giovedì 24 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I 

IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA


Art. 62.
(Esercizio dell'attività di riassicurazione)

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. (1)
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. (2)
(1) Comma sostituito dall’art. 8, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 74, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 8, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.” è stato soppresso dall’art. 8, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 63.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario) (1)

1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
2.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 75, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 63-bis. 
Valutazione delle attività e passività(1)
1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell'articolo 35-quater.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 76, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 64.

(Riserve tecniche) (1)



1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2.  L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

(1) Articolo sostituito dall’art. 8, co. 2, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 64-bis. Principi in materia di investimenti (1)
1.  L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 78, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 65.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche) (1)

1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 79, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 65 bis.
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche) (1)

1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
1-bis.  Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.(2)
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di riassicurazione senza possibilità di trasferimenti.(3)
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, co. 4, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 80, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 80, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 66.
(Retrocessione dei rischi)

(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 81, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 66 bis.
(Fondi propri) (1)

1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.

(1) Articolo inserito dall’art. 8, co. 6, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 82, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 66 ter.
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari) (1)

(………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 83, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.



Art. 66 quater.
( Requisiti Patrimoniali di Solvibilità) (1)
1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.

(1) Articolo inserito dall’art. 8, co. 6, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 84, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.



Art. 66 quinquies.
(Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni) (1)

(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 85, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 66 sexies.
(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) (1)

 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000 euro.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

(1) Articolo inserito dall’art. 8, co. 6, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 86, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 66-sexies.1  
Informativa e processo di controllo prudenziale (1)
1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all'impresa di riassicurazione.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 87, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 66 septies.
(Riassicurazione finite) (1)
01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività. (1)
1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.(3)

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, co. 6, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma premesso dall’art. 1, comma 88, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 88, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
CAPO II 
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO (1)


(1) La rubrica che recitava: “Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo” è stata così sostituita dall’art. 9, co. 1, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 67.
(Attività in regime di stabilimento) (1)

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
(1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 89, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

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