giovedì 24 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO XV - VIGILANZA SUL GRUPPO

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)



TITOLO XV - VIGILANZA SUL GRUPPO (1)
 (1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 145, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione».



CAPO I - VIGILANZA SUL GRUPPO (1)
 (1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 146, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni generali».



Art. 210.. (Vigilanza sul gruppo) (1)

1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:
a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;
c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista;
e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale;
f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.
(1) Articolo sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e modificato dall’art. 3, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 147, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 210-bis. (Altre disposizioni applicabili) (1)

1.  L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in
quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.
3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 148, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 210-ter. Albo delle società capogruppo (1)

1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.
2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.
3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.
4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.
5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.
7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 149, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 210-quater. Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo (1)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.
2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.
3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.
4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.
5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 149, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 211.
(Area della vigilanza supplementare) (1)

(……..)
 (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 150, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

CAPO II - Poteri dell'IVASS (1)
(2)

(1) Capo così sostituito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza».

Art. 212. (Procedure di controllo interno) (1)

(………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 150, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 212-bis. Poteri dell'IVASS (1)
1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:
a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;
b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;
c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo II.

Art. 213. (Vigilanza informativa) (1)

1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L'IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.
(1) Articolo modificato dall'art. 15, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo II.

Art. 214. (Vigilanza ispettiva) (1)

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, può chiedere all'Autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attività ispettiva. L'IVASS è informata delle misure adottate.
4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorità di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attività ispettiva, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.
(1) Articolo modificato dall'art. 15, comma 3, lett. da a) a f), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo II.


Art. 214-bis. Potere di indirizzo (1)
1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.
3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo II.



Art. 214-ter. Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi (1)
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 151, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo II.


CAPO III - STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO (1) (2)

(1) Capo così sostituito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Vigilanza sulle operazioni infragruppo».

Art. 215.
(Operazioni infragruppo rilevanti)

(………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 152, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 215-bis. Sistema di governo societario di gruppo (1)
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.
3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:
a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi;
c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.


Art. 215-ter. Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo (1)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.
2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.
3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.
(1)
Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.


Art. 215-quater. Vigilanza sulla concentrazione di rischi (1)
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.
2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.
3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.
4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.
5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.


Art. 215-quinquies. Operazioni infragruppo (1)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.
3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216.

Comunicazione delle operazioni infragruppo (1)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.
3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.
5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.
(1) Articolo modificato dall'art. 16, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.


Art. 216-bis. Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo (1)
1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-ter. Vigilanza sulla solvibilità di gruppo (1)
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:
a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.
3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.
4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-quater.Frequenza del calcolo (1)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-quinquies. Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato (1)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-sexies. Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
(1)
1.  L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare:
a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente;
b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione;
c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;
d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;
e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;
f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-septies. Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato (1)
1.  L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:
a)  un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;
b)  una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.
2.  Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-octies. Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo (1)
1.  Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.
2.  L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-novies. Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo (1)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.
2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:
a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1;
b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.
5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.

Art. 216-decies. Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo (1)
1.  L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.



CAPO IV - GESTIONE CENTRALIZZATA DEL RISCHIO (1) (2)
(1) Capo così sostituito dall’art. 1, comma 155, DD.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Verifica della solvibilità corretta».

Art. 217.
(Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione) (1)

(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 154, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 217-bis. Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo (1)
1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;
b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;
c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato;
d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo IV.


Art. 217-ter.Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione (1)
1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza
del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.
6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione:
a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate;
b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.
7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo IV.


Art. 217-quater. Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (1)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:
a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o,
b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.
3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.
4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa:
a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o,
b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata.
5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.
6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.
7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, affinché decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.
8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo IV.


Art. 217-quinquies. Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo (1)
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.
5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:
a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o
b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.
7. La questione non è rinviata all'AEAP:
a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3;
b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3;
c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.
8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo IV.


Art. 217-sexies. Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata (1)
1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando:
a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta;
b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato;
c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.
3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.
4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.
5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.
6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo IV.


Art. 217-septies. Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista (1)
1.  Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una
società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 155, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo IV.

Art. 218.
(Verifica della solvibilità dell'impresa controllante) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 156, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 219.
(Calcolo della situazione di solvibilità corretta) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 156, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 220.
(Accordi per la concessione di esoneri) (1)

(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 156, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 220-bis. Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro (1)

1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.
2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima società controllante dello Stato membro e dell'autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
3. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS può concludere accordi di coordinamento con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L'IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 220-ter. Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro (1)
1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.
4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
5. L'ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.
6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.

Capo IV-ter - SOTTOGRUPPO NAZIONALE CON SOCIETA’ CONTROLLANTE DI STATO TERZO
(1)

(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 220-quater. Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo (1)
1.  Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.
2.  L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.


Art. 220-quinquies. Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo (1)
1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.
2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della società controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. L'IVASS è assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.
4. L'IVASS può adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.
5. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorché temporanea, assunte dalla Commissione europea.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.


Art. 220-sexies. Verifica dell'equivalenza: livelli (1)
1.  Se la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima società controllante di Stato terzo.
2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.


Art. 220-septies. Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo (1)
1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.


Art. 220-octies. Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo (1)
1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.
2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni
fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo
ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità
e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.
4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.
5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Capo IV-quater - MISURE CORRETTIVE (1)

(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 220-novies. Misure correttive sul gruppo (1)
1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:
a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2;
b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.
2.  Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 157, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.


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