martedì 31 gennaio 2017

La normativa europea sulle professioni regolamentate

L’entrata in vigore della legge 4/2013, disciplina le professioni non organizzate, introducendo un sistema duale nel quale coesistono professioni esercitabili liberamente e professioni regolate dalla legge in quanto di particolare rilevanza pubblica.

Da circa venti anni si attendeva che il Parlamento realizzasse una riforma delle professioni, richiesta non solo dai professionisti non regolamentati, ma anche dall’Unione Europea, in quanto la rigidità del sistema professionale italiano era in contrasto con alcuni principi fondamentali della politica comunitaria.

La legge 4/2013 risente del tentativo non solo di superare le inevitabili resistenze di natura corporativa, ma anche di mediare tra le diverse posizioni presenti all’interno del gruppo delle professioni non regolamentate, facendo riflettere la comunità professionale sul ruolo che l’associazione dovrà assumere in un contesto sociale così mutato.

L’approvazione è avvenuta il 14 gennaio 2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che disciplina la qualificazione delle competenze dei professionisti che esercitano la propria attività al di fuori di albi e collegi, entrata in vigore il 10 febbraio 2013.

La normativa prevede che tali competenze possano essere valutate, in alternativa, dalle associazioni professionali presso le quali sono iscritti i professionisti,o attraverso un meccanismo di autoregolamentazione volontaria del professionista, messo in atto in base ad una norma tecnica UNI di riferimento.

La legge prevede che i percorsi di qualificazione possano trovare un’ulteriore forma di garanzia attraverso il ricorso alla valutazione delle competenze professionali rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA.

Il ricorso alla certificazione accreditata è previsto all’articolo 9, dove si specifica che le associazioni o le forme aggregative delle stesse possano costituire organismi di certificazione della conformità per i vari settori di competenza, e che questi ultimi potranno certificare direttamente il singolo professionista che ne faccia richiesta.

Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento(ACCREDIA),ai sensi del regolamento della Comunità Europea n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di formazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica,al fine di garantire la massima condivisione, democraticità e trasparenza.

Le associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza,imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento.

Le professioni “non protette” o “non organizzate” tradizionalmente si distinguono da quelle “protette”, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi, Ordini o Collegi a seguito di speciali abilitazioni dello Stato.

Queste non esauriscono tutte le prestazioni d’opera definibili “professioni intellettuali” come indicato all’art. 2230 del Codice Civile, essendovi molte altre figure professionali caratterizzate da un’opera intellettuale, senza albo.

Il panorama delle professioni “non protette”, “non regolamentate” si è ampliato notevolmente nel corso degli anni, assumendo sempre maggiore rilievo socio-economico, definite comunemente “professioni emergenti”.

Queste figure sono abitualmente presenti nell’ambito dell’offerta di servizi ed estremamente eterogenee fra loro; il ruolo fondamentale che assumono nella vita quotidiana rendono necessaria una regolamentazione della materia. In Italia si è stimato un numero approssimativo di circa duecento “professioni non regolamentate” al cui esercizio si dedicherebbero circa tre milioni di persone.

La necessità di disciplinare, ha dato luogo alla presentazione di varie proposte di legge oltre a specifiche indicazioni da parte dall’Unione Europea.

Il testo di legge è definito come la “professione non organizzata in ordini o collegi”,che regolamenta”l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il suo contributo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendone l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. Ai professionisti, anche sè iscritti alle associazioni, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui si possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni possono pubblicare nel loro sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

fonte: Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...