sabato 27 febbraio 2010

Legge sui reati tributari - Titolo II: DELITTI


Legge sui reati tributari

Titolo II

DELITTI

Capo I
Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2.  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (8) In vigore dal 22 ottobre 2015
1.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (7)
2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
[3.  Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (6) ]
(6) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.
(7) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(8) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.


Art. 3.  Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (9) (10) In vigore dal 22 ottobre 2015
1.  Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
(9) Articolo modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 36-vicies bis del medesimo art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(10) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Art. 4.  Dichiarazione infedele (15) In vigore dal 22 ottobre 2015
1.  Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (13)
a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; (11)
b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni (12).
1-bis.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (14)
1-ter.  Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (14)
(11) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera d), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(12) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera e), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. b) e d), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(13) Alinea così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(14) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(15) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186. Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.


Art. 5.  Omessa dichiarazione (19) In vigore dal 22 ottobre 2015
1.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (16)
1-bis.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (17)
2.  Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (18)
(16) Comma modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
(17) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
(18) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(19) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186. Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

Art. 6.  Tentativo
1.  I delitti previsti dagli articoli 23 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (20).
(20) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio -15 marzo 2002, n. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 7.  Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (21) In vigore dal 22 ottobre 2015
[1.  Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2.  In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli. ]
(21) Articolo abrogato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Capo II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8.  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2.  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
[3.  Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (22) ]
(22) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

Art. 9.  Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1.  In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a)  l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b)  chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 (23).
(23) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio -15 marzo 2002, n. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.


Art. 10.  Occultamento o distruzione di documenti contabili (In vigore dal 22 ottobre 2015)
1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (24)
(24) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.


Art. 10-bis.  Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (26) (25) (28) (29) In vigore dal 22 ottobre 2015
1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. (27)
(25)  Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(26) Rubrica così modificata dall’ art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(27) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(28) La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio - 5 giugno 2015, n. 100 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis sollevata in riferimento all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione.
(29) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.


Art. 10-ter  Omesso versamento di IVA (30) (31)  In vigore dal 22 ottobre 2015
1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
(30) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(31) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.


Art. 10-quater  Indebita compensazione (32)  (n vigore dal 22 ottobre 2015)
1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
(32) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.


Art. 11.  Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (33)
1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.


Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...