Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione I - DEI MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483. Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione
forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice
dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al
mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso
determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è
pronunciata dal giudice di quest'ultima.
Art. 484. Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione e' diretta da un giudice.
Nei tribunali la nomina del
giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione
a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174
e 175.
Art. 485. Audizione degli interessati
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed
eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con
decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti,
il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a
lui.
Il decreto e' comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare
probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla
sua volonta', il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il
cancelliere da' comunicazione alla parte non comparsa.
Art. 486. Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la
legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono
all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art. 487. Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso
modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze
del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e
seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
Art. 488. Fascicolo dell'esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel
quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e
dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e
dagli eventuali interessati.
Il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a
depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo,
con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489. Luogo delle notificazioni e delle
comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai
creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella
domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di
elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del
giudice competente per l'esecuzione.
Art. 490. Pubblicita' degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".
In caso di
espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro,
e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle
disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresì inserito in appositi
siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.
Art. 491. Inizio dell'espropriazione
Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492. Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento
consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti
di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore
ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione
di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui
ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in
mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo'
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese
di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da lui depositata in
cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi
atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i
beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare
manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il
debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si
trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione
prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose
mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche
agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale
giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti
di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro
circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in
possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del
debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito
custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto
comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di
cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono
indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e
seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere
all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini
dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.
comma abrogato
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con
spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute
le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione
di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere
informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita'
di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili
indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi,
richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario
territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con
i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che
lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se
dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del
debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono
liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.
Art. 492-bis. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza,
il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata,
autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non puo' essere
proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo
482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale
autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della
notificazione del precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8
della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un
giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti
dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario
redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza
di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Consulta il Codice di procedura civile:
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