giovedì 24 febbraio 2011

Codice delle Assicurazioni Private: TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)


TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE


CAPO I - COASSICURAZIONE COMUNITARIA



Art. 161.
(Coassicurazione comunitaria)

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r).

Art. 162.
(Determinazione dell'oggetto della delega)

1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
Art. 162-bis. Riserve tecniche (1)
1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 112, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 162-ter. 
(Dati statistici) (1)
1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 112, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

CAPO II - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Art. 163.
(Requisiti particolari)

1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.

Art. 164.
(Modalità per la gestione dei sinistri)

1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’ISVAP, previste dal comma 2.
2. L’impresa può:
a) svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un’impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l’impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l’impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall’impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L’impresa deve dichiararare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest’ultima impresa. L’impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell’ISVAP.
5. L’impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all’ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.


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