giovedì 24 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)


TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

CAPO I 
PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 68.
(Autorizzazioni)

1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.(1)
2.  L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. (2)
2-bis.  Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2. (3)
3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4.  L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. (4)
5.  L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (5)
5-bis.  L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter. (6)
6.  Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7.  L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8.  I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9.  L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole. (7)
(1) Comma sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 90, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Il comma che recitava: "2. L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione." è stato così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Comma inserito dall'art. 4, co. 1, lett. f), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Il comma che recitava: "4. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. g), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(5) Il comma che recitava: "5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell’operazione sulla stabilità, sull’efficienza e sulla protezione degli assicurati dell’impresa interessata. L’ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’autorizzazione si intende concessa se l’ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti di cui all’articolo 71, che siano necessari per il rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni." è stato così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. h), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(6) Comma inserito dall'art. 4, co. 1, lett. i), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 90, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(7) Il comma che recitava: "9. L’ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione." è stato così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. l), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 69.
(Obblighi di comunicazione)

1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.(1) (2)
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'IVASS le generalità dei fiducianti.(N879)
3. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.(2)
4. L'IVASS, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni. (3)(2)
(1) Comma così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. m), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, dall’art. 1, comma 91, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 91, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 70.
(Comunicazione degli accordi di voto)

1.  Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione. (1)
2.  Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate. (2)
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
(1) Il comma che recitava: "1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere." è stato modificato dall'art. 4, co. 1, lett. n), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Il comma che recitava: "2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. o), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 71.
(Richiesta di informazioni)

1. L’ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.(1)
5. L’ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L’ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 92, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 72.
(Nozione di controllo)

1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Art. 73.
(Partecipazioni indirette)

1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.

Art. 74.
(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Art. 75.
(Protocolli di autonomia )

1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.(1) (2)
2. L'IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. (2)
(1) Comma così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. p), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, dall’art. 1, comma 93, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
 CAPO II - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Art. 76.
(
Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali) (1)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS.(2)
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.(3)
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).(4)
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 94, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 94, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 94, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 94, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 77.
(Requisiti dei partecipanti)

1.  Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68. (1)
2. (...) (2).
3.  In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. (3)
4.  Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP. (4)
(1) Il comma che recitava: "1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. q), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Il comma che recitava: "2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona." è stato abrogato dall'art. 4, co. 1, lett. r), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Il comma che recitava: "3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. s), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Il comma che recitava: "4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. t), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Art. 78.
(Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione)

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

CAPO III - PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 79.
(Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione)

1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.(2)
2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'IVASS può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.(3)
3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonché i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.(4)
3-bis. L'IVASS può condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilità della stessa.(5)
3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.(6)
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.(1)
(1) Comma così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. u), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, dall’art. 1, comma 96, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 96, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 96, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 96, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 96, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 96, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 80.
(Obblighi di comunicazione) (1)

(…………)
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 97, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 81.
(Vigilanza prudenziale)

1. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nell'articolo 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.(1) (2)
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento dell'impresa, l'IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.(3) (2)
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'IVASS nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.(2) (4)
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.(5)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 98, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 98, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Nel presente provvedimento le parole “Ministro delle attività produttive” sono state sostituite dalle parole “Ministro dello sviluppo economico”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 98, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

CAPO IV - GRUPPO ASSICURATIVO  (1)
(1) Capo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 82.
(Gruppo assicurativo) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.

Art. 83.
(Impresa capogruppo) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.

Art. 84.
(Impresa di partecipazione capogruppo) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.

Art. 85.
(Albo delle imprese capogruppo) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.

Art. 86.
(Poteri di indagine) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.

Art. 87.
(Disposizioni di carattere generale o particolare) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.


Art. 87-bis

Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.

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