CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)
TITOLO XIX - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 332.
(Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione)
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Art. 333.
(Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali)
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.
Art. 334.
(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti) (1)
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’ impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216, e successive modificazioni.
(1) L’art. 12, comma 2-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto dal presente articolo, sia indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
CAPO II - CONTRIBUTI DI VIGILANZA
Art. 335.
(Imprese di assicurazione e di riassicurazione)
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;
c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;(1)
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.(2)
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 191, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 191, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 336.
(Intermediari di assicurazione e di riassicurazione)
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a);
euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c); euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Art. 337.
(Periti assicurativi)
CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.
3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 192, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 338.
(Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate)
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
Art. 339.
(Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita) (1)
(………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 193, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 340.
(Margine di solvibilità disponibile nei rami vita)
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.
Art. 341.
(Imprese in liquidazione coatta)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 342.
(Partecipazioni già autorizzate)
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 343.
(Intermediari già iscritti od operanti)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L’iscrizione, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, è subordinata all’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all’articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
Art. 344.
(Periti di assicurazione già iscritti)
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Capo III-bis. Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime solvibilità II (1)
(1) Capo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Sezione I. Regime di applicazione immediata (1)
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 344-bis.
(Regime di applicazione immediata) (1)
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies;
i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies;
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può:
a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può:
a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis;
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;
4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Sezione II. Misure transitorie (1)
(1) Sezione inserita dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 344-ter.
(Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione) (1)
1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività se:
a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attività prima del 1° gennaio 2019; o
b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed è stato nominato un commissario.
2. L'impresa di cui:
a) al comma 1, lettera a), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività;
b) al comma 1, lettera b), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività;
c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.
4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.
5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-quater.
(Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale) (1)
1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.
2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.
3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.
4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies.
5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-quinquies.
(Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti) (1)
1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se:
a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data;
c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.
2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;
b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.
3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-sexies.
(Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità) (1)
1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti:
a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;
b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.
2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra:
a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonché
b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies.
3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-septies.
(Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) (1)
1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. L'estensione di cui al comma 1 è revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-octies.
(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo) (1)
1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.
2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche.
3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilità di gruppo, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilità di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo), l'IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-novies.
(Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio) (1)
1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.
3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:
a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater.
4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.
6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;
b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies.
7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1:
a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies;
b) non applica l'articolo 344-decies;
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-decies.
(Misura transitoria sulle riserve tecniche) (1)
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1.
2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:
a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016;
b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.
4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.
6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.
7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.
8. L'impresa che applica il comma 1:
a) non applica l'articolo 244-decies;
b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-undecies.
(Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche) (1)
1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.
3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.
4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.
5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.
6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-duodecies.
(Comunicazione di informazioni all'AEAP(1)
1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea:
a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine;
b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies;
c) l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonché delle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;
d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti, dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonché l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;
e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso;
f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e dall'IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-terdecies.
(Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo) (1)
1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
Art. 344-quaterdecies.
(Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale) (1)
1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 194, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo III-bis.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 345.
(Istituzioni e enti esclusi)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) (……..) (1)
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.A., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l’importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.A. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del
titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
(1) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 195, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 346.
(Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative)
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l’attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l’attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all’officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l’organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L’attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita unicamente l’attività di assistenza, allorché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Art. 347.
(Potestà legislativa delle Regioni)
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e ) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e all'IVASS, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione. (1)
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 196, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 348.
(Esercizio congiunto dei rami vita e danni)
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine;
c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS.
2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola:
a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e
b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b).
2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:
a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività della gestione vita;
b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività della gestione danni.
2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione.
2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater può, previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis.
2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attività di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformità all'articolo 44-decies, comma 4.
2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni è insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione.
2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra.
3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 197, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 349.
(Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica)
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.(1)
3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed è iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.(2)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 198, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 198, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 350.
(Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi)
1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 199, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 351.
(Modifiche ad altre norme in materia assicurativa)
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP)
1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.”.
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: “del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25 " sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza".
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private". Nel secondo comma 2 le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1-bis.
(Raccordo con il codice delle assicurazioni private).
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.”.
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “titoli quotati in borsa”
sono sostituite dalle seguenti: “titoli quotati in mercati regolamentati” ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “negli articoli 7 e 8 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“nell’articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174”
sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private”.
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente: “5. E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.”.
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall’articolo 80 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36 del codice delle assicurazioni private”.
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private”.
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private” e le parole “che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
Art. 352.
(Coordinamento formale con altre norme di legge)
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: “dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private”.
2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: “del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private”. Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private”.
3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private”.
4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative” sono sostituite dalle seguenti: “il codice delle assicurazioni private”.
5. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private”.
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private”.
7. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576” sono sostituite dalle seguenti:
“dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private”.
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse.(1)
8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.». (1)
8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)». (1)
8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: ” di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,». (1)
8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,». (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 200, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 353.
(Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private)
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 1 – bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti)
1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.”.
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce:
“assicurazioni assistenza” ed è prevista un’aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione)
1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto all’assicuratore subentrante.”.
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art.4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi)
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28”.
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 6–bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria)
1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.”.
CAPO V - ABROGAZIONI
Art. 354.
(Norme espressamente abrogate)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
a) il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
d) la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
e) il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
f) il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
h) gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5 bis, 6, 6 bis, 7, 7 bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
i) la legge 28 novembre 1984, n. 792;
l) la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
n) la legge 7 agosto 1990, n. 242;
o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
p) il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
q) l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
s) gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
t) il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
v) l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
z) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
aa) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
cc) l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
gg) l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
hh) il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137;
ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ll) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
mm) il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
oo) l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
rr) il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
ss) l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. (1)
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
(1) Il comma che recitava: "4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate." è stato così modificato dall'art. 4, co. 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, dall'art. 16, co. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 23, co. 12, D. L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 9, co. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
Art. 355.
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattromesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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