L’entrata in vigore della legge 4/2013, disciplina le professioni non organizzate, introducendo un sistema duale nel quale coesistono professioni esercitabili liberamente e professioni regolate dalla legge in quanto di particolare rilevanza pubblica.
Da circa venti anni si attendeva che il Parlamento
realizzasse una riforma delle professioni, richiesta non
solo dai professionisti non regolamentati, ma anche
dall’Unione Europea, in quanto la rigidità del sistema
professionale italiano era in contrasto con alcuni
principi fondamentali della politica comunitaria.
La legge 4/2013 risente del tentativo non solo
di superare le inevitabili resistenze di natura
corporativa, ma anche di mediare tra le diverse
posizioni presenti all’interno del gruppo delle
professioni non regolamentate, facendo riflettere la
comunità professionale sul ruolo che l’associazione
dovrà assumere in un contesto sociale così mutato.
L’approvazione è avvenuta il 14 gennaio 2013,
pubblicata nella G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013,
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”,
che disciplina la qualificazione delle
competenze dei professionisti che esercitano la
propria attività al di fuori di albi e collegi, entrata
in vigore il 10 febbraio 2013.
La normativa prevede che tali competenze possano
essere valutate, in alternativa, dalle associazioni
professionali presso le quali sono iscritti
i professionisti,o attraverso un meccanismo di
autoregolamentazione volontaria del professionista,
messo in atto in base ad una norma tecnica
UNI di riferimento.
La legge prevede che i percorsi di qualificazione
possano trovare un’ulteriore forma di garanzia
attraverso il ricorso alla valutazione delle competenze
professionali rilasciata da organismi di
certificazione accreditati da ACCREDIA.
Il ricorso alla certificazione accreditata è previsto
all’articolo 9, dove si specifica che le associazioni
o le forme aggregative delle stesse possano costituire
organismi di certificazione della conformità
per i vari settori di competenza, e che questi
ultimi potranno certificare direttamente il singolo
professionista che ne faccia richiesta.
Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che gli organismi
di certificazione accreditati dall’organismo
unico nazionale di accreditamento(ACCREDIA),ai
sensi del regolamento della Comunità Europea n.
765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su
richiesta del singolo professionista anche non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di
conformità alla norma tecnica UNI definita per la
singola professione.
Le associazioni professionali e le forme aggregative
collaborano all’elaborazione della normativa
tecnica UNI relativa alle singole attività professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli
specifici organi tecnici o inviando all’ente di formazione
i propri contributi nella fase dell’inchiesta
pubblica,al fine di garantire la massima condivisione,
democraticità e trasparenza.
Le associazioni possono promuovere la costituzione
di organismi di certificazione della conformità
per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti
di indipendenza,imparzialità e professionalità
previsti per tali organismi dalla normativa vigente
e garantiti dall’accreditamento.
Le professioni “non protette” o “non organizzate”
tradizionalmente si distinguono da quelle “protette”,
per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in
appositi Albi, Ordini o Collegi a seguito di speciali
abilitazioni dello Stato.
Queste non esauriscono tutte le prestazioni
d’opera definibili “professioni intellettuali” come
indicato all’art. 2230 del Codice Civile, essendovi
molte altre figure professionali caratterizzate da
un’opera intellettuale, senza albo.
Il panorama delle professioni “non protette”,
“non regolamentate” si è ampliato notevolmente
nel corso degli anni, assumendo sempre maggiore
rilievo socio-economico, definite comunemente
“professioni emergenti”.
Queste figure sono abitualmente presenti nell’ambito
dell’offerta di servizi ed estremamente eterogenee
fra loro; il ruolo fondamentale che assumono
nella vita quotidiana rendono necessaria una
regolamentazione della materia. In Italia si è stimato
un numero approssimativo di circa duecento “professioni non regolamentate” al cui esercizio si
dedicherebbero circa tre milioni di persone.
La necessità di disciplinare, ha dato luogo alla
presentazione di varie proposte di legge oltre a specifiche
indicazioni da parte dall’Unione Europea.
Il testo di legge è definito come la “professione
non organizzata in ordini o collegi”,che
regolamenta”l’attività economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di
opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o
con il suo contributo, con esclusione delle attività
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice
Civile, e delle attività e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative”.
Il principio del libero esercizio della professione
fondato sull’autonomia, sulle competenze e
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica
del professionista, consente al professionista
di scegliere la forma in cui esercitare la propria
professione riconoscendone l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella
forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni
professionali a carattere professionale di natura
privatistica, fondate su base volontaria, senza
alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il
fine di valorizzare le competenze degli associati,
diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche,
favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel
rispetto delle regole sulla concorrenza.
Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di
denominazioni professionali relative a professioni organizzate
in ordini o collegi. Ai professionisti, anche
sè iscritti alle associazioni, non è consentito l’esercizio
delle attività professionali riservate dalla legge a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui
si possa dimostrare il possesso dei requisiti previsti
dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
Le associazioni professionali e le forme aggregative
delle associazioni possono pubblicare nel loro sito
web gli elementi informativi che presentano utilità
per il consumatore, secondo criteri di trasparenza,
correttezza, veridicità.
fonte: Amministrare Immobili
di Francesco Burrelli
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