Titolo IV
DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612. Provvedimento
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per
violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del
precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano
determinate le modalita' dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione
provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale
giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono
provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella
compiuta.
Art. 613. Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione
L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve
chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le
difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione
provvede con decreto.
Art. 614. Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al
giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale
giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice
dell'esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede
con decreto a norma dell'articolo 642.
Titolo IV-bis: DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
Art. 614-bis. Misure di coercizione indiretta
Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni vio- lazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
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