CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)
TITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI
DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 283.
(Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'art. 1, comma 1, lettera fff), numero 4 bis, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; (1)
d ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. (1)
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. (2) In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. (2) Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d bis) e d ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. (2) Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto, per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d bis) e d ter), (3) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art. 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
(1) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, co. 9, lett. a), del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
(2) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 1, co. 9, lett. b), del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
(3) Le parole. “e d)” sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)” dall’art. 1, co. 9, lett. c) del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
Art. 284.
(Sinistri verificatisi in altro Stato membro)
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285.
( Fondo di garanzia per le vittime della strada)
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
CAPO II - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA
Art. 286.
(Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata)
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS.(2)
(1) Le parole: “e d)” sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, co. 10, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 211, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 287.
(Esercizio dell'azione di risarcimento)
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.(1)
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.(3)
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. (2)
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.(3)
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. (2)
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e, successivamente, dall’art. 1, comma 210, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, co. 11, lett. b), del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 210, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, co. 11, lett. b), del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 210, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 288.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
Art. 289.
(Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti)
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290.
(Prescrizione dell'azione)
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.
(1) Le parole: “e d)”, sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, co. 12, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
Art. 291.
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292.
(Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata)
2. Nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
(1) Le parole: “e d)”, sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, co. 13, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.
CAPO III - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA
Art. 293.
( Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta)
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294.
(Esercizio dell’azione di risarcimento)
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.
Art. 295.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
CAPO IV - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO
Art. 296.
(Organismo di indennizzo italiano)
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
Art. 297.
(Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano)
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Art. 298.
(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati)
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario.
L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al presente
titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'Ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'Organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
Art. 299.
(Rimborsi tra organismi di indennizzo)
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300.
(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301.
(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
CAPO V - SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 302.
(Ambito di intervento)
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 303.
(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304.
(Diritto di regresso e di surroga)
2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
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