TITOLO VI
BIS INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Art. 391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.
1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1,
lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto,
gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire
con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività
investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso
un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle
persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere
informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo
391ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori
privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel
comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere
dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la
forma di documentazione;
c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o
imputate nello stesso procedimento, in un
procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la
dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa
dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate
o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni
da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in
un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno
ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la
persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede
alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi
dell’articolo 97.
5bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351,
comma 1ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si
avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile
.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in
violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono
essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito
disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del
potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni
da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del
giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il
pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è
data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena
provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di
informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non
sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano
indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai
fini dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera
d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne
dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale
disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o
imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad
indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste
dall’articolo 210.
L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo
formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal
difensore si applicano le disposizioni dell’articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10,
può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della
testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui
alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 392, comma 1.
Art. 391-ter. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3
dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art. 391-quinquies. Potere di segretazione del pubblico ministero.
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità
penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
Art. 391-sexies. Accesso ai luoghi e documentazione.
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391-septies. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico.
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà
di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-octies. Fascicolo del difensore.
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1
direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed
estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-nonies. Attività investigativa preventiva.
1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità
giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391-decies. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà
previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).
Consulta il Codice di procedura penale:
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