Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Parte V
Registri
Registri
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
ART. 161. (R)
(Elenco registri)
1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:(Elenco registri)
a) registro delle spese pagate dall'erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.(Attività dell'ufficio)
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
ART. 164 (R)
(Rinvio)
1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.(Rinvio)
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