TITOLO VII
INCIDENTE PROBATORIO
Art. 392. Casi.
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero
e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando
vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel
dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi
concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta
a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché
non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti
concernenti la responsabilità di altri ;
d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 ;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio
o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una
delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale , se la prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a
modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione , quando particolari ragioni di urgenza
non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all’articolo 600quater.1, 600quinquies, 601, 602, 609bis, 609quater,
609quinquies, 609octies, 609undecies e 612bis del codice penale il pubblico
ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle
indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione
della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa
maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 .
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne
potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti
dall’articolo 224bis.
Art. 393. Richiesta.
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
[NB: La Corte Costituzionale con sentenza n.77/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.]
Art. 394. Richiesta della persona offesa.
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta.
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed
è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.
Art. 396. Deduzioni.
1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può
prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.
Art. 397. Differimento dell'incidente probatorio.
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento.
L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio, non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2
lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate alla udienza.
Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e
comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 396 comma 1, il
giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o
di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle
persone interessate.
2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle
deduzioni ;
b) le persone interessate all’assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni ;
c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data
dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa e ai difensori avviso del
giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere
all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con
l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere
cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da
esaminare. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al pubblico ministero.
3bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi
dell’articolo 393 comma 2bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono
assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio
non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo
può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato
previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,
601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 609-quater e
609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano
minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e Le modalita' particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone
lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo'
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il
giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in
mancanza, presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono
essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le
forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti.
5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni
di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di
particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui
si procede.
Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.
1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per
compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza.
1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Art. 401. Udienza.
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 402. Estensione dell'incidente probatorio.
1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per
il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.
Art. 403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.
1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.
Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
Consulta il Codice di procedura penale:
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