Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Parte VI
Pagamento
Titolo I
Titoli di pagamento delle spese
Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato
ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell'indennità di custodia)
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
(...) (2).
(...) (2).
(1) Il comma che recitava: "1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente." è stato così sostituito dall'art. 34, co. 17., lett. a), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
(2) I commi che recitavano: "2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione." sono stati abrogati dall'art. 34, co. 17, lett. b), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)
Capo III
Responsabilità
ART. 172 (L)
(Responsabilità)
Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
ART. 177. (R)
(Modello di pagamento)
a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
vedi allegato
ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.
ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.
ART. 182. (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
d) la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.
vedi allegato
Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)
ART. 185 (R)
(Aperture di credito)
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.
ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)
ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
Art. 189. (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a.)
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
Capo VI
Pagamenti con modalità telematica
ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati
Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (1)
(1) Rubrica così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)
ART. 192. (R)
(Modalità di pagamento)
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
ART. 193. (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
ART. 194. (R)
(Ricevuta di versamento)
a) l'ufficio giudiziario adito;
b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.
ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)
Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale)
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