Per professione non regolamentata la legge vigente intende: «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».
Le associazioni devono assicurare che si conoscano
i seguenti elementi:
- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione;
- requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione (titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare);
- assenza di scopo di lucro.
- codice di condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto (probiviri) all’adozione dei provvedimenti disciplinari;
- elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello.
- la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare;
- le garanzie fornite dall’associazione all’utente;
- l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
L’articolo 6 della legge n.
4/2013, pur non rendendo obbligatorio il rispetto
delle norme UNI, definisce quei principi e criteri
generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato
dell’attività professionale che la norma
tecnica di fatto garantisce. Così la conformità alle
norme tecniche diventa un fattore importante,
come altrettanto determinante diventa quindi la
partecipazione ai lavori degli organi tecnici UNI.
Ricordiamo che esistono già alcune norme UNI
che definiscono i requisiti di specifiche attività
professionali e altre sono in corso di elaborazione
presso la commissione tecnica UNI “Attività
professionali non regolamentate” secondo uno schema unico di riferimento coerente con i
principi dell’European Qualification Framework
(EQF). In Italia, fino all’emanazione della legge
n. 4/2013, lo status di professionista intellettuale
era limitato solo alla categoria di professionisti
che dimostravano l’iscrizione ad un albo, ordine
o collegio.
La legge 4/2013 va letta alla luce di
un siffatto contesto, e anche alla luce dell’annosa
incapacità del Parlamento italiano di procedere a
un riordino delle professioni che avesse come baricentro
l’innalzamento della qualità dei servizi e la
regolamentazione del mercato, invece della tutela
degli interessi corporativi degli ordini. Per quanto
manchi nei loro confronti un riconoscimento
formale, la presenza delle realtà associative assume
particolare rilievo: grazie all’iscrizione del professionista
a una di esse, i clienti/utenti potranno
essere rassicurati sull’esistenza di numerosi aspetti
di professionalità della prestazione; si potrebbe
parlare, insomma, di una sorta di “bollino blu” per
i professionisti facenti parte di un’associazione.
All’interno di questo schema, basilare è la
convivenza tra i due regimi della certificazione e
dell’attestazione.
Questi si sovrappongono qualora
il professionista sia in possesso sia del certificato
di conformità che dell’attestato associativo,
quasi come se l’uno possa considerarsi di base e
l’altro di specializzazione, anche se in momenti di
accesa polemica, si possa pensare di derubricare
l’attestato associativo al rango di mero attestato
di iscrizione. In realtà, il dettato sembra prestarsi
a potenziali ambiguità; per smussarne alcune si è
argomentato che il sistema disegnato dalla legge
è aperto a due scenari. «Il primo tende ad esaurire
con l’attestato rilasciato dall’associazione tutto
il procedimento di riconoscibilità della professione.
Il secondo realizza pienamente il valore sistemico
della legge perché si adatta a tutte quelle
professioni che nel settore giuridico, tecnico e del
benessere svolgono attività specialistiche anche
in concorrenza con gli ordini professionale.
A chi
deve rivolgersi il consumatore che intende contestare
la fruizione di un servizio ritenuto scadente
o lacunoso, qualora questo sia stato erogato da
un professionista dipendente, pubblico o privato.
L’azione dell’utente non potrà che rivolgersi a chi
detiene la titolarità del servizio. Va ricordato, che
gli enti titolari della gestione del servizio hanno
l’obbligo della predisposizione della carta dei servizi,
che rappresenta lo strumento di difesa degli
utenti e deve indicare in modo preciso le modalità
e i tempi di presentazione, nonché di verifica, delle
rimostranze dei cittadini che si reputano danneggiati.
Mentre le proposte di legge in materia di
disciplina delle professioni continuavano a finire
su binari morti, il Governo emanava il d.l. n. 206
del 9 novembre 2007. Si tratta di un decreto di rilevanza strategica, che segna uno spartiacque
nella disciplina delle associazioni e delle professioni
non riconosciute, poiché non solo ha messo
in moto importanti meccanismi di riconoscimento,
ma ha anche stabilito dei principi generali dai
quali in futuro sarà impossibile derogare.
Il decreto recepisce la direttiva 2005/36/CE sulle
qualifiche professionali del Parlamento europeo
e del Consiglio.
Pertanto possiamo affermare che
il decreto 206/2007 ha dato una prima applicazione
ad un insieme di principi considerati tra i
cardini della politica europea, come la libertà di
prestazione dei servizi e della libera circolazione.
Il decreto favorisce il mercato delle professioni
alle attività fino ad allora non riconosciute e non
regolamentate, non solo consente ai nostri professionisti
di non partire svantaggiati nei confronti
della concorrenza proveniente dagli altri Paesi
europei ma per quanto attiene al nostro specifico
campo d’interesse, in virtù dell’articolo 26,
introduce per la prima volta in Italia un soggetto
in precedenza del tutto assente in questo tipo di
legislazione: le associazioni delle professioni non
regolamentate.
Esso infatti, facendo propria un’impostazione basata
sul sistema di tipo aperto e non ordini stico,
designa in primo luogo anche le associazioni professionali
rappresentative tra i soggetti ammessi a
partecipare all’elaborazione di proposte in materia
di piattaforme comuni; in secondo luogo dispone
concretamente quali siano i criteri e le procedure
in base a cui determinare il riconoscimento delle
associazioni.
Per alcuni anni l’articolo 26, in assenza di una
legge organica sulle professioni non regolate, ha
rappresentato, benché solo parziale,una forma
di riconoscimento, con la conseguenza di trasformarsi
in un terreno di scontro tra interessi
contrastanti.
Questa è stata la causa principale dell’inaccettabile
lentezza con cui il Ministero della giustizia e
il CNEL hanno esaminato le domande di riconoscimento
presentate dalle associazioni. Il congresso
di Verona rappresenta per ANACI una data storica
nel percorso della sua evoluzione culturale.
Con il
NUOVO statuto che stabilisce l’obbligo dal primo
gennaio 2017 di certificazione UNI di tutti i
dirigenti. La nostra associazione ha gli strumenti
per attuare praticamente la certificazione di TUTTI
i suoi associati su tutto il territorio nazionale ed
essere riconosciuta scuola di formazione per gli
amministratori immobiliari professionisti.
Tutta la dirigenza nazionale augura agli associati
un 2017 pieno di soddisfazioni e di crescita professionale,
nonché il riconoscimento delle nostre
competenze e di impegno continuo nel gestire il
bene più prezioso.
fonte Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli
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