritti un’attestazione che assicuri:
  • la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare;
  • le garanzie fornite dall’associazione all’utente;
  • l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
La legge n. 4/2013 affida alle associazioni un compito molto importante a tutela dei consumatori riconoscendo loro il compito di rilasciare l’attestazione di qualificazione professionale ai propri iscritti,conferendo alle associazioni di diventare così l’anima delle professioni, consapevoli che appartenere ad un’associazione si offre all’utente finale la garanzia sul grado di specializzazione, di aggiornamento e formazione continua dei professionisti, contribuendo a mantenere alto il livello della qualità.
L’articolo 6 della legge n. 4/2013, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce. Così la conformità alle norme tecniche diventa un fattore importante, come altrettanto determinante diventa quindi la partecipazione ai lavori degli organi tecnici UNI.
Ricordiamo che esistono già alcune norme UNI che definiscono i requisiti di specifiche attività professionali e altre sono in corso di elaborazione presso la commissione tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate” secondo uno schema unico di riferimento coerente con i principi dell’European Qualification Framework (EQF). In Italia, fino all’emanazione della legge n. 4/2013, lo status di professionista intellettuale era limitato solo alla categoria di professionisti che dimostravano l’iscrizione ad un albo, ordine o collegio.
La legge 4/2013 va letta alla luce di un siffatto contesto, e anche alla luce dell’annosa incapacità del Parlamento italiano di procedere a un riordino delle professioni che avesse come baricentro l’innalzamento della qualità dei servizi e la regolamentazione del mercato, invece della tutela degli interessi corporativi degli ordini. Per quanto manchi nei loro confronti un riconoscimento formale, la presenza delle realtà associative assume particolare rilievo: grazie all’iscrizione del professionista a una di esse, i clienti/utenti potranno essere rassicurati sull’esistenza di numerosi aspetti di professionalità della prestazione; si potrebbe parlare, insomma, di una sorta di “bollino blu” per i professionisti facenti parte di un’associazione. All’interno di questo schema, basilare è la convivenza tra i due regimi della certificazione e dell’attestazione.
Questi si sovrappongono qualora il professionista sia in possesso sia del certificato di conformità che dell’attestato associativo, quasi come se l’uno possa considerarsi di base e l’altro di specializzazione, anche se in momenti di accesa polemica, si possa pensare di derubricare l’attestato associativo al rango di mero attestato di iscrizione. In realtà, il dettato sembra prestarsi a potenziali ambiguità; per smussarne alcune si è argomentato che il sistema disegnato dalla legge è aperto a due scenari. «Il primo tende ad esaurire con l’attestato rilasciato dall’associazione tutto il procedimento di riconoscibilità della professione. Il secondo realizza pienamente il valore sistemico della legge perché si adatta a tutte quelle professioni che nel settore giuridico, tecnico e del benessere svolgono attività specialistiche anche in concorrenza con gli ordini professionale.
A chi deve rivolgersi il consumatore che intende contestare la fruizione di un servizio ritenuto scadente o lacunoso, qualora questo sia stato erogato da un professionista dipendente, pubblico o privato. L’azione dell’utente non potrà che rivolgersi a chi detiene la titolarità del servizio. Va ricordato, che gli enti titolari della gestione del servizio hanno l’obbligo della predisposizione della carta dei servizi, che rappresenta lo strumento di difesa degli utenti e deve indicare in modo preciso le modalità e i tempi di presentazione, nonché di verifica, delle rimostranze dei cittadini che si reputano danneggiati.
Mentre le proposte di legge in materia di disciplina delle professioni continuavano a finire su binari morti, il Governo emanava il d.l. n. 206 del 9 novembre 2007. Si tratta di un decreto di rilevanza strategica, che segna uno spartiacque nella disciplina delle associazioni e delle professioni non riconosciute, poiché non solo ha messo in moto importanti meccanismi di riconoscimento, ma ha anche stabilito dei principi generali dai quali in futuro sarà impossibile derogare. Il decreto recepisce la direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali del Parlamento europeo e del Consiglio. 
Pertanto possiamo affermare che il decreto 206/2007 ha dato una prima applicazione ad un insieme di principi considerati tra i cardini della politica europea, come la libertà di prestazione dei servizi e della libera circolazione. Il decreto favorisce il mercato delle professioni alle attività fino ad allora non riconosciute e non regolamentate, non solo consente ai nostri professionisti di non partire svantaggiati nei confronti della concorrenza proveniente dagli altri Paesi europei ma per quanto attiene al nostro specifico campo d’interesse, in virtù dell’articolo 26, introduce per la prima volta in Italia un soggetto in precedenza del tutto assente in questo tipo di legislazione: le associazioni delle professioni non regolamentate.
Esso infatti, facendo propria un’impostazione basata sul sistema di tipo aperto e non ordini stico, designa in primo luogo anche le associazioni professionali rappresentative tra i soggetti ammessi a partecipare all’elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni; in secondo luogo dispone concretamente quali siano i criteri e le procedure in base a cui determinare il riconoscimento delle associazioni.
Per alcuni anni l’articolo 26, in assenza di una legge organica sulle professioni non regolate, ha rappresentato, benché solo parziale,una forma di riconoscimento, con la conseguenza di trasformarsi in un terreno di scontro tra interessi contrastanti.
Questa è stata la causa principale dell’inaccettabile lentezza con cui il Ministero della giustizia e il CNEL hanno esaminato le domande di riconoscimento presentate dalle associazioni. Il congresso di Verona rappresenta per ANACI una data storica nel percorso della sua evoluzione culturale.
Con il NUOVO statuto che stabilisce l’obbligo dal primo gennaio 2017 di certificazione UNI di tutti i dirigenti. La nostra associazione ha gli strumenti per attuare praticamente la certificazione di TUTTI i suoi associati su tutto il territorio nazionale ed essere riconosciuta scuola di formazione per gli amministratori immobiliari professionisti. Tutta la dirigenza nazionale augura agli associati un 2017 pieno di soddisfazioni e di crescita professionale, nonché il riconoscimento delle nostre competenze e di impegno continuo nel gestire il bene più prezioso.

fonte Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli
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martedì 31 gennaio 2017

La normativa europea sulle professioni regolamentate

L’entrata in vigore della legge 4/2013, disciplina le professioni non organizzate, introducendo un sistema duale nel quale coesistono professioni esercitabili liberamente e professioni regolate dalla legge in quanto di particolare rilevanza pubblica.

Da circa venti anni si attendeva che il Parlamento realizzasse una riforma delle professioni, richiesta non solo dai professionisti non regolamentati, ma anche dall’Unione Europea, in quanto la rigidità del sistema professionale italiano era in contrasto con alcuni principi fondamentali della politica comunitaria.

La legge 4/2013 risente del tentativo non solo di superare le inevitabili resistenze di natura corporativa, ma anche di mediare tra le diverse posizioni presenti all’interno del gruppo delle professioni non regolamentate, facendo riflettere la comunità professionale sul ruolo che l’associazione dovrà assumere in un contesto sociale così mutato.

L’approvazione è avvenuta il 14 gennaio 2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che disciplina la qualificazione delle competenze dei professionisti che esercitano la propria attività al di fuori di albi e collegi, entrata in vigore il 10 febbraio 2013.

La normativa prevede che tali competenze possano essere valutate, in alternativa, dalle associazioni professionali presso le quali sono iscritti i professionisti,o attraverso un meccanismo di autoregolamentazione volontaria del professionista, messo in atto in base ad una norma tecnica UNI di riferimento.

La legge prevede che i percorsi di qualificazione possano trovare un’ulteriore forma di garanzia attraverso il ricorso alla valutazione delle competenze professionali rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA.

Il ricorso alla certificazione accreditata è previsto all’articolo 9, dove si specifica che le associazioni o le forme aggregative delle stesse possano costituire organismi di certificazione della conformità per i vari settori di competenza, e che questi ultimi potranno certificare direttamente il singolo professionista che ne faccia richiesta.

Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento(ACCREDIA),ai sensi del regolamento della Comunità Europea n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di formazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica,al fine di garantire la massima condivisione, democraticità e trasparenza.

Le associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza,imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento.

Le professioni “non protette” o “non organizzate” tradizionalmente si distinguono da quelle “protette”, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi, Ordini o Collegi a seguito di speciali abilitazioni dello Stato.

Queste non esauriscono tutte le prestazioni d’opera definibili “professioni intellettuali” come indicato all’art. 2230 del Codice Civile, essendovi molte altre figure professionali caratterizzate da un’opera intellettuale, senza albo.

Il panorama delle professioni “non protette”, “non regolamentate” si è ampliato notevolmente nel corso degli anni, assumendo sempre maggiore rilievo socio-economico, definite comunemente “professioni emergenti”.

Queste figure sono abitualmente presenti nell’ambito dell’offerta di servizi ed estremamente eterogenee fra loro; il ruolo fondamentale che assumono nella vita quotidiana rendono necessaria una regolamentazione della materia. In Italia si è stimato un numero approssimativo di circa duecento “professioni non regolamentate” al cui esercizio si dedicherebbero circa tre milioni di persone.

La necessità di disciplinare, ha dato luogo alla presentazione di varie proposte di legge oltre a specifiche indicazioni da parte dall’Unione Europea.

Il testo di legge è definito come la “professione non organizzata in ordini o collegi”,che regolamenta”l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il suo contributo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendone l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. Ai professionisti, anche sè iscritti alle associazioni, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui si possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni possono pubblicare nel loro sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

fonte: Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli
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lunedì 3 ottobre 2016

La normativa europea sulle professioni regolamentate (1)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 30.9.2005, recepita in Italia con il d.lgs. 6 novembre 2007, n.206. La direttiva sostituisce tutte le quindici direttive che dagli anni ’70 al 20 ottobre 2007 hanno disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali:
  • le direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/ CEE, 99/42/CE) e
  • le direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/ CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/ CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE).
Il Consiglio dell’Unione Europea ha modificato approvando la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2013/55/CE (pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013), sono molti gli elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea sulla base di una proposta presentata dalla Direzione Generale Mercato interno e servizi,volta a migliorarne il funzionamento, fissa le condizioni per poter esercitare determinate professioni in Paesi europei diversi da quelli in cui la persona ha la cittadinanza e ha effettuato i suoi studi o la propria esperienza professionale. La direttiva entra in vigore ed stata recepita dai singoli Paesi membri entro il 20 ottobre 2007. Le professioni soggette alla normativa sono le professioni regolamentate quali ad esempio:
  1. Le attività libero professionali per lo svolgimento delle quali i singoli stati prevedono dei requisiti specifici in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore abilitante come: medico, ingegnere, farmacista.
  2. Altre attività in ambito industriale, artigianale e commerciale per le quali i singoli stati prevedono requisiti speciali in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore abilitante e/o precedente esperienza lavorativa come: il gestore di albergo, di lavanderia, di estetista, di agenzia di viaggi, di guida turistica).
Quindi l’impostazione iniziale della Commissione Europea, era che quanti fossero abilitati allo svolgimento di una determinata professione nel proprio Paese UE, potessero automaticamente svolgere attività (e se desideravano insediarsi) in tutti gli altri Paesi UE. Questa impostazione è stata poi modificata in fase di approvazione della direttiva a favore di un sistema che prevede la possibilità di un controllo della professionalità da parte del Paese “ospitante”. Inoltre adesso è vietato che un cittadino ad esempio italiano con un titolo conseguito in Italia che non viene abilitato allo svolgimento di una determinata professione in Italia, ma sia sufficiente per lo svolgimento della medesima professione, ad esempio che in Spagna possa abilitarsi allo svolgimento della professione e su questa base esercitare la professione anche in Italia. Secondo la direttiva approvata sono possibili vari casi:

1) Prestazioni temporanee di servizi da parte di prestatore abilitato nel proprio Paese e che abbia esercitato l’attività nel proprio Paese da almeno 2 anni: possibile la prestazione in altri Paesi senza dover iscriversi all’albo e all’ente di previdenza sociale dell’altro Paese. Tuttavia lo Stato ospitante può:
a) richiedere una dichiarazione preventiva con informazioni su nazionalità, qualifica, esperienza, assenza condanne penali, copertura assicurativa;
b) per professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica può richiedere una preliminare verifica anche attitudinale ;
c) per prestazioni effettuate utilizzando un titolo diverso da quello comunemente utilizzato nel Paese “ospitante”, può richiedere che il prestatore fornisca al destinatario del servizio una serie di informazioni quali ad esempio numero di iscrizione ad albo, autorità di vigilanza dell’albo, ordine professionale di iscrizione, partita IVA;

2) esercizio stabile di attività in Paese “ospitante” delle professioni di medico, dentista, infermiere, farmacista, veterinario, architetto (professioni per le quali è già stato concordato e adottato a livello europeo un sistema minimo di formazione). Ogni Paese membro riconosce automaticamente come abilitanti all’esercizio della professione i titoli conseguiti negli altri Paesi. L’effettivo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso di conoscenze linguistiche adeguate. Le norme in precedenza previste per queste professioni sono abrogate;

3) esercizio stabile di attività nel Paese “ospitante” di professioni diverse da medico, dentista, infermiere, farmacista, veterinario, architetto (che hanno già adottato un sistema minimo di formazione a livello europeo) e da professioni in ambito industriale, artigianale e commerciale (in pratica le professioni a cui si riferisce questo punto sono le professioni regolamentate libero professionali residue, quali ad esempio ingegnere, biologo, psicologo,mentre apparentemente la direttiva non modifica quanto già disposto per avvocati e notai; Vengono identificati 5 livelli di formazione: 1) attestato di competenza (relativo a percorso di formazione che non ha previsto la frequenza di una scuola secondaria), 2) certificato (completamento di ciclo di studi secondari),3) diploma che attesta 1 anno di formazione post secondaria, 4) diploma che attesta almeno 3 anni di formazione post secondaria 5) diploma che attesta almeno 4 anni di formazione post secondaria. Nel caso che la persona che desidera svolgere la propria professione in un Paese diverso: 1) sia in possesso di titolo dello stesso livello a quello previsto per l’esercizio della professione nel Paese “ospitante”, oppure 2) sia in possesso di un titolo del livello immediatamente precedente, oppure 3) sia in possesso di un titolo di qualunque tipo che comunque abilita la persona allo svolgimento di quella determinata professione , oppure 4) provenga da un Paese dove la professione non è regolamentata e abbia svolto per almeno 2 anni a tempo pieno tale professione e sia in possesso di un titolo di dello stesso livello o di livello immediatamente inferiore, allora in questi casi il Paese ospitante può:

- riconoscere automaticamente abilitanti uno o tutti i suddetti titoli o esperienze indicate in precedenza dal punto1 al 4 oppure: - richiedere alla persona di svolgere una integrazione (‘compensazione’) della propria formazione sotto forma di un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni oppure, in genere a scelta, di sostenere una prova attitudinale per le professioni di cui al punto 3 precedente è anche possibile che stati membri o associazioni professionali presentino alla Commissione delle ‘piattaforme comuni’. Per piattaforme comuni si intende una serie di criteri che consentono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi. Nel caso tale piattaforma sia approvata, il Paese ospitante può uniformare la propria richiesta di integrazione a quanto previsto dalla piattaforma (sia in senso più restrittivo che meno restrittivo esercizio stabile di attività in Paese ‘ospitante’ di professioni regolamentate in ambito industriale, artigianale e commerciale La Direttiva fissa un numero minimo di anni di attività pregressa in ciascuno dei settori e delle attività indicate nell’Allegato IV alla Direttiva. Essa consolida tre testi precedenti relativi al regime generale di riconoscimento delle qualifiche e dodici direttive settoriali relative a specifiche professioni. Tra le novità più significative introdotte dalla normativa c’è la previsione di una disciplina ad hoc per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, senza necessità di stabilimento e completamente assente nelle precedenti direttive generali, un ampliamento del campo di applicazione e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione UE. In particolare è previsto l’obbligo, per il prestatore di altro Stato membro che viene in Italia di presentare, al momento della prima prestazione, una comunicazione preliminare all’autorità competente e di accompagnata con documenti che comprovino le proprie qualifiche professionalizzanti; la possibilità per l’autorità competente, nel caso di professioni che implichino profili di sicurezza e salute pubblica, di richiedere misure compensative in presenza di “differenze sostanziali”; l’individuazione di specifiche normative nazionali che rispondono alla definizione di “formazione regolamentata”; la possibilità di facilitare la mobilità professionale attraverso l’approvazione, a livello comunitario, di “piattaforme comuni” per determinate professioni. Per quello che riguarda il diritto di stabilimento, vi sono tre regimi che regolano i riconoscimenti professionali. Sistema Generale basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri. Si applica se la professione è regolamentata nello Stato ospite e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Questo regime si applica ad un numero di professioni che varia da Stato a Stato. Infatti, la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione. Di conseguenza, il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale. Questo sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi indicati ai punti 1 e 3 quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l’automaticità del riconoscimento. Esperienza professionale maturata nello stato membro d’origine. Si applica ad attività di tipo artigianale (indicate nell’allegato IV del decreto) e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali.

fonte
Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli
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