mercoledì 23 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)


TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II. Sistema di governo societario (1)
(1) Intitolazione inserita dall’art. 1, comma 202, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30.

(Sistema di governo societario dell'impresa) (1)
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:
a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;
b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;
e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.
3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 25, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-bis.

(Sistema di gestione dei rischi) (1)
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.
3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.
6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente:
a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;
b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;
2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;
3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;
c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;
2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.
9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.
10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.
11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.
12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.
13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.
14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti:
a) costruire e applicare il modello interno;
b) testare e validare il modello interno;
c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata;
e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-ter. 
(Valutazione interna del rischio e della solvibilità) (1)
1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa;
b)  l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.
7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater.
8. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.
 (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-quater. 

(Sistema di controllo interno) (1)
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformità svolge l'attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-quinquies. 
(Funzione di revisione interna) (1)
1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.
 (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-sexies. 
(Funzione attuariale) (1)
1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.
 (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-septies. 
(Esternalizzazione) (1)
1.  L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;
d)  compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
3.  L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.
 (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-octies. 
(Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza) (1)
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.
 (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 30-novies. 
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) (1)
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.  (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 31.
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita) (1)
(..........)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 27, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 32.
(Determinazione delle tariffe nei rami vita)
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine. (1)
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'IVASS con regolamento.(2) (3)
3. (…….) (4)
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.(3)
5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. (3)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 28, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 28, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 28, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 33.
(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)
1. (…….) (1)
2. (…….) (2)
3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.(3)
4. (…….) (4)
5. (…….) (5)
5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.(6)
6. (…….) (7)
(1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 29, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 29, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 29, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 34.
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti) (1)
(……….)
 (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 30, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 35.
(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)
. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. (1)
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 31, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 35-bis. 
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche) (1)
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 32, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 35-ter.
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti) (1)
1.  L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 32, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Capo I-bis. Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità (1)
 (1) Capo inserito dall’art. 1, comma 33, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 35-quater.
(Valutazione degli attivi e delle passività) (1)
1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:
a)  gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b)  le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
2.  Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 33, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito il Capo I-bis.
CAPO II - CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 203, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Riserve tecniche dei rami vita e danni».


Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita) (1)
(………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 34, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.



Art. 36-bis. 
(Disposizioni generali in materia di riserve tecniche) (1)
1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-ter. 
(Calcolo delle riserve tecniche) (1)
1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.
4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.
6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.
7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.
11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-quater. 
(Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio) (1)
1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.
2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.
3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.
4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.
5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward finale» - Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-quinquies. 
(Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) (1)
1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36-octies.
2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa;
c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;
d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;
e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;
f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6;
g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;
h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;
i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.
3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.
4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.
6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.
7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-sexies. 
(Calcolo dell'aggiustamento di congruità) (1)
1. L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi:
a) l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater;
2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
b) l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread “fondamentale” che riflette i rischi mantenuti dall'impresa;
c) nonostante la lettera a), lo spread “fondamentale” deve essere incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito inferiore alla categoria “investimento” (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria “investimento”;
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread “fondamentale” è:
a) pari alla somma di:
1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;
2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;
b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.
3. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo.
4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento, di cui al comma 3, lo spread “fondamentale” è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c).
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-septies. 
(Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) (1)
1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
4. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
6. L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
9. L'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base.
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-quinquies.
13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-octies. 
(Informazioni tecniche) (1)
1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da:
a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread “fondamentale” per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);
c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato;
laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies.
2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-novies. 
(Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche) (1)
1.  Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:
a)  di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
c)  di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-decies. 
(Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione) (1)
1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.
2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-undecies. 
(Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo) (1)
1. L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.
2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.
3. L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default).
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-duodecies. 
(Qualità dei dati) (1)
1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.
4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 36-terdecies. 
(Adeguatezza delle riserve tecniche) (1)
1. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 37.
(Riserve tecniche dei rami danni) (1)
(………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 36, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 37 bis.
(Riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.(2)
2. (……..) (3)

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 2 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 37, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 37, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Capo II-bis. Principi generali in materia di investimenti (1)
(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 38, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 37-ter. 
(Principio della persona prudente) (1)
1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.
2. L'impresa investe tutti gli attivi:
a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.
4. L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.  (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 38, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito il Capo II-bis.


CAPO III - Attivi a copertura delle riserve tecniche (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 204, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Attività a copertura delle riserve tecniche».


Art. 38.
(Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività) (3)
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.(1)
1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.(4)
1-ter.  In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.(4)
2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b)  la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c)  il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.(2)
3. (…….) (5)
4. (…….) (6)
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.(7)
6. (…….) (8)
(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 39, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall'art. 22, comma 4, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116  e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 39, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 39, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 39, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 39, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 39, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(7) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 39, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 39.
(Valutazione delle attività patrimoniali) (1)
(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 40, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 40.
(Regole sulla congruenza) (1)
(……….)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 41, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 41.

(Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio)
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38.(1)
4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38.(2)
5. L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47.(3)
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 42, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 42, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 42, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 42.
(Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche (1)
1.  L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.(2)
1-bis.  Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.(3)
1-ter.  Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.(3)
2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.(4)
3. L'impresa comunica all'IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.(5) (6)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 43, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 43, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 43, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 43, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 42 bis.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)
 1. (…….) (2)
2.  Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.(3)
3.  (………) (4)
             (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

            (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 44, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 44, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 44, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.



Art. 42 ter.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni) (1)
 (………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 45, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 43.
(Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38. (1)
2. (…..) (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 46, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 46, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


CAPO IV - FONDI PROPRI (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 205, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Margine di solvibilità».


Art. 44.
(Margine di solvibilità) (1)
(……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 47, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 44 bis.
(Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative) (1)
 (……..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 48, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

SEZIONE I - Determinazione dei fondi propri (1)

(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 44-ter. 
(Fondi propri) (1)
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).
3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi:
1) le partecipazioni e
2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione I.


Art. 44-quater. 
(Fondi propri di base) (1)
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:
a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
b) le passività subordinate.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione I.


Art. 44-quinquies. 
(Fondi propri accessori) (1)
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.
6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza:
a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;
b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione I.


Art. 44-sexies. 
(Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili) (1)
1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione I.

SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE ED AMMISSIBILITA’ DEI  FONDI PROPRI (1)
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 44-septies. 
(Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli) (1)
1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
a) disponibilità permanente: l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.
2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;
b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l'assenza di gravami.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione II.


Art. 44-octies. 
(Classificazione in livelli) (1)
1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.
7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione II.

Art. 44-novies. 
Classificazione di specifici elementi dei fondi propri (1)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni:
a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione II.


Art. 44-decies. 
(Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3) (1)
1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.
2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.
4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione II.


Art. 45.
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)
(……..) (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 50, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

CAPO IV-bis - REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA’ (1)
(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

SEZIONE I - Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (1)
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 51, DD.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-bis. 
(Requisito Patrimoniale di Solvibilità) (1)
1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-ter. 
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) (1)
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.
2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.
3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.
4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.
5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di credito;
f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.
6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-quater. 
(Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) (1)
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.
3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione all'IVASS.
5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa è cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.

SEZIONE II - Formula standard (1)
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-quinquies. 
(Struttura della formula standard) (1)
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-sexies;
b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-sexies. 
(Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) (1)
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di inadempimento della controparte.
2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.
3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.
4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.
5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.
6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.
7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa può sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-septies. 
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) (1)
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.
2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.
3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.
4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività.
5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;
b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;
c) rischio di invalidità - morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità;
d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata;
f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;
g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.
6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.
7. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.
8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).
9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse;
b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;
e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;
f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.
11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-octies. 
(Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico) (1)
1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende:
a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4;
b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.
2.  L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-novies. 
(Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) (1)
1. L'IVASS può autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami vita, che fornisca:
a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell'impresa e non siano trasferibili;
2) le attività dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall'impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-decies.
(Requisito patrimoniale per il rischio operativo) (1)
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-undecies. 
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite) (1)
1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-duodecies. 
(Semplificazioni della formula standard) (1)
1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 45-terdecies. 
(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard) (1)
1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS può richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.


Art. 46.
(Quota di garanzia) (1)
(……….) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

SEZIONE III - Modelli interni completi o parziali (1)

(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 46-bis.
(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali) (1)
1. L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi:
a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.
4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.
6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.
8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-ter. 
(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche) (1)
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive:
a) l'ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall'impresa;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo;
c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.
2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS può richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.
3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-quater. 
(Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) (1)
1. L'impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.
2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.
3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis.
4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-quinquies. 
(Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni) (1)
1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonché la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.
2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-sexies. 
(Ritorno alla formula standard) (1)
1.  L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-septies. 
(Non conformità del modello interno) (1)
1.  L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l'effetto della non conformità è irrilevante.
2.  Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS può imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-octies.
(Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard) (1)
1. L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere all'impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-novies. 
(Prova dell'utilizzo) (1)
1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare:
a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi decisionali;
b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.
2. L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno per le altre finalità di cui al comma 1.
3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell'impresa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-decies. 
(Standard di qualità statistica) (1)
1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.
2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche. L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.
3. L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.
4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista, l'impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies.
5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5.
6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa può tenere conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di rischio, purché l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.
7. L'impresa può tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello interno.
8. L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni.
9. L'impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali azioni.
10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-undecies. 
(Standard di calibrazione) (1)
1. L'impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45-ter.
2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-ter, comma 4.
3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS può autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45-ter.
4. L'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-duodecies. 
(Attribuzione di utili e di perdite) (1)
1. L'impresa esamina, almeno una volta all'anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.
2.  L'impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell'impresa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-terdecies. 
(Standard di convalida) (1)
1. L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza.
2. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.
3. L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l'appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.
4. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi della stabilità di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-quaterdecies. 
(Standard di documentazione) (1)
1. L'impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.
2. La documentazione di cui al comma 1:
a) dimostra l'osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies;
b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno;
c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.
3. L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno conformemente all'articolo 46-quater.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 46-quinquiesdecies. 
(Modelli e dati esterni) (1)
1.  L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione III.


Art. 47.
(Cessione dei rischi in riassicurazione)
(………) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 54, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

SEZIONE IV - REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO (1)
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 47-bis. 
(Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali) (1)
1. L'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione IV.

Art. 47-ter. 
(Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) (1)
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività;
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto è pari a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi dell'articolo 47-sexies.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non è tenuta a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione IV.
Capo IV-ter - Informativa e processo di controllo prudenziale (1)

(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 47-quater. 
(Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio) (1)
1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:
a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS può limitare le informazioni se:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.
4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.
5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
7. L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;
c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e
d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.
9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;
c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;
d) il livello delle concentrazioni di rischi;
e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa;
f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;
g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5;
h) l'idoneità dei sistemi di governo societario dell'impresa;
i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-quinquies. 
(Processo di controllo prudenziale) (1)
1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell’ impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività.
2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio.
4. L'IVASS valuta:
a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa.
b) la capacità dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.
5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS può imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.
6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.
7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessità delle attività dell'impresa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-sexies. 
(Maggiorazione del capitale) (1)
1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace; oppure
2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies è in via di predisposizione;
b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;
c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformità impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.
d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.
6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.
7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.
8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).
9.  L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-septies. 
(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto) (1)
1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.
2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:
a) la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa;
b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa;
c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività;
c) x separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:
1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonché la loro qualità;
2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.
3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.
4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.
5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.
6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte dell'IVASS.
7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-octies. 
(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili) (1)
1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
b)  sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).
5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-novies. 
(Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive) (1)
1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:
a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza;
b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive.
5. L'impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-decies. 
(Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria) (1)
1.  La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.

Art. 47-undecies. 
(Informativa all'AEAP) (1)
1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti:
a)  la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:
1)  per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita;
3)  per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni;
4)  per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni;
5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione;
b)  per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);
c)  il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;
d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-ter.


CAPO V - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO


Art. 48.
(Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) (1)
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo.
3.  L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 56, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 48-bis. 
(Bilancio, registri e scritture contabili) (1)
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 57, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 49.
(Riserve tecniche)
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.
2. L'IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 58, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.


Art. 50.
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo) (1)
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.
2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformità dell'articolo 28, comma 5.
3. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 59, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.



Art. 51.
(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri) (1)
1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.
1-bis. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
6. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 60, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...