giovedì 24 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO


Art. 88.
( Disposizioni applicabili)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. (……..)  (1)
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 99, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 89.
(Disposizioni particolari)
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E’ consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l’ISVAP, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

Art. 90.
(Schemi)
L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina:
a) gli schemi di bilancio;
b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;
c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;
d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.(2)
2. L’ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’articolo 2427, primo comma, numeri 22 bis) e 22 ter), del codice civile e all’art. 38, comma 1, lettere o quinquies) e o sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L’ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. (1)
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’ISVAP ne richiede la collaborazione.

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 100, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
CAPO II - BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 91.
(Principi di redazione)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 101, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 92.
(Esercizio sociale e termine per l'approvazione)
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso.
Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall’impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.

Art. 93.
(Deposito e pubblicazione)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. (1)
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione. (2)
3. (……..) (3)
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. (………) (4)
 (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 102, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 102, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 102, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 102, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 94.
(Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano: (1)
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
e bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi; (2)
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
1 bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica dell’impresa, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell’impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. (3)
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
(1) Le parole: “sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:” sono state così sostituite dalle attuali parole da: “contenente un’analisi fedele, …” fino a: “… informazioni che riguardano” dall’art. 1, co. 4, lett. a), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
(2) Questa lettera è stata inserita dall’art. 1, co. 4, lett. b), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, co. 4, lett. c), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 95.
(Imprese obbligate)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. (2)
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. (1)
3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
(1) Comma inserito dall’art. 3, comma 8, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 103, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 96.
(Direzione unitaria)
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. (1)
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis; (2)
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
(1) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.


Art. 97.
(Esonero dall'obbligo di redazione)
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente
titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente
titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Art. 98.
(Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza)
1. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

Art. 99.
(Data di riferimento)
1.  La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 10, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

Art. 100.
(Relazione sulla gestione)
Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e del risultato della gestione (1) nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano: (2)
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
d bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi. (3)
1 bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. (4)
1 ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento. (4)

(1) Le parole: “sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione” sono state così sostituite dalle attuali parole da: “contenente un’analisi fedele,…” fino a: “… Dalla relazione risultano” dall’art. 1, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
(2) Le parole: “da cui risultino le informazioni che riguardano:” sono state così sostituite dalle attuali parole da: “, nonché una descrizione…” fino a: “… Dalla relazione risultano:” dall’art. 1, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
(3) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
(4) Comma inserito dall’art. 1, co. 5, lett. d), del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32; tale disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio successivamente al 12 aprile 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 104, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

CAPO IV - LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI

Art. 101.
(Libri e registri obbligatori)
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. (1)
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 105, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

CAPO V - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 102.
(Revisione legale del bilancio) (1)
1. l bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. (2)
2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della società di revisione legale, nonché le modalità e i termini di espressione del giudizio medesimo. (3)
3.  Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1. (4)
4.  L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. (...) (5).
(1) La rubrica che recitava: "Revisione contabile del bilancio" è stata così sostituita dall'art. 41, co. 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) Comma sostituito dall'art. 41, co. 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 106, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma modificato dall'art. 41, co. 2, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 106, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Il comma che recitava: "3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l’articolo 2409-bis del codice civile." è stato così sostituito dall'art. 41, co. 2, lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(5) Il comma che recitava: "5.  L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza" è stato abrogato dall'art. 41, co. 2, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 103.
(Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale) (1)
(………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 107, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 104.
(Accertamenti sulla gestione contabile)
1. L'IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali. Le spese sono a carico dell'impresa. (1) (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 108, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 105.
(Revoca dell’incarico all’attuario revisore) (1)
(………………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 109, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.



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