Titolo III
DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605. Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve
contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione
sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine
della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale
termine.
Art. 606. Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del
titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e
le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o
a persona da lei designata.
Art. 607. Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e
la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma
degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608. Modo del rilascio
L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a
rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.
Nel giorno e
nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del
precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei
poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una
persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le
chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 608-bis. Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della
parte istante
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima
della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte
esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 609. Provvedimenti circa i mobili estranei
all'esecuzione
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale
giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano
appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a
verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto
notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato
eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche
a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica
le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto,
l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare
i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di
pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita
di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta
della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale
che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni,
dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un
custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si
applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede
alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono
può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo
periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e,
quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia
e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati,
secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle
spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per
il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale
eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma
del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto
rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione
per l'eventuale sostituzione del custode.
Art. 610. Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione,
ciascuna parte puo' chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i
provvedimenti temporanei occorrenti.
Art. 611. Spese dell'esecuzione
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese
anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e' fatta dal
giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con
decreto che costituisce titolo esecutivo.
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