giovedì 24 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)


TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 188.
(Poteri di intervento)

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può: (2) (3)
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; (4)
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari. (3) (5)
3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. (1) (4)
3-bis. L'IVASS può, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società. (6)
3-ter.  L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza. (6)
(1) Il comma che recitava: "3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. v), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 115, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 115, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 115, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 115, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 189.
(Poteri di indagine)

1. L'IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. (1) (2)
2. L'IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse. (3) (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 116, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 116, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 190.
(Obblighi di informativa)

1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.(3)
1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
a)  elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;
b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e
c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.(4)
1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:
a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto;
b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e
c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.(4)
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.(1)
2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.(5)
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.(6)
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.(7)(6)
4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.(8)
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.(9)
5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’IVASS:(6)
a)  la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico;
b)  le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c)  la risoluzione consensuale del mandato;
d)  la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.(2)
5-ter. L’IVASS stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.(2) (6)
(1) Comma modificato dall'art. 41, co. 6, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 117, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma aggiunto dall'art. 41, co. 6, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 117, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 117, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 117, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(7) Comma così modificato dall’art. 1, comma 117, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 117, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(9) Comma così modificato dall’art. 1, comma 117, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 190-bis. Informazioni statistiche (1)
1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.
2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:
a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario;
b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.
4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 118, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 191.
(Potere regolamentare)

1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie
a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione;   
b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:
1) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea;
3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione;
c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;
d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali;
e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;
g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;
m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;
n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;
o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;
q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;
s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo;
t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo;
u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria;
v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.
5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 119, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
CAPO II - VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 192.
(Imprese di assicurazione italiane)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.(1)
2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.(2)
3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.(1)
4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa. (3) (1)
(1) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 120, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 120, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 193.
(Imprese di assicurazione di altri Stati membri)

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.(1)
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.(2)
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.(2)
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.(3)(2)
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.(2)
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. (2)
7-bis,  L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.(4)
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 121, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 121, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 121, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 194.
(Imprese di assicurazione di Stati terzi)

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 195.
(Imprese di riassicurazione) (1)

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.(4) (5)
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.(2)
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.(3)
(1) La parola: “italiane” è stata inserita dall’art. 11, co. 1, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) La parola: “tecnica” è stata inserita dall’art. 11, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 11, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 122, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 195 bis.
Imprese di riassicurazione di altri Stati membri. (1)

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.(2)
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.(3)
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.(3)
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.(4)(3)
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.(3)
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. (3) (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 123, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 123, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 195 ter.
Imprese di riassicurazione di Stati terzi. (1)

1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

Art. 196.
(Modificazioni statutarie)

1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

Art. 197.
(Vigilanza sull'attuazione del programma di attività)

1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.(3)
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.(3)
3.  L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.(1)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione (2) di Stati terzi.
(1) Comma modificato dall'art. 4, co. 1, lett. z), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 124, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Le parole “di altri Stati membri o” sono state soppresse dall’art. 11, co. 4, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 198.
(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.(3)
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'IVASS verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'IVASS verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.(1) (3)
3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'IVASS che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. L'IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.(1) (3)
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'IVASS, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.(3)
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto(2).
Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
(1) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 125, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Lettera modificata dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 125, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 199.
(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri)

1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.(3)
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.(1)(3)
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:(3)
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis(2).
4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:(3)
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis(2).
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:(3)
a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite;
b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis(2).
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati. (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 126, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 126, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 200.
(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'ISVAP.(1) (2)
(1) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 127, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 201.
(Fusione e scissione di imprese di assicurazione)

1. L'IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'IVASS.(3)
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.(1)
3. La fusione è autorizzata dall'IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.(3)
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che:(3)
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.(2)
Il provvedimento dell'IVASS è pubblicato nel Bollettino.(3)
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.
(1) Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 128, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 128, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 202.
(Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione)

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale (1) in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga (1) del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

(1) Le parole “in un altro Stato membro o” e “delle attività a copertura delle riserve tecniche e” sono state soppresse dall’art. 12, co. 5, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

CAPO IV - Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri e comunicazioni alla commissione europea e all'AEAP (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 130, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea».
 SEZIONE I - Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione (1)
 (1) Intitolazione inserita dall’art. 1, comma 131, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 203.
(Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa)

1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'IVASS, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: (1)
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività. (2)
(1) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 132, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 203-bis. Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle società veicolo (1)
1.  L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 133, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 204.
(Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione) (1)

1.  L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a)  una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
b)  un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c)  una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a). (2)
1-bis.  L'IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. (3)
1-ter. L'IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente (4)
(1) La rubrica che recitava: "Art. 204. Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di assicurazione o di riassicurazione" è stata così modificata dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente dall'art. 4, co. 1, lett. aa), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(2) Il comma che recitava: "1. L’ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un’acquirente che, in virtù dell’acquisizione, diventa un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un’impresa di assicurazione, di riassicurazione, una banca o un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a)
." è stato così modificato dall'art. 13, co. 3, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente, così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. bb), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(4) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, cosi rinumerato dall’art. 1, comma 134, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 205.
(Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri)

1. L'IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.(2)
1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.(3)
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.(1) (2)
2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.(4)
(1) Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’art. 1, comma 135, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 135, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 135, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 205-bis. 
Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica (1)
1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. 2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro. 3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. 4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 6. L'autorità di vigilanza può delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 136, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 206.
(Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare) (1)

 (………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 137, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

SEZIONE II  
Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sul gruppo (1)
 (1) Intitolazione inserita dall’art. 1, comma 138, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 206-bis.
 Collegio delle autorità di vigilanza (1)
1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo.
2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.
3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.
5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 139, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 206-ter. 
Accordi di coordinamento (1)
1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.
3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano:
a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo;
b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.
4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purché tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.
5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per:
a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV;
b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 139, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 207.
(Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare) (1)

(………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 140, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 207-bis. 
Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza (1)
1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.
2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo.
4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana.
6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché:
a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter;
c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 207-ter. 
Consultazione tra autorità di vigilanza (1)
1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti:
a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza;
b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.
2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.
3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 207-quater. 
Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1)
1.  Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 207-quinquies. 
Segreto professionale e riservatezza (1)
1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.
2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 207-sexies. 
Autorità di vigilanza sul gruppo (1)
1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri:
a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa;
b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista;
2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica;
3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista;
5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).
3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE.
4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.
5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.
6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.
7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.
8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 207-septies. 
Funzioni dell'IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo (1)
1. L'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo:
a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza;
b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, nonché quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo;
c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo;
d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo;
e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.
2. L'IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.
3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 207-octies. 
Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo (1)
1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.
2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
3. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.
4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.
7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.
8. Nell'ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:
a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno;
b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
10. L'IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS può avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

SEZIONE III  
Comunicazioni alla commissione europea e all'AEAP (1)
(1) Intitolazione inserita dall’art. 1, comma 142, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 208.
( Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi)

1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri:
a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
1-bis.  Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
2.  L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
(1) Articolo modificato dall'art. 13, comma 7, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 , successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 143, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 208-bis. 
Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione (1)
1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 144, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 208-ter. 
  Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria (1) 
 1. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 144, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 209.
(Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie)
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.




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