sabato 27 febbraio 2010

Testo unico in materia di spese di giustizia: Parte VIII - Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Parte VIII
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario


Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I
Disposizioni generali

ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

Capo II
Diritto di copia

ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)
1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile

Capo I
Disposizioni generali

ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.

ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)
1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

Capo II
Tassa fissa

ART. 257(L)
(Tassa fissa)
1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

ART. 258 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.

Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario

Capo I
Disposizioni generali

ART. 260 (R) (1)
(Imposta di bollo)
(1) L'articolo che recitava: "1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario." è stato abrogato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)
1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

Capo II
Diritto di copia

ART. 262 (L)
(Diritto di copia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.

ART. 263 (L)
(Esenzione)
1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 598, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

                                                                                                                                 

ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.


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